La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la
Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare
socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo
stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di euro 361.525 per l'anno 2005 e di euro 377.920 annui a decorrere
dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3168):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 22 ottobre 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 15 novembre 2004, con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 2 e 15 marzo 2005.
Relazione scritta annunciata il 16 marzo 2005 (atto n.
3168-A) relatore sen. Provera.
Esaminato in aula ed approvato il 19 maggio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5860):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 maggio 2005 con pareri delle commissioni
I, V, VI, VII, X, XI.
Esaminato dalla III commissione il 14 giugno 2005 ed il
13 ottobre 2005.
Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il
22 novembre 2004.
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
tra la Repubblica Italiana
e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista
La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare
Socialista, di seguito denominate "Parti contraenti",
desiderose di rafforzare i legami di amicizia e la reciproca
comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche
attraverso piu' sviluppate relazioni nei campi della cultura, delle
scienze e della tecnologia, della tutela del patrimonio culturale e
artistico, dello sport e dell'istruzione;
convinte che tale cooperazione possa rappresentare un comune
interesse ed un utile contributo al consolidamento dei pacifici
rapporti fra i due Paesi;
tenuto presente il documento firmato a Tripoli dal Presidente del
Consiglio, On. Silvio Berlusconi, e dal primo Ministro libico, S.E.
Embarek Shamek il 28 ottobre 2002;
considerato l'Accordo Culturale e Scientifico firmato tra i due Paesi
a Roma il 18 dicembre 1984;
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
(Principi Generali)
Il presente Accordo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
vigenti sul territorio delle due Parti contraenti e delle
obbligazioni derivanti da Accordi e Convenioni Internazionali
sottoscritte da ciascuno dei due Paesi, ha lo scopo di promuovere e
realizzare la cooperazione reciproca nei campi della cultura,
dell'istruzione, delle scienze, della tecnologia, dell'informazione,
della tutela del patrimonio culturale ed artistico, del turismo e
dello sport.
ARTICOLO 2
(Cultura e Arte)
Le Parti Contraenti si adopereranno per sviluppare la cooperazione
nei settori della musica, delle arti visive, dell'architettura, del
teatro e del cinema e dell'artigianato attraverso lo scambio di
artisti e di missioni culturali e la reciproca partecipazione a
festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo
rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei
due Paesi.
Le Parti Contraenti incoraggeranno i rapporti in questi settori tra
organizzazioni non governative ed enti locali dei due Paesi.
ARTICOLO 3
(Istituzioni culturali)
Ciascuna delle Parti contraenti dara' tutta l'assistenza possibile al
fine di facilitare, sul proprio territorio, l'attivita' delle
istituzioni culturali dell'altra Parte.
Esse si assicurano, su base di reciprocita':
a) l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sull'acquisizione a
titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati
all'installazione, ampliamento o riattivazione degli istituti
culturali;
b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni
specie sugli immobili di proprieta' degli istituti culturali ed
adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che
siano percepiti m remunerazione di servizi;
c) l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse.di
importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e
di ricerca scientifica, nonche' il materiale necessario alla
costituzione ed al funzionamento delle istituzioni culturali.
ARTICOLO 4
(Editoria)
Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione in campo
editoriale, incoraggiando con sostegni all'attivita' di traduzione
l'edizione, Ia coedizione e la divulgazione di opere letterarie e
scientifiche dell'altra Parte.
ARTICOLO 5
(Archivi e Biblioteche)
Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le
istituzioni culturali e scientifiche, le biblioteche e gli archivi
dei due Paesi, e in particolare favoriranno, conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione fra gli
Archivi, al fine di realizzare lo scambio di archivisti, di
informazioni, di pubblicazioni scientifiche, copie di documenti e
disposizioni normative. Incoraggeranno altresi' la partecipazione del
personale a corsi di formazione e di specializzazione.
La Parte italiana rendera' disponibile alla Parte libica,
conformemente alla legislazione italiana, i documenti scritti e
auditavisivi concernenti la storia della Libia conservati negli
archivi italiani.
Ciascuna Parte consentira' ai ricercatori dell'altro. Paese, in
accordo con la legislazione vigente, di trascrivere, riprodurre e
microfilmare i documenti . Le Parti promuoveranno la collaborazione
tra le biblioteche, tramite lo scambio di bibliotecari e materiale
bibliografico.
La Parte italiana applichera' agli studiosi libici lo stesso
trattamento .riservato agli studiosi italiani, per quanto riguarda
l'accesso agli archivi.
