IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, norme di «Protezione del
diritto di autore ed altri diritti connessi al suo esercizio» e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 174-quater, cosi' come introdotto dall'articolo 29
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e, in particolare, il
comma 1, lettera a), ove si dispone che «i proventi delle sanzioni
amministrative, applicate ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter,
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di
previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento
delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e
nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo
e' istituito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'interno»;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
25 novembre 2002;
Sentito il parere del Ministro per l'innovazione e tecnologie;
Sentito il parere del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Sentito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
Sentito il parere della Societa' italiana degli autori e degli
editori;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 maggio 2005 le
cui osservazioni sono state generalmente accolte, salvo quelle
relative ai seguenti articoli:
articolo 2, dove non sembra potersi prospettare il «conflitto di
interessi» paventato, tenuto conto che la partecipazione al Comitato
e' consentita a ciascun organo che svolge o coopera nelle attivita'
di polizia giudiziaria nella prevenzione e nell'accertamento delle
violazioni penali ed amministrative previste dalla legge 22 aprile
1941, n. 633 e successive modificazioni;
articolo 4, dove non e' stato ritenuto opportuno sopprimere il
meccanismo di «segmentazione del fondo (70% e 30%)», stante che
la
logica premiale prescelta tende a privilegiare gli uffici che
riescono a saldare la fase dell'accertamento del reato con quella
della riscossione della sanzione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota prot. n. 3871.U - 4/1-194 del 7 ottobre 2005);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. E' istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo
denominato «Fondo per il potenziamento delle strutture e degli
strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati
previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni».
2. Le risorse del Fondo vengono destinate esclusivamente al
potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella
prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 174-bis, 174-ter e
174-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio):
«Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali
applicabili, la violazione delle disposizioni previste
nella presente sezione e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di
mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il
prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro
1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura
stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto.».
«Art. 174-ter. - 1. Chiunque abusivamente utilizza,
anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o
in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di
strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di
protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o
noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni della presente
legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad
eludere misure di protezione tecnologiche e' punito,
purche' il fatto non concorra con i reati di cui agli
articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies,
171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del
provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la
quantita' delle violazioni o delle copie acquistate o
noleggiate, la sanzione amministrativa e' aumentata sino ad
euro 1032,00 ed il fatto e' punito con la confisca degli
strumenti e del materiale, con la pubblicazione del
provvedimento su due o piu' giornali quotidiani a
diffusione nazionale o su uno o piu' periodici
specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta
di attivita' imprenditonale, con la revoca della
concessione o dell'autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attivita' produttiva o commerciale.».
«Art. 174-quater. - 1. I proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli
articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo
iscritto allo stato di previsione del Ministero della
giustizia destinato al potenziamento delle strutture e
degli strumenti impiegati nella prevenzione e
nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge.
Il Fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per la promozione delle campagne informative di cui
al comma 3-bis dell'art. 26 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni.».
Nota all'art. 1:
Per il titolo della legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi
note alle premesse.
Art. 2.
Comitato amministratore del Fondo
1. Il fondo e' gestito da un Comitato amministratore.
2. Il Comitato e' composto per il Ministero della giustizia, dal
Direttore generale della giustizia penale e dal Direttore generale di
bilancio e della contabilita', per il Ministero dell'interno, dal
Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione
patrimoniale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, da un
rappresentante dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, da
un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e
da un rappresentante della Societa' italiana degli autori ed editori.
3. Ai componenti del Comitato non sono dovuti compensi o incentivi
rispetto al normale trattamento economico.
4. Il Comitato e' convocato e presieduto dal Direttore generale
della giustizia penale, con le modalita' stabilite dallo stesso
Comitato. Di ciascuna seduta e' redatto apposito processo verbale,
nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti e' riportato
nominativamente solo su loro espressa richiesta.
5. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza
assoluta dei componenti.
6. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari della
Direzione generale di bilancio e della contabilita' del Ministero
della giustizia con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Comitato approva una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, illustrando le
questioni di carattere interpretativo o applicativo piu' rilevanti
inerenti il procedimento e proponendo eventuali modifiche o
integrazioni alla normativa vigente. La relazione e' trasmessa, dal
Presidente, al Ministro della giustizia.
Art. 3.
Risorse finanziarie
1. Il Fondo e' alimentato con una quota pari al cinquanta per cento
dei proventi delle sanzioni amministrative, applicate ai sensi degli
articoli 174-bis e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Nota all'art. 3:
Per il titolo della legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi
note alle premesse.
Art. 4.
Destinatari e criteri di assegnazione delle risorse del Fondo
1. Gli organi che svolgono attivita' di polizia giudiziaria nella
prevenzione e nell'accertamento delle violazioni penali ed
amministrative previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, ovvero che cooperano a tali finalita', sono
destinatari delle risorse del Fondo secondo i criteri di seguito
indicati:
a) una quota pari al settanta per cento delle risorse annuali del
Fondo e' ripartita, in misura proporzionale all'attivita' realizzata,
tra gli uffici che hanno contribuito a realizzare un afflusso di
risorse nel Fondo;
b) una quota pari al trenta per cento delle risorse del Fondo e'
attribuita, in misura eguale, agli uffici che, pur avendo compiuto
attivita' di prevenzione e repressione delle violazioni suddette, o
cooperato al loro svolgimento, non hanno contribuito a realizzare un
incremento del Fondo.
Nota all'art. 4:
Per il titolo della legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi
note alle premesse.
Art. 5.
Deliberazione sulla domanda
1. L'assegnazione delle risorse del Fondo e' disposta con decreto
del Ministro della giustizia, su proposta del Comitato indicato
all'articolo 2.
2. A tal fine, entro il 30 aprile dell'anno successivo
all'esercizio di riferimento, il Comitato comunica alle
Amministrazioni interessate le risorse assegnate al Fondo dal
Ministro dell'economia e delle finanze e le quote spettanti a
ciascuna di esse, secondo i criteri indicati nell'articolo 4.
3. Entro il 30 giugno successivo, le Amministrazioni interessate
fanno pervenire al Comitato una o piu' domande di assegnazione delle
risorse, nei limiti delle quote individuate, allegando una
dettagliata relazione illustrativa del progetto di impiego delle
risorse da assegnare, conforme agli obiettivi del Fondo.
4. Il Comitato valuta la rispondenza della domanda alle finalita'
del Fondo e puo', ove ne ravvisi la necessita', chiedere chiarimenti
all'Amministrazione interessata.
5. All'esito della istruttoria, il Comitato formula una proposta di
piano di ripartizione delle risorse del Fondo.
6. Se alcuna delle Amministrazioni interessate non fa pervenire
domande per la assegnazione della quota ad essa spettante, ovvero,
sebbene richiesta, non fornisca i chiarimenti, detta quota viene
ripartita tra le restanti Amministrazioni nell'ambito della medesima
parte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 novembre 2005
Il Ministro della giustizia Castelli
Il Ministro dell'interno Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 285
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato