IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni ed in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra
richiamata legge n. 223 del 1991;
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il «Nuovo
ordinamento dei consorzi agrari», ed in particolare, l'art. 5, comma
6, che definisce specifiche procedure di ricollocazione dei
lavoratori dipendenti dagli stessi consorzi - in servizio alla data
del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilita' - presso
enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi
all'agricoltura;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in
particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
Considerato che, in data 14 giugno 2005, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario
di Stato on. Viespoli, e' intervenuto uno specifico accordo, con il
quale - allo scopo di assicurare la realizzazione dei piani di
gestione della crisi occupazionale e di agevolare il completamento
dei programmi di reimpiego degli ex dipendenti dei consorzi agrari -
e' stata concordata la concessione della proroga del trattamento di
mobilita', ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore di 204 unita', tra le
quali sono stati ricompresi 2 lavoratori per i quali la mobilita'
ordinaria e' scaduta in data 8 luglio 2004 e 23 settembre 2004 e che
non sono stati inseriti dall'ASSOCAP negli elenchi dei beneficiari
della proroga del trattamento di mobilita', sposta per l'anno 2004.
Nel corso della riunione e' emerso che proseguono le iniziative di
riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, anche
attraverso l'intervento di enti locali e che sono gia' state attuate
ricollocazioni in esito alle direttive della Presidenza del Consiglio
ed altre sono in corso di perfezionamento;
Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle
unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto
al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti
nel dicembre 2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento di
mobilita' la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre
2005, in favore dei lavoratori coinvolti nella fattispecie di cui al
capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita'
prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal
1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del
trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 giugno
2005, in favore di un numero massimo di 158 ex dipendenti dei
consorzi agrari, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi
dell'art. 1, punto a), del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze n. 34229 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti
il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro
2.236.635,3.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata fino al 31 dicembre
2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito
nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in data 14 giugno 2005, in favore di 2 ex
dipendenti dei consorzi agrari, per i quali il trattamento di
mobilita' ordinaria, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata
legge n. 223/1991, e' scaduto in data 8 luglio 2004 e 23 settembre
2004 e che non sono stati inseriti dall'ASSOCAP negli elenchi dei
beneficiari del predetto trattamento, disposta per l'anno 2004, ai
sensi dell'art. 1, punto b), del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, n. 34229 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei
conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 12424,31.
c) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal
1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del
trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 giugno
2005, in favore di un numero massimo di 33 ex dipendenti dei consorzi
agrari cosi' distinti:
31 unita' che hanno gia' fruito del trattamento in questione ai
sensi dell'art. 1, punto b), del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze n. 34229 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei
conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22;
2 unita' per le quali e' stata disposta, all'art. 1, punto b),
del presente provvedimento, la concessione del trattamento di
mobilita' fino al 31 dicembre 2004.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 520.161,84.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
d) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, fino al
31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di mobilita',
definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in data 14 giugno 2005, in favore di un
numero massimo di 12 ex dipendenti dei consorzi agrari per i quali il
trattamento di mobilita' ordinaria, di cui all'art. 7, commi 1 e 2,
della citata legge e' scaduto o scadra' nel corso dell'anno 2005.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 105.836,00.
Art. 2.
La concessione del trattamento di mobilita', autorizzata con l'art.
1, punti b) e d), decorre, per ciascuno degli ex dipendenti
interessati, dalla data di scadenza del trattamento di mobilita'
fruito ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, sulla base dei dati forniti dall'I.N.P.S. con la nota del 13
giugno 2005, contenente anche l'elenco nominativo dei lavoratori
interessati.
Art. 3.
La proroga e la concessione del trattamento di mobilita', disposte
con il precedente art. 1, punti a), b), c) e d) sono autorizzate nei
limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma
155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art.
13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ed
il conseguente onere complessivo, pari a euro 2.875.057,51, e' posto
a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 4.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti
all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente
provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti
all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente
provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 371
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato