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Gazzetta Ufficiale N. 300 del 27 Dicembre 2005

 

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 6 dicembre 2005

Adozione delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermita', di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' militare

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 2005, n. 113, recante «Regolamento concernente
il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli di personale dei
gruppi sportivi delle Forze armate»;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il «Regolamento recante norme in materia di accertamento
dell'idoneita' al servizio militare»;
Visto il decreto del direttore generale della sanita' militare,
datato 5 dicembre 2005, concernente la «Direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita' al servizio militare»;
Visto il decreto del direttore generale della sanita' militare,
datato 5 dicembre 2005, concernente la «Direttiva tecnica per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;

Decreta:

Art. 1.

Con il presente decreto sono adottate, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 113, relativamente al reclutamento degli atleti e degli
istruttori, le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle
imperfezioni ed infermita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonche' i criteri per delineare
il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare.

Art. 2.

Sono giudicati idonei, ai fini del loro reclutamento, gli atleti
e gli istruttori che non siano affetti dalle imperfezioni ed
infermita' specificatamente indicate nell'elenco allegato al decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, di seguito denominato Elenco, e
risultino in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica
necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata, accertati
secondo le disposizioni vigenti, nonche' dell'efficienza psico-fisica
che ne consente l'impiego negli incarichi relativi alla categoria ed
al ruolo di appartenenza.

Art. 3.

Ai fini dell'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'
previste dall'Elenco, e' adottata la direttiva tecnica approvata con
decreto datato 5 dicembre 2005 del direttore generale della sanita'
militare, di seguito denominata direttiva.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 circa le infermita' ed
imperfezioni specificatamente indicate nell'Elenco, le affezioni
esplicitate ed espressamente riportate nella direttiva, a giudizio
del competente organo sanitario, potranno essere valutate compatibili
con l'espletamento del servizio quale militare atleta o istruttore,
sempre che risultino, sotto il profilo medico-legale, di scarsa
incidenza e tali da non costituire un rischio per la tutela della
loro salute e della collettivita'.

Art. 4.

Per delineare il profilo sanitario degli atleti e degli
istruttori, e' adottata la direttiva tecnica approvata con decreto
datato 5 dicembre 2005 del direttore generale della sanita' militare.
Fermi restando i requisiti ed i criteri di cui agli articoli 2 e
3, nonche' quelli specificatamente indicati nei bandi di concorso in
relazione alla disciplina sportiva prescelta, possono essere
giudicati idonei, in sede di reclutamento, gli atleti e gli
istruttori cui sia accertato un grado di validita' inquadrabile in
fascia A, limitatamente alla caratteristica somatofunzionale PS, ed
anche in fascia B per le altre caratteristiche.

Art. 5.

Le imperfezioni e le infermita' non menzionate nell'Elenco e
nella direttiva ed incidenti sull'efficienza somato-funzionale del
soggetto in misura non inabilitante, isolatamente o nel loro
complesso, saranno valutate secondo il criterio dell'analogia o
dell'equivalenza.
Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, il grado di
validita' inquadrabile in fascia A o B potra' essere delineato anche
in presenza di alterazioni anatomiche o funzionali che, a giudizio
del competente organo sanitario, non raggiungendo una rilevanza di
grado inabilitante, risultino di nessuna o scarsa incidenza, sotto il
profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio quale
militare atleta o istruttore.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2005
Il direttore generale: Donvito


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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