ARTICOLO 6
(Conservazione del Patrimonio Culturale)
Le due Parti contraenti promuoveranno:
a) una stretta cooperazione nei settori dei musei e degli scavi
archeologici, del restauro. e della conservazione dei monumenti e dei
reperti storici, nonche' nelle azioni di prevenzione e contrasto del
traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, documenti ed altri
oggetti di valore storico, anche nel quadro delle Convenzioni
internazionali sottoscritte dalle due Parti.
b) le attivita' delle missioni archeologiche nel territorio
dell'altra Parte in conformita' alle leggi e ai regolamenti in vigore
in ciascuno dei due Paesi;
c) la collaborazione nel campo della tutela e del recupero dei beni
ambientali e della gestione del paesaggio culturale e dei parchi
archeologici, con particolare riguardo allo sviluppo turistico
integrato delle aree di inten-ento;
d) lo scambio d'informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni;
e) iniziative di formazione specialistica.
Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi
nell'interesse dei due Paesi e promuoveranno con apposite iniziative
la conoscenza delle attivita' svolte dalle missioni archeologiche.
Ciascuna delle due Parti assicurera' l'esenzione da imposte doganali
e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di mater..ale
offerto in dono dall'altra Parte Contraente per l'attuazione delle
attivita' previste dal presente articolo.
ARTICOLO 7
(Proprieta' intellettuale)
Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra
le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il
traffico illegale di prodotti culturali, audiovisivi, beni soggetti a
protezione, documenti e altri oggetti di valore, in conformita' con
la normativa sulla proprieta' intellettuale vigente nei rispettivi
Paesi.
ARTICOLO 8
(Istruzione)
Ciascuna Parte contraente, compatibilmente cori le proprie risorse,
favorira':
a) lo studio e l'insegnamento de.2a lingua e letteratura dell'altra
Parte nelle universita', con l'istituzione di dipartimenti, cattedre,
lettorati e corsi liberi che si avvarranno dell'assistenza tecnica
delle due Parti;
b) i contatti e le visite di professori e ricercatori dei due Paesi;
c) gli scambi d'informazioni, documentazione e pubblicazioni . di
carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le
competenti Amministrazioni, le istituzioni accademiche e gli istituti
superiori dei due Paesi per questioni di reciproco interesse;
d)la frequenza, in conformita' con gli specifici ordinamenti, di
corsi di studio, di ricerca scientifica ed umanistica e di formazione
tecnico-professionale presso le proprie istituzioni ed enti
competenti.
e) lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due paesi
attraverso l'intensificazione delle intese tra Universita' ed Enti di
ricerca, l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e
ricercatori.
ARTICOLO 9
(Istituzioni scolastiche)
Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio l'attivita'
delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad
esse destinato. Esse faciliteranno l'iscrizione degli studenti locali
nelle, istituzioni scolastiche dell'altra Parte sul proprio
territorio.
Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e
dalle altre tasse di importazione per il materiale didattico e di
studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
ARTICOLO 10
(Borse di studio)
Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilita',
offriranno a laureati borse per lo studio della lingua italiana, per
effettuare ricerche e per frequentare corsi post-universitari in
settori culturali, scientifici e tecnologici di reciproco interesse.
La durata delle borse di studio e le modalita' di selezione dei
candidati saranno determinate nei Programmi esecutivi di cui al
successivo art. 18.
ARTICOLO 11
(Formazioni professionale)
Le due Parti collaboreranno nel campo della formazione professionale,
promuovendo lo scambio di esperti e realizzando nei due Paesi
programmi di formazione e seminari sulle problematiche della
formazione professionale.
ARTICOLO 12
(Titoli di studio)
Entrambe le Parti contraenti incoraggeranno:
a) lo scambio di informazioni e documentazione sulla legislazione e
sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi'
formativi;
b) l'esame della possibilita' di concludere, conformemente alle
rispettive legislazioni e tenuto conto dell'autonomia universitaria,
accordi-quadro sul riconoscimento reciproco dei diplomi e certificati
di studio.
La valutazione comparativa dei rispettivi sistemi scolastici e
universitari e la redazione di eventuali progetti di accordo saranno
demandate a Gruppi Misti di esperti da convocare per le vie
diplomatiche.
ARTICOLO 13
(Cooperazione Scientifica e Tecnologica)
Al fine di favorire il pieno sviluppo delle risorse umane, le Parti
Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e
tecnologica attraverso lo scambio d'informazioni ed esperienze, la
realizzazione di progetti in settori di comune interesse, nonche'
l'organizzazione di conferenze e seminari.
In particolare, si conferira' priorita' ai seguenti settori:
- medicina e sanita';
- agricoltura, zootecnia e acquacultura;
- energia, risorse idriche ed ambiente;
- biotecnologie;
- informatica e telecomunicazioni;
- scienze della terra e del mare;
- salvaguardia del patrimonio culturale, artistico, architettonico ed
urbanistico con l'uso di nuovi, materiali e nuove tecnologie;
Nei settori sopra indicati, e in altri che verranno eventualmente
identificati come prioritari, verranno incoraggiate la ricerca di
base ed applicata, l'innovazione tecnologica e il trasferimento di
tecnologie. Le due Parti promuoveranno inoltre, la realizzazione di
corsi di specializzazione post-universitaria, con particolare
riguardo al settore della medicina.
ARTICOLO 14
(Sport e scambi giovanili)
Le due Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di visite di
giovani ed i contatti diretti fra le rispettive istituzioni ed
organizzazioni giovanili. A tale fine, esse si impegnano a definire i
relativi programmi in specifici protocolli sottoscritti dalle due
Parti.
Le due Parti, altresi', si adopereranno a cooperare nel settore dello
sport, favorendo lo scambio di delegazioni, allenatori ed esperti tra
i rispettivi enti, associazioni e club sportivi. In particolare, le
due Parti favoriranno la cooperazione tra i rispettivi Comitati
Olimpici Nazionali.
ARTICOLO 15
(Stampa e Radiotelevisione)
Al fine di promuovere la conoscenza della realta' dei due Paesi, le
Parti Contraenti, in conformita' alla legislazione vigente nei due
Paesi, favoriranno lo sviluppo dei contatti e della cooperazione tra
gli organismi radiotelevisivi, le agenzie di stampa, gli editori di
giornali e riviste, nonche' lo scambia di giornalisti e
corrispondenti.
Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio di
esperienze e programmi radio-televisivi e per lo sviluppo della
collaborazione tecnica nei settori della stampa, del cinenia e del
teatro. In tale contesto, le due Parti incoraggeranno la conclusione
di intese; bilaterali tra gli organismi competenti nei due Paesi.
ARTICOLO 16
(Iniziativi congiunte;
Al fine di proinuovere attivita' accademiche comuni, mobilita' di
docenti, ricercatori c studenti, le Parti contraenti considereranno
la realizzazione di progetti congiunti nei settori della cultura,
della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione che
potranno essere promossi nel quadro delle competenti organizzazioni
multilaterali o nel quadro ci programmi inicrnazionaii, con
particolare riguardo alle attivita' delle missioni archeologiche.
ARTICOLO 17
(Realizzazione delle attivita)
Ciascuna Parte agevolera', conformemente con le leggi interne di'
ciascun Paese, l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio
territorio di persone ed attrezzature dell'altra Parte necessarie per
l'attuazione delle attivita' culturali e scientifiche in conformita'
al, Presente Accordo.
ARTICOLO 18
(Programmi esecutivi)
II presente Accordo sara' attuato mediante successivi programmi
esecutivi da concordarsi fra le due Parti contraenti.
ARTICOLO 19
(Commissione mista)
Al fine di dare concreta applicazione al presente Accordo, esaminare
lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica,
elaborare ed approvare, programmi esecutivi, le due Parti Contraenti
hanno concordato l'istituzione di una Commissione Mista, nel quadro
del Comitato di Partenariato italo-libico. Tale Commissione sara'
costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti
dei due Paesi e si riunira' alternativamente nelle rispettive
capitali, in data da concordare per le vie diplomatiche.
ARTICOLO 20
(Durata)
I1 presente Accordo avra' durata illimitata e potra' essere
denunciata in qualsiasi momento, per iscritto, per le vie
diplomatiche da ciascuna delle due Parli contraenti.
La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra parte
contraente e non incidera' sull'esecuzione dei Programmi in corso
concordati durante il perioda di vigenza dell'Accordo, salvo che
entrambe le Parti contraenti decidano diversamente
Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei
rapporti tra la Repubblica Italiana e la Grande - Giamahiria Araba
Libica Popolare Socialista l'Accordo Culturale e Scientifico firmata
a Roma il 18 dicembre 1984. I
programmi di collaborazione concordati in base ad esso saranno
portati a termine coree convenuto.
Eventuali modifiche al presente Accordo entreranno in vigore con le
stesse procedure previste nel successivo ai *icolo 21.
ARTICOLO 21
(Ratifica)
Il presente Accordo e' soggetto a ratifica in conformita' alle
procedure previste dalle rispettive legislazioni ed entrera' in
vigore a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di
ratifica.
FATTO a Tripoli il 5 giugno 2003, in due originali, nelle lingue
italiana ed araba, tutti i testi facendo egualmente fede.
Per la Repubblica Italiana
Il Ministro degli Affari Esteri
Fratto Fratini
Per la Giamahiria Araba
Libica Popolare Socialista
Il Segretario del Comitato Popolare
Generale per le Relazioni Estere e la
Cooperazione Internazionale
Abdurrahman M. Shalgam
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato