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Gazzetta Ufficiale N. 297 del 22 Dicembre 2005

LEGGE 9 dicembre 2005, n.257

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione
russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002.

Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo
stesso.

Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di euro 17.685 annui, ogni quattro anni, a decorrere dal 2007; al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 dicembre 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3225):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 19 novembre 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 29 dicembre 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 13 aprile 2005.
Relazione scritta annunciata il 26 aprile 2005 (atto n.
3225-A) relatore sen. Provera.
Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5863):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede
referente il 23 maggio 2005 con pareri delle commissioni I,
V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 30 giugno 2005 - 13
ottobre 2005 - 10 novembre 2005.
Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22
novembre 2005.

Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia
tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Federazione Russa

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione
Russa, qui di seguito denominati "le Parti", decisi a stimolare lo
sviluppo della cooperazione nel campo della cinematografia tra la
Repubblica Italiana e la Federazione Russa, consapevoli del
contributo che la coproduzione cinematografica apporta allo sviluppo
dell'industria cinematografica, cosi' come al rafforzamento delle
relazioni economiche e culturali ni *i due Paesi, confermando la loro
intenzione di contribuire in tutti i modi alla produzione e alla
distribuzione dei film di ciascuna delle Parti, conformemente alla
legislazione ed agli impegni internazionali di ambedue i Paesi,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
I termini utilizzati nel presente Accordo devono intendersi come
segue:
"film" - opera audiovisiva di fiction, di animazione e i documentari
di qualsiasi durata, realizzati su qualsiasi supporto, per
l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su
videocassetta, videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma
di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione
audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.
Un film e' realizzato in conformita' alle nonne sulla produzione
cinematografica, vigenti nella Repubblica Italiana e nella
Federazione Russa;
"produttore" - persona fisica o persona giuridica registrata secondo
la procedura stabilita sul territorio di una delle Parti che assume
l'iniziativa e la responsabilita' per il finanziamento e la
produzione di un film ed e' titolare dei diritti per la sua
distribuzione;
"coproduttori" - produttori registrati secondo la procedura stabilita
sul territorio di entrambe le Parti, vincolati da un contratto di
produzione; "autorita' competenti" sono i competenti organi delle
Parti:
per la Repubblica Italiana - il Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali per la Federazione Russa - il Ministero della Cultura della
Federazione Russa

Articolo 2
I film realizzati in coproduzione italo-russa o russo-italiana
possono essere considerati finn nazionali dalle Parti, in conformita'
alle disposizioni del presente Accordo.
I1 procedimento per l'ottenimento dello status di film nazionale e'
definito mediante un Protocollo tra le Autorita' competenti dei due
Paesi.

Articolo 3
La decisione di realizzare un film in coproduzione e' approvata dalle
Autorita' competenti a seguito di consultazioni reciproche. Le Parti
non sono responsabili per gli obblighi assunti da persone fisiche o
giuridiche che abbiano concluso contratti nell'ambito del presente
Accordo.
Le Autorita' competenti si scambieranno informazioni sulle decisioni
assunte in materia di coproduzione cinematografica.

Articolo 4
Per avere la possibilita' di godere dei benefici previsti per la
realizzazione di film in coproduzione che abbiano lo status di film
nazionali, l'organizzazione della produzione dei film dovra' essere
messa in atto da produttori o da coproduttori che dispongano di
adeguate risorse tecniche e finanziarie, nonche' dell'esperienza e
della qualificazione professionale riconosciuta in conformita' della
legislazione delle Parti.

Articolo 5
La decisione delle Autorita' competenti sul conferimento dello status
di film nazionale puo' essere resa nulla dalle Autorita' stesse nel
caso siano apportate significative modifiche alle caratteristiche
artistiche, economiche o tecniche alla versione originale del
progetto di un film.

Articolo 6
Nel rispetto della legislazione nazionale dei due Paesi, le Autorita'
competenti garantiranno l'ingresso sul rispettivo territorio del
personale tecnico-produttivo e creativo-artistico, del produttore o
dei coproduttori dello Stato dell'altra Parte. L'autorizzazione
all'importazione temporanea e alla riesportazione dei materiali e
delle attrezzature necessari alla produzione dei film realizzati
nell'ambito del presente Accordo sara' concessa in conformita' con la
legislazione delle Parti.

Articolo 7
I contratti tra coproduttori che prevedano la ripartizione di
qualsiasi tipo di proventi ricavati dalla distribuzione e diffusione
dei film realizzati in coproduzione congiunta devono essere approvati
dalle Autorita' competenti in conformita' della legislazione in
vigore negli Stati delle Parti. Questa ripartizione deve, quanto piu'
possibile, essere proporzionale alle rispettive quote di
partecipazione dei coproduttori.

