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Gazzetta Ufficiale N. 301 del 28 Dicembre 2005

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 novembre 2005, n.265
Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico.

Capo I

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo
della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 1992, che, in
presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei
titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di
adattamento;
Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale
sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le
eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo
svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per
il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale
sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento
italiano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005;
ritenuto di non accogliere l'osservazione in merito all'opportunita'
di prevedere parametri e criteri per l'esercizio della
discrezionalita' amministrativa nell'emanazione del decreto
dirigenziale di riconoscimento, gia' compiutamente regolamentato dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(nota 4451.U del 3 novembre 2005);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
b) «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del
Direttore Generale della Giustizia Civile presso il Ministero della
giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini
dell'esercizio della professione di chimico in Italia, il
riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza
attestante una formazione professionale al cui possesso la
legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio
della professione.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi'
come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
277, attuativo della direttiva 2001/19/CE reca: «Attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema
generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una
durata minima di tre anni.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 11 del
citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
«Art. 6 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di
un tirocinio di adattamento della durata massima di tre
anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione professionale attestata dai
titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella
formazione professionale prescritta dalla legislazione
vigente;
b) se la professione cui si riferisce il
riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali
che non esistono nella professione corrispondente del Paese
che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata
ai sensi dell'art. 3, lettera b).
1-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla
verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal
richiedente nel corso della propria esperienza
professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
sostanziale di cui al primo comma, lettera a).
2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di
una prova attitudinale se riguarda le professioni di
procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di
consulente per la proprieta' industriale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
interessati, osservata la procedura comunitaria di
preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva
opposizione della Commissione delle Comunita' europee,
possono essere individuati, con riferimento alle situazioni
previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di
obbligatorieta' della prova attitudinale.
4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova
attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5
del presente decreto.».
«Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure
compensative). - 1. Con decreto del Ministro competente di
cui all'art. 11, sono definite, con riferimento alle
singole professioni, le eventuali ulteriori procedure
necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione
delle misure di cui agli articoli 7 e 8.».
«Art. 11 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle
domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle
professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato
nell'allegato A del presente decreto, fatta eccezione di
quanto previsto alla lettera d). L'allegato puo' essere
modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni
vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le
professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego,
salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);
c) il Ministero della sanita' per le professioni
sanitarie;
d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per il personale ricercatore e per le
professioni di pianificatore territoriale, paesaggista,
conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior;
e) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola
elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo
e secondo grado;
f) il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
«Art. 12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda
di riconoscimento deve essere presentata al Ministero
competente, corredata della documentazione relativa ai
titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati
all'art. 10.
2. La domanda deve indicare la professione o le
professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il
riconoscimento e' richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,
il Ministero accerta la completezza della documentazione
esibita, comunicando all'interessato le eventuali
necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il
Ministero competente indice una conferenza di servizi ai
sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i
rappresentanti:
a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
e) del Dipartimento per la funzione pubblica.
Nella conferenza sono sentiti un rappresentante
dell'ordine o della categoria professionale ed un docente
universitario in rappresentanza delle universita' designato
dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente
con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla
presentazione della domanda o della sua integrazione a
norma del precedente comma 3.
6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le
condizioni del tirocinio di adattamento o della prova
attitudinale, individuando l'ente o organo competente a
norma dell'art. 15.
7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la
domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a
quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto.».

Capo II
Prova attitudinale


Art. 2.
Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il
Consiglio nazionale dei chimici. L'esame, da svolgersi in lingua
italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero
nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di
riconoscimento.
2. L'esame si svolge in lingua italiana e, nel rispetto delle
condizioni stabilite, verte sulle materie indicate nel decreto
dirigenziale di riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato A)
al presente regolamento. Il decreto dirigenziale di riconoscimento
specifica le prove e le materie d'esame tra quelle indicate nella
colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B
dell'Albo, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una
delle due diverse sezioni.
3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste
nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie
indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su
cui svolgere la prova scritta.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto
dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e
deontologia professionale.
5. Il Consiglio nazionale dei chimici predispone un programma
relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da
consegnare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
«Art. 8 (Prova attitudinale). - 1. La prova
attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le
conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la
capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto
che il richiedente il riconoscimento e' un professionista
qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere
scelte in relazione alla loro importanza essenziale per
l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una
prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da
svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle
materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art.
12.».

