IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
31 dicembre 1947, n. 1542;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948;
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1991;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni,
recante disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare gli
articoli 17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, concernenti le funzioni e la struttura di organizzazione del
Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
comunicazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1999;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2000;
Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994 tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;
Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., per il triennio 2003-2005,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in
particolare l'art. 18, comma 3, nonche' il decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della
radiotelevisione» ed in particolare l'art. 47, comma 3, che nel
dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo prevedono che entro il mese di novembre di ciascun
anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce
l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio
dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla societa'
concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che
prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli
specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo
affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo bilancio
trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione
programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese;
Viste le deliberazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2005 e n. 186/05/CONS del 9 giugno
2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2005, n. 150,
concernenti, rispettivamente, la modalita' di attuazione dell'art.
18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione
dello schema di contabilita' separata della RAI ai sensi dell'art.
18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 393/05/CONS del 13 ottobre 2005 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2005 sulla scelta delle societa' di
revisione della contabilita' separata della RAI;
Vista la nota del presidente della RAI in data 8 novembre 2005,
prot. P/000592;
Vista la nota del direttore generale della RAI in data 17 novembre
2005, prot. DDG/1089;
Vista la nota della RAI in data 22 novembre 2005, prot. AD/030;
Considerato che ai sensi dell'art. 3 della deliberazione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del
10 febbraio 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio
2005 il primo esercizio utile ai fini della revisione della
contabilita' separata da parte di una societa' di revisione nominata
dalla RAI e scelta dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
e' l'anno 2005 e che per l'anno 2004 possono essere adottate
procedure di verifica concordate (agreed upon procedures) secondo gli
standard di revisione contabile nazionali ed internazionali;
Considerato che le generiche informazioni fornite dalla RAI con le
predette note relativamente all'esercizio 2004 non risultano
accompagnate dalla contabilita' separata redatta sulla base dello
schema approvato di cui all'art. 2, comma 3, della citata delibera
AGCOM n. 102/05/CONS, controllata da parte della societa' di
revisione scelta ai sensi della citata delibera AGCOM n. 393/05/CONS,
ne' risultano concluse le procedure di verifica concordate secondo
gli standard di revisione contabile nazionali ed internazionali e
che, pertanto, dette informazioni non possono essere prese in
considerazione ai fini della valutazione da operare ai sensi
dell'art. 18, comma 3, della legge n. 112/2004 e dell'art. 47, comma
3, del decreto legislativo n. 177/2005;
Considerato pertanto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 18,
comma 3, della legge n. 112/2004 e dell'art. 47, comma 3 del decreto
legislativo n. 177/2005 soccorrono esclusivamente i dati di bilancio
dell'esercizio 2004 in possesso del Ministero delle comunicazioni;
Considerato che i dati risultanti dal bilancio dell'esercizio 2004,
ultimo bilancio trasmesso dalla RAI al Ministero delle comunicazioni,
approvato dall'assemblea degli azionisti della Rai-Radiotelevisione
italiana S.p.a. il 31 maggio 2005, registrano un utile netto di 113
milioni di euro per la RAI e di 82,2 milioni di euro a livello
consolidato (sostanzialmente in linea rispetto all'utile del
corrispondente periodo del 2003, pari a 81,9 milioni di euro) e che
l'andamento positivo della gestione viene confermato anche dalla
relazione prevista al comma 6 dell'art. 27 del contratto di servizio,
contenente i risultati economici e finanziari consuntivi al 30 giugno
2005, approvata dal consiglio di amministrazione della concessionaria
in data 22 settembre 2005 che evidenzia una chiusura del bilancio
infrannuale al 30 giugno 2005 con un risultato netto positivo di 97
milioni di euro per la RAI (rispetto agli 81,6 milioni di euro al
30 giugno 2004) e di 66,8 milioni di euro a livello consolidato
(rispetto ai 57,7 milioni di euro al 30 giugno 2004);
Ritenuto, pertanto, che i positivi dati di bilancio
complessivamente considerati nell'esercizio di riferimento, basati su
entrate derivanti sia dal gettito del canone che dai proventi da
pubblicita', consentono di prevedere un'ampia copertura dei costi per
la fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo che
prevedibilmente verranno sostenuti nell'anno 2006, compensando anche
il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo
tecnologico delle imprese;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2004;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2006 la misura semestrale del sovrapprezzo dovuto
dagli abbonati ordinari alla televisione rimane fissata secondo
quanto indicato dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2004 e dal decreto
ministeriale 20 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 29 dicembre 2004, in Euro 46,73.
Art. 2.
1. E' data facolta' agli abbonati ordinari alla televisione di
corrispondere la quota semestrale di Euro 46,73 in due rate
trimestrali di Euro 24,31.
2. E' data, inoltre, facolta' agli abbonati di corrispondere,
contestualmente alla prima semestralita', anche la somma di pari
importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una
riduzione di Euro 1,87 sull'ammontare della seconda semestralita'
anticipata, versando Euro 91,58.
Art. 3.
1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente
dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e
I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato
sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un
apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione
delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo
complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.
Art. 4.
1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione
fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi
risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.
Art. 5.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal
1° gennaio 2006.
2. Gli utenti hanno facolta' di disdire il proprio abbonamento nei
termini e secondo le modalita' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n.
1542.
Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bruxelles, 30 novembre 2005
Il Ministro: Landolfi
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 4, foglio n. 238
Tabelle
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato