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Gazzetta Ufficiale N. 304 del 31 Dicembre 2005

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2005
Finanziamento di progetti di sussidiarieta' per gli anni 2006-2007 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2005. (Deliberazione n. 18/2005/SG).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Premessa.
La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 «per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale»,
ratificata dall'Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476, pone tra
gli obiettivi piu' significativi l'obbligo per gli Stati firmatari e
ratificanti di inserire tra le priorita' politiche «misure
appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di
origine».
La Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorita'
centrale cui sono state attribuiti poteri e funzioni diversificate
(di politica generale, di amministrazione e controllo) ha fatto
proprio l'impegno assunto dall'Italia e - nell'ambito delle attivita'
di coordinamento delle Amministrazioni centrali e periferiche nella
materia di competenza ed in collaborazione con le organizzazioni del
privato sociale - ha scelto di promuovere lo sviluppo progettuale
degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse
alle politiche che interessano l'adozione di minori stranieri. Tale
scelta e' avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti
autorizzati allo svolgimento delle procedure di assistenza delle
coppie adottive sia di altri soggetti istituzionali impegnati sul
versante della protezione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, nel quadro culturale disegnato dalle Convenzioni
internazionali.
In tale programma si collocano le scelte operate dalla Commissione
per le Adozioni Internazionali nella riunione del 19 dicembre 2005
inerenti la finalizzazione dello stanziamento di euro 1.400.000,00
per finanziare progetti di sussidiarieta'.
La Commissione, con tale decisione, ha inteso proseguire ed
ampliare la collaborazione, avviata con gli enti autorizzati negli
anni 2001-2005, rivelatasi positiva per le parti.
Il programma di sostegno oggetto del presente bando esclude i Paesi
che hanno bloccato in modo permanente l'adozione di minori
all'estero.
Per la realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere
tutti gli enti che, alla data del 31 dicembre 2005, risultano essere
stati autorizzati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c) della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, ad operare nelle aree geografiche
interessate dai progetti.
Nella realizzazione di ciascun progetto e' auspicabile il concorso
di piu' enti autorizzati per lo stesso Paese.
La ripartizione del contributo della Commissione per le Adozioni
Internazionali, riferita a ciascun progetto approvato, sara'
proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi direttamente
impegnati dagli enti proponenti il progetto o dagli stessi messi a
disposizione. Non e' preclusa la partecipazione al progetto di altri
organismi pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al
momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del
finanziamento e', pertanto, necessario conoscere, fin dall'inizio,
come si articola tra i vari attori coinvolti la partecipazione al
progetto.
Contenuti e soggetti partecipanti.
Si ribadisce che:
- i progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla
prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori nel
paese di origine, mediante la realizzazione di interventi che
permettano loro di rimanere nella propria famiglia e, piu' in
generale, nella comunita' di appartenenza;
- la presentazione dei progetti e' consentita soltanto agli enti
autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c) della legge 31 dicembre
1998, n. 476, anche se possono concorrere alla realizzazione dei
singoli progetti altri soggetti pubblici e privati; per ciascuno
progetto deve essere indicato il nominativo del coordinatore di
progetto.
Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati:
1) gli enti autorizzati realizzatori;
2) le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione
di minori concorrenti alla realizzazione;
3) le istituzioni aderenti:
* Amministrazioni centrali;
* Regioni;
* Enti locali;
* Organismi internazionali;
* Comunita' europea;
4) l'esatta localizzazione dell'intervento;
5) le amministrazioni interessate dei Paesi stranieri;
6) eventuali organismi stranieri coinvolti (fondazioni,
organizzazioni del privato sociale, istituti per minori etc.);
7) il costo del progetto:
* le risorse umane;
* i mezzi strumentali;
8. la durata del progetto:
* le fasi intermedie di realizzazione;
* la data prevista per la conclusione del progetto. La
Commissione finanziera' soltanto le attivita' che saranno concluse
entro e non oltre il 30 giugno 2007. Occorre pertanto specificare le
tappe programmate degli interventi da realizzare.
Modalita' e termini di presentazione del progetto.
I progetti devono essere presentati in doppio originale e una
copia, firmati dai responsabili legali degli enti che partecipano al
progetto e dal coordinatore di progetto.
Essi dovranno essere inviati alla Commissione per le Adozioni
Internazionali, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre il
31 marzo 2006 (fara' fede il timbro postale o il timbro sulla bolla
di accompagnamento per spedizioni a mezzo corriere). Non saranno
valutati i progetti spediti fuori termine.
Ogni progetto deve articolarsi in una prima parte illustrativa
delle finalita' e degli obiettivi ed in una seconda contenente tutti
gli altri elementi indicati nel presente bando.
Il progetto deve essere altresi' corredato di una dichiarazione del
coordinatore di progetto che attesti, sotto la propria