Art. 3.
Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale dei chimici e' istituita una
commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale,
composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e'
effettuata tra professionisti, iscritti alle sezioni A e B dell'albo
dei chimici con almeno otto anni di anzianita' di iscrizioni in tali
sezioni, designati dal Consiglio nazionale dei chimici. Qualora non
sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i
criteri indicati per mancanza di iscritti nella sezione B dell'albo
dei chimici e fino a quando permanga tale carenza, il Consiglio
nazionale dei chimici designa professionisti iscritti nell'ambito
della sola sezione A. La nomina di due membri effettivi e di due
membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda
fascia o ricercatori confermati presso un'universita' della
Repubblica nelle materie su cui e' sostenuta la prova attitudinale;
la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e'
effettuata tra i magistrati del distretto della Corte d'appello di
Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali
dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di
appello.
3. La commissione e' nominata con decreto del Ministro della
giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal
componente, designato dal Consiglio nazionale dei chimici, con
maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e
delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di
assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i
corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianita'. In caso
di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta
dal componente con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo
professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente,
designato dal Consiglio nazionale dei chimici, avente minore
anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e
le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono
adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della
commissione nonche' gli eventuali compensi determinati dal Consiglio
nazionale dei chimici sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.
Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli
esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle
disposizioni contenute nel regio decreto 1° marzo 1928, n. 842 e
successive modifiche.

Nota all'art. 4:
- Il regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, reca:
«Regolamento per l'esercizio della professione di
chimico.».

Art. 5.
Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dei chimici
domanda di ammissione all'esame redatta secondo schema allegato B) al
presente regolamento, unitamente a copia del decreto di
riconoscimento, e una copia di un documento di identita'.
2. La commissione si riunisce su convocazione del presidente per la
fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si
svolgono in giorni consecutivi. Tra la data della comunicazione della
prova scritta e quella dello svolgimento della stessa intercorre un
intervallo non inferiore a tre mesi. Tra la data fissata per lo
svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non puo'
intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta
giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle
prove e' data immediata comunicazione all'interessato al recapito da
questi indicato nella domanda ed al Ministero della giustizia con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.
Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della
commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono
ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una
votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato
l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in
ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non
inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due
componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia
certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere
ripetuta non prima di sei mesi.
5. Il Consiglio nazionale dei chimici da' immediata comunicazione
al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Capo III
Tirocinio di adattamento


Art. 7.
Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto
il complesso delle attivita' professionali afferenti le materie
indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento e scelte in
relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
2. Il tirocinio e' svolto presso il luogo di esercizio
dell'attivita' professionale di un libero professionista iscritto
alla sezione A o B dell'Albo secondo quanto previsto nel decreto
dirigenziale di riconoscimento.
3. La scelta del professionista e' effettuata dal richiedente
nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed e'
incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il
professionista scelto.

Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
«Art. 7 (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio
di adattamento consiste nell'esercizio in Italia
dell'attivita' corrispondente alla professione in relazione
alla quale e' richiesto il riconoscimento, svolto sotto la
responsabilita' di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio puo' essere accompagnato da una
formazione complementare.
2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del
tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di
attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie
sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini
l'esercizio della professione.
3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il
tirocinio puo' essere ripetuto.».

Art. 8.
Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio nazionale dei chimici e' istituito un elenco
dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di
adattamento; in tale elenco e' indicata la sezione dell'albo alla
quale sono iscritti i professionisti.
2. Tale elenco e' formato annualmente su designazione dei Consigli
provinciali dell'Ordine, previa dichiarazione di disponibilita' dei
professionisti e comprende chimici che esercitino la professione da
almeno cinque anni.
3. L'elenco comprende, per ogni Consiglio provinciale, un numero di
professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio
relative alle due sezioni nelle quali l'albo e' suddiviso ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
4. Copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni Consiglio provinciale
dell'ordine.
5. Al Consiglio nazionale dei chimici spetta la vigilanza sugli
iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi
allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio
provinciale dell'ordine cui e' iscritto il professionista di cui al
comma 1.

Nota all'art. 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001 n. 328 reca: «Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di
Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune
professioni, nonche' della disciplina dei relativi
ordinamenti.».

Art. 9.
Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del
professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie
comunque acquisite, ed e' tenuto all'osservanza, in quanto
compatibile, del Codice Deontologico dei chimici.

Art. 10.
Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento,
intendono svolgere, come misura compensativa, il tirocinio di
adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e
tenuto dal Consiglio nazionale dei chimici.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e
nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero
di codice fiscale;
b) gli estremi del decreto dirigenziale di riconoscimento;
c) la sezione dell'Albo per la quale il tirocinante ha presentato
istanza di iscrizione;
d) la data di decorrenza dell'iscrizione;
e) il cognome e nome del professionita presso il quale si svolge
il tirocinio, la sezione dell'Albo di appartenenza, il numero di
iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di
lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
f) eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
g) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
h) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
i) la data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 11.
Iscrizione

1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di
istanza al Consiglio nazionale dei chimici, redatta secondo lo schema
allegato C) al presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad
effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della
incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente
regolamento.
3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di identita';
b) copia del decreto dirigenziale di riconoscimento;
c) attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere
il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di
svolgimento dell'attivita' professionale;
d) n. due fotografie autenticate formato tessera; in alternativa,
a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere
autenticate dall'ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono essere
elencati i documenti allegati; va altresi' espresso l'impegno a dare
comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta
giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione puo' essere inviata al Consiglio
nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero direttamente presentata presso gli uffici dello stesso
Consiglio nazionale. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici,
viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale con la
data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al
tirocinante o a persona da lui delegata.
6. Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni
del presente articolo, quando non ne sia possibile la
regolarizzazione.

Art. 12.
Delibera di iscrizione

1. Il Presidente, su delibera del Consiglio nazionale dei chimici,
provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici
giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio
nazionale dei chimici.
3. Il mancato accoglimento deve essere motivato. La segreteria del
Consiglio nazionale dei chimici provvede entro dieci giorni a dare
comunicazione della delibera adottata all'interessato, al
professionista ed al Consiglio provinciale dell'ordine presso cui
questo e' iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

Art. 13.
Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni semestre il professionista compila una sezione
dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio
nazionale dei chimici, ove dichiara le attivita' svolte dal
tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata
dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio provinciale
dell'ordine o da un suo delegato, che vi appone il visto.
2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di
quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale
dei chimici, e per conoscenza al Consiglio provinciale, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante
consegna diretta presso i rispettivi uffici, il libretto di tirocinio
ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti
espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio
nazionale dei chimici rilascia un certificato di compiuto tirocinio
entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della
relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale dei
chimici provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di
confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento
motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora
ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del
professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia
certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo'
essere immediatamente ripetuto.

Art. 14.
Sospensione e interruzione del tirocinio

I. Il tirocinio e' sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono
l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e
inferiore a un mezzo della sua durata complessiva.
2. Il tirocinio e' interrotto da tutti gli eventi che ne
impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla
meta' della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il
Consiglio nazionale dei chimici della sospensione di cui al comma 1 e
della interruzione di cui al comma 2, nonche' della ripresa del
tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale dei chimici delibera la sospensione per
un periodo comunque non superiore ad un anno, previa comunicazione
all'interessato ed assegnazione allo stesso di un termine per la
presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate
dal Consiglio nazionale dei chimici con provvedimento comunicato
all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio
entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

Art. 15.
Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale dei chimici, previa comunicazione
all'interessato ed assegnazione allo stesso di un termine per la
presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni, delibera
la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) sopravvenuta incompatibilita';
c) la condanna non definitiva per delitto contro la Pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro
delitto non colposo, per i1 quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a
cinque anni;
d) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei chimici.
2. La delibera di cancellazione dal registro dei tirocinanti va
comunicata dal Consiglio nazionale dei chimici, all'interessato e al
professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici
giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che
la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a
quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16.
Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti
di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale
delibera la sospensione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione
dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata
all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio
entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 14 novembre 2005
Il Ministro: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2005

Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 289

Allegato A
(art. 2)

Elenco delle materie per la sezione A dell'Albo (Chimico)

- Metodi e convalida di sistemi analitici e accreditamento;
- Studio, progettazione, collaudo e gestione di laboratorio di
analisi;
- Classificazione analisi e controllo dei prodotti naturali e
industriali, dei residui e contaminanti in prodotti;
- Analisi in ambito sanitario e tossicologico e interpretazione
dati;
- Rischio chimico e tossicologia industriale: classi di pericolo
«H» delle sostanze, frasi di rischio «R», consigli di prudenza «S»,
trasporti in ADR, gas tossici, sanificazione;
- Materiali trattati con metodi chimici o chimico-fisici, OGM,
micotossine e: procedure analitiche e valutazione dei risultati;
- Studi e messa a punto di processi di produzione;
- Progettazione, preventivi, direzione dei lavori, avviamento
consegne e collaudo di laboratori chimici di impianti pilota e di
impianti chimici industriali per la produzione e per il trattamento
rifiuti solidi, liquidi, gassosi;
- Misure, analisi e prevenzione per il rumore e l'inquinamento
elettromagnetico;
- Indagini, analisi e procedure relative alla conservazione dei
beni culturali;
- Prevenzione incendi, certificazioni, autorizzazioni, interventi;
- Valutazione dei rischi, procedure, prevenzioni in tema di
sicurezza e igiene del lavoro.
Elenco delle materie per la sezione B dell'Albo (Chimico iunior)

- Modalita' di determinazione di composizione qualitativa e
quantitativa delle materia;
- Implementazione e miglioramento di sistema di qualita',
conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformita';
- Rischio chimico e tossicologia industriale: classi di pericolo
«H» delle sostanze, frasi di rischio «R», consigli di prudenza «S»,
trasporti ADR, gas tossici;
- Controllo di prodotti alimentari e farmaceutici;
- Interventi su attivita' di produzione industriali e controlli
ambientali;
- Inventari e consegne di impianti industriali, impianti pilota,
laboratori chimici, prodotti semilavorati e merci in genere;
- Classificazione, gestione, trattamento, controllo di emissioni,
immissioni e rifiuti solidi liquidi;
- Misure e analisi di rumore e inquinamento elettromagnetico;
- Indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni
culturali;
- Prevenzione incendi, certificazioni e autorizzazioni;
- Sicurezza e igiene del lavoro.

Allegato B
Al Consiglio nazionale dei chimci

Il/la sottoscritto/a .... nato/a il ............... a ....;
cittadino/a .... residente in .... in possesso del titolo
professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di
studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso
l'Universita' .... con sede in ...., iscritto nell'albo professionale
di .... dal ............... (1) ed in possesso del decreto
ministeriale di riconoscimento del proprio titolo professionale per
l'iscrizione alla sezione .......... (2) emesso in data
..................
Domanda

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva
2001/19/CE, di poter partecipare alla prova attitudinale secondo
quanto previsto nel decreto ministeriale di riconoscimento di cui
sopra.
Data e Firma ..............

(1) Ove sussista il requisito.
(2) A (Chimico) o B (Chimico iunior).

Allegato C
Al Consiglio nazionale dei chimici

Il/la sottoscritto/a .... nato/a il ............... a ....,
cittadino/a .... residente in .... in possesso del titolo
professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di
studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso
l'Universita' .... con sede in ...., iscritto nell'albo professionale
di ...., dal ............... (1) ed in possesso del decreto
ministeriale di riconoscimento del proprio titolo professionale per
l'iscrizione alla sezione .......... (2) emesso in data ..........
Domanda

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva
2001/19/CE, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo
quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra.
Dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:
.... .... ....;
Dichiara

che non sussiste la incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma
3 del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto
per il tirocinio).
Data e Firma .................

(1) Ove sussista il requisito.
(2) A (Chimico) o B (Chimico iunior).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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