Articolo 8
Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione sia esportato in
un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche sono
limitate, vigono le seguenti disposizioni:
a) il film viene, di regola, assegnato al coproduttore di una delle
Parti il quale abbia una partecipazione maggioritaria al
finanziamento del film;
b) nel caso di paritetica partecipazione dei coproduttori, il film e'
assegnato al produttore di una delle Parti il quale fruisca delle
condizioni piu' favorevoli
per l'esportazione verso il Paese di destinazione;
c) film realizzati in coproduzione, cui sia stato riconosciuto lo
status di film nazionali, avranno gli stessi pieni diritti dei film
delle Parti di fruire delle possibilita' di esportazione verso un
Paese di destinazione.

Articolo 9
I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la
dizione "Coproduzione italo-russa" o "Coproduzione russo-italiana ",
che dovra' figurare nei titoli di testa o di coda, ed in tutto il
materiale pubblicitario ed in qualsiasi luogo in cui il film viene
presentato.

Articolo 10
I film realizzati in coproduzione che siano presentati ai Festival
internazionali del cinema dovranno recare l'indicazione di tutti i
Paesi, dei produttori o dei coproduttori che hanno partecipato alla
loro realizzazione.

Articolo 11
L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani
nella Federazione Russa e dei film russi nella Repubblica Italiana
non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle previste
dalle legislazioni di ciascuno dei due Paesi.

Articolo 12
Al fini dell'ulteriore sviluppo della collaborazione nel campo della
cinematografia nell'interesse dei due Paesi le Autorita' competenti
istituiscono una Commissione Mista Italo-Russa sulle questioni della
collaborazione nel settore della cinematografia, di seguito detta
"Commissione".
La Commissione avra' il compito di:
1. esaminare i risultati della collaborazione messa in opera sulla
base del presente Accordo e risolvere le questioni che sorgano nel
corso della sua attuazione;
2. se necessario, elaborare proposte di modifica e di integrazione
del presente Accordo;
3. risolvere le questioni legate al rispetto della parita'
quantitativa e percentuale della partecipazione del personale
creativo-artistico e tecnico-produttivo delle due Parti alla
produzione cinematografica congiunta, nonche' dei mezzi finanziari e
tecnici (inclusi teatri di posa e laboratori) dei coproduttori.
Le riunioni della Commissione si terranno a turno nella Repubblica
Italiana e nella Federazione Russa una volta ogni due anni. Una
riunione straordinaria della Commissione potra' essere convocata a
richiesta dell'Autorita' competente di una delle due Parti, in
particolare nel caso di modifiche nella legislazione delle Parti
sulla cinematografia oppure nel caso che insorgano altre circostanze
che ostacolano l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 13
I1 presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della
seconda delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate,
per iscritto, l'avvenuto espletamento delle procedure interne
all'uopo previste.
II presente Accordo avra' durata biennale e sara' rinnovato
tacitamente per periodi biennali successivi, salvo che una delle
Parti non invii all'altra Parte, almeno tre mesi prima di una
scadenza biennale, una notifica scritta della sua intenzione di
denunciare il presente Accordo.
La cessazione del presente Accordo non avra' effetto sull'esecuzione
dei programmi e dei progetti congiunti, la cui attuazione sia
cominciata durante il periodo nel quale era in vigore.
Fatto a Roma il 2$ Novembre 2002 in due originali, ciascuno nelle
lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Protocollo di cooperazione
nel settore della coproduzione cinematografica
tra
il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali
della Repubblica Italiana
e
il Ministero della Cultura della Federazione Russa

Il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali della Repubblica
Italiana e il Ministero della Cultura della Federazione Russa, di
seguito detti "le Parti", in conformita' con l'Accordo sulla
collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della
Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, firmato a
Roma il 28 Novembre 2002 (d'ora in poi detto "l'Accordo
Cinematografico"),
in conformita' della legislazione e agli impegni internazionali di
entrambi i Paesi, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nel
quadro dell'Accordo Cinematografico dovra' essere presentata
simultaneamente alle Parti almeno 60 giorni prima dell'inizio della
produzione, salvo casi eccezionali che dovranno essere riconosciuti
colpe tali da entrambe le Parti.

Articolo 2
Per valutare la decisione sul conferimento dello status di film
nazionale, alla richiesta di approvazione di un progetto di
coproduzione cinematografica dovra' essere allegata la seguente
documentazione:
I. Sceneggiatura e soggetto del film;
II. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore
delle opere che saranno utilizzate per realizzare un film in
coproduzione;
III. Copia del contratto di coproduzione.
Il contratto dovra' colpe minimo contenere i seguenti elementi:
1. titolo del film;
2. denominazioni ed indirizzi legali dei produttori e coproduttori;
3. nome e cognome dell'autore della sceneggiatura e, ove si tratti di
un adattamento da un'opera letteraria, nome e cognome dell'autore di
quest'ultima;
4. nome e cognome del regista;
5. un bilancio preventivo della realizzazione del film in
coproduzione, comprensivo delle imposte previste dalla legislazione
dei Paesi, che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun
coproduttore, la quale, se necessario, puo' essere determinata in
base all'equivalente finanziario dei rispettivi apporti
creativo-artistico e di produzione;
6. Piano finanziario della produzione;
7. la ripartizione dei proventi derivanti dalla realizzazione del
film;
8. una clausola che preveda la possibilita' di revisione del bilancio
preventivo per il film da realizzare in coproduzione e che stabilisca
la quota minima di partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore
o insieme di produttori di ciascun Paese in misura non inferiore al
20 per cento del costo totale di produzione del film;
9. una clausola che preveda la responsabilita' nel caso di mancato
adempimento di un coproduttore o insieme di produttori di ciascun
Paese nel corso della realizzazione del film in coproduzione;
10. la data di inizio delle riprese;
11. una clausola che preveda la ripartizione dei proventi
dell'utilizzazione dei diritti d'autore su una base proporzionale ai
rispettivi apporti dei coproduttori;
12. una clausola che preveda che l'ammissione ai benefici del
presente contratto non impegna le Parti al rilascio del nulla osta di
proiezione in pubblico.
IV. copia del contratto di distribuzione del film;
V. elenco del personale creativo e tecnico-produttivo che ne indichi
la nazionalita' e la categoria del lavoro svolto (nel caso degli
attori e' necessario indicare la nazionalita' e i ruoli che
interpreteranno);
VI. calendario della produzione, con indicazione della durata delle
riprese, i luoghi dove esse si svolgeranno e il piano di lavorazione
del film;
VII. sceneggiatura del film, redatta nella forma consentita da
ciascuna delle Parti (da presentare, di norma, prima delle riprese
del film);
VIII. documentazione ed informazioni aggiuntive (si presentano in
caso di necessita' su richiesta di una delle Parti),

Articolo 3
In caso di necessita' si potranno apportare modifiche al contratto di
coproduzione del film. Tali modifiche dovranno comunque essere
sottoposte all'approvazione delle due Parti prima del termine di
realizzazione della copia campione del film in coproduzione. La
sostituzione di un coproduttore sara' consentita solo in casi
eccezionali e con il benestare di entrambe le Parti.

Articolo 4
L'apporto di ognuno dei coproduttori dovra' includere come minimo un
elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista,
compositore, montatore, direttore della fotografia, scenografo,
tecnico del suono), un attore in uno dei ruoli principali, un attore
in un ruolo secondario ed un rappresentante del personale tecnico
qualificato. La partecipazione tecnico-produttiva e
creativo-artistica dei coproduttori dovra' corrispondere, in linea di
massima, ai rispettivi apporti finanziari. In casi eccezionali e con
l'accordo delle Parti si potranno consentire deroghe al presente
articolo.

Articolo 5
Si considerano personale creativo, di produzione, tecnico e artistico
le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di
ciascuno degli Stati delle due Parti. L'apporto di ciascuno dei
suddetti soggetti sara' valutato individualmente dai coproduttori.
La proporzione dei rispettivi apporti dei produttori degli Stati
delle due Parti puo' consistere dal 20 all'SO per cento.
Se necessario, un attore in un ruolo principale potra' essere
sostituito da almeno 2 tecnici qualificati.

Articolo 6
La coproduzione dei film deve essere realizzata dai registi, dal
personale creativo-artistico e tecnico-produttivo di ciascuno degli
Stati delle due Parti. Se cio' sara' ritenuto necessario per la
realizzazione del film, e a condizione che le Parti lo concordino,
potra' essere ammessa la partecipazione di registi, di rappresentanti
del personale creativo e tecnico-produttivo di Paesi terzi.

Articolo 7
Le riprese devono essere effettuate nel territorio degli Stati delle
Parti, se e' necessario per esigenze della produzione, realizzare
riprese in territori di Stati terzi, esse potranno essere svolte in
base ad un'apposita autorizzazione.

Articolo 8
Nel caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minima
di ciascun produttore degli Stati delle due Parti non potra' essere
inferiore al 10 per cento e la quota massima non potra' eccedere il
70 per cento del costo totale della produzione del film.
Le condizioni per l'approvazione dei progetti di coproduzione
multilaterale dovranno essere esaminate caso per caso.

Articolo 9
L'equilibrio tra le partecipazioni dei coproduttori degli Stati delle
due Parti deve essere osservato sia per quanto riguarda la
partecipazione del personale creativo-artistico e tecnico-produttivo,
sia per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici degli Stati
delle due Parti (teatri di posa e laboratori).

Articolo 10
Le riprese nei teatri di posa, la sonorizzazione ed i lavori di
laboratorio dovranno essere effettuati nell'osservanza delle seguenti
disposizioni:
- le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate
preferibilmente nello Stato del coproduttore che detiene la quota
maggioritaria di partecipazione finanziaria;
- ciascun produttore e', in ogni caso, comproprietario del negativo
originale (immagine e suono), indipendentemente dal luogo dove venga
depositato. Il Paese del coproduttore maggioritario per
partecipazione finanziaria ha la prerogativa del deposito del
negativo originale;
ciascun produttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo
della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a tale
diritto, il negativo sara' depositato in un luogo scelto di comune
accordo da entrambi i coproduttori;
- i lavori di montaggio, di sonorizzazione e di laboratorio saranno
effettuati nei laboratori del Paese del coproduttore che detiene la
partecipazione finanziaria maggioritaria, cosi' colpe la stampa delle
copie destinate alla proiezione nel territorio dello stesso Paese; le
copie dei film destinate alla distribuzione nel Paese del
coproduttore che detiene la partecipazione finanziaria minoritaria
saranno eseguite in un laboratorio di quest'ultimo Paese;
- tutti i conti reciproci tra i coproduttori devono essere regolati
nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale
necessario per la stampa della versione del film nel Paese del
coproduttore che detiene la partecipazione finanziaria minoritaria.

Articolo 11
All'ottenimento dello status di film nazionale in ciascuno degli
Stati delle Parti potranno essere ammessi annualmente fino a sei film
realizzati in coproduzione che rispondano alle seguenti condizioni:
1) avere una qualita' tecnica e un valore artistico o spettacolare
riconosciuti in conformita' della legislazione delle Parti tali da
presentare un interesse per il cinema europeo;
2) comportare una partecipazione minoritaria che potra' essere anche
solo finanziaria, secondo il contratto di coproduzione, non inferiore
al 20 per cento del costo di produzione o, nel caso di film di costo
superiore a 2.582.284,50 Euro o l'equivalente in rubli, non inferiore
al 10 per cento;
3) avere condizioni fissate per l'ottenimento dello status di film
nazionale dalla legislazione vigente nel Paese a partecipazione
finanziaria maggioritaria. In ogni caso, la partecipazione degli
interpreti del Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria puo'
essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari;
4) includere nel contratto di coproduzione del film disposizioni
relative alla ripartizione dei proventi della distribuzione e
diffusione.

Articolo 12
Il sostegno finanziario alla coproduzione di un film puo' essere
concesso ai progetti che abbiano ottenuto l'autorizzazione delle
Parti.

Articolo 13
Le Parti, nel definire il sostegno finanziario ai film realizzati in
coproduzione, dovranno tenere conto che il numero di film a maggiore
partecipazione finanziaria della Parte italiana dovra' essere pari al
numero di film a maggiore partecipazione finanziaria della Parte
russa, poiche' gli apporti finanziari delle parti dovranno essere
eguali per tutto il periodo di vigenza dell'Accordo Cinematografico.
Se nel corso di due anni di attivita' congiunta sara' avviata la
produzione di un sufficiente numero di film che rispondano alle
condizioni previste dal presente Protocollo, la Commissione mista
italo-russa per la collaborazione nel settore della cinematografia,
istituita dall'Accordo Cinematografico articolo 12 - si riunira' per
esaminare i risultati della collaborazione realizzata sulla base
dell'Accordo Cinematografico.

Articolo 14
Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data di entrata in
vigore dell'Accordo Cinematografico firmato a Roma il 28 Novembre
2002.
Il presente Protocollo restera' in vigore fino alla cessazione del
suddetto Accordo Cinematografico.
Fatto a Roma il 28 Novembre 2002 in due originali, ciascuno nelle
lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

IL MINISTERO PER IL MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI DELLA CULTURA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA FEDERAZIONE RUSSA


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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