responsabilita', che nessuno degli enti autorizzati presentatori ha
ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione
deve emergere, altresi', chiaramente se il progetto e' da realizzarsi
con il contributo di altri organismi pubblici e, in questo caso,
l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento.
Criteri e tempi per la realizzazione del progetto.
La Commissione per le Adozioni Internazionali esaminera' e
approvera' entro i novanta giorni successivi, alla scadenza del
termine di presentazione, i progetti che meglio realizzano gli
obiettivi del presente bando.
La Commissione per le Adozioni Internazionali, in sede di
valutazione, privilegera' i progetti aventi come obiettivo:
a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori, nella
famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa
famiglia;
b) l'aiuto alle madri adolescenti per acquisire competenza
genitoriale e sviluppare la relazione di attaccamento;
c) la riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante
costituzione di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile
per adolescenti e/o «focolari», ove possa svilupparsi un corretto
processo educativo;
d) la prevezione della mortalita' infantile e la prevenzione di
patologie caratteristiche dell'area geografica di riferimento, la
cura e l'assistenza medica di minori colpiti da malattie che ne
compromettono l'accoglienza sia in affidamento sia in adozione;
e) la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;
f) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese
ove si realizza il progetto, in grado di assicurare negli anni
successivi il proseguimento dell'iniziativa promossa, affinche' non
si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse
impegnate.
La Commissione per le Adozioni Internazionali, in sede di
approvazione, ripartira' lo stanziamento previsto in relazione alla
complessita' degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti.
Al fine di evitare la polverizzazione delle risorse si auspica la
presentazione di un numero limitato di progetti che veda coinvolti
piu' enti, i quali dovranno tenere conto della disponibilita'
complessiva delle risorse previste dal presente bando.
Raccomandazioni e limitazioni.
La Commissione per le Adozioni Internazionali, come nei precedenti
bandi, ha scelto quali principali destinatari del finanziamento gli
enti autorizzati, cui possono associarsi altri soggetti pubblici e
privati, ritenendo che la responsabilita' di predisposizione e
realizzazione di tali progetti sia prioritariamente da riconoscersi
agli enti medesimi; saranno pertanto esclusi da ogni valutazione i
progetti presentati da amministrazioni pubbliche e /o private in
qualita' di capi-progetto.
Si sottolinea, inoltre, che per esigenze connesse alle necessarie
verifiche successive da parte degli organi di controllo non sono
finanziabili voci del progetto relative all'acquisto di beni immobili
ne' quelle riguardanti l'acquisto di beni strumentali e di facile
consumo.
Non saranno, comunque, presi in considerazione progetti di durata
superiore a due anni.
Modalita 'di erogazione del finanziamento.
Nel quadro della piu' chiara collaborazione istituzionale, per la
corretta ed immediata informazione, dopo l'approvazione dei progetti
verra' data comunicazione dei finanziamenti, dell'oggetto e dei
destinatari nella Gazzetta Ufficiale e nel sito web della Commissione
per le Adozioni Internazionali.
L'erogazione del finanziamento, successivamente all'approvazione da
parte degli organi di controllo, si articolera' come di seguito:
a) il 25% dopo tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di
relazione particolareggiata dell'attivita' svolta;
b) il 50% dopo sei mesi dall'avvio del progetto, a seguito di
relazione particolareggiata sullo stato di avanzamento del progetto;
c) il rimanente 25% a conclusione delle attivita' progettuali, a
seguito di presentazione di relazione da cui risulti che gli
obiettivi perseguiti sono stati realizzati.
Per la formalizzazione del credito l'ente capo-progetto presentera'
la nota di debito con le relazioni di cui alle lettere a), b) e c),
onde consentire alla Commissione per le Adozioni Internazionali ogni
valutazione prima di dare il nulla osta alla liquidazione.
Ogni relazione dovra' essere corredata di:
- un prospetto contabile riepilogativo contenente l'elenco di
tutte le fatture e/o scontrini fiscali riportati in ordine
cronologico, l'indicazione per ogni voce di spesa dell'importo in
moneta locale ed in euro, la quota a carico della Commissione e
quella a carico dell'ente;
- della nota di debito per gli importi percentuali di cui alle
lettere a), b), e c) del precedente capoverso, unitamente alla
documentazione contabile giustificativa, che dovra' essere in
originale ed in copia; in mancanza dell'originale potra' essere
prodotta la copia conforme.
Ogni fattura o scontrino fiscale deve indicare l'importo in moneta
locale e l'importo in euro, avendo come riferimento la valuta della
data di emissione della fattura o scontrino oppure la valuta media
del mese di emissione; se tale documentazione e' in lingua locale
occorre allegare la traduzione in lingua italiana.
Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal
prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato.
Gli importi relativi alle singole prestazioni e l'ammontare
complessivo del finanziamento non e' soggetto a I.V.A. ai sensi del
decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.
Si dispone la pubblicazione del presente bando in Gazzetta
Ufficiale e la sua comunicazione a tutti gli enti autorizzati ex art.
39, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 1998 n. 476.

Roma, 19 dicembre 2005

Il presidente: Capponi


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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