IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di
Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della
legge 6 marzo 1992, n. 216 e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999,
n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;
Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle
Finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Comandante Generale del Corpo della Guardia di finanza, previa
informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la
destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi
criteri e modalita' applicative, delle risorse per l'efficienza dei
servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra
l'altro, ad incentivare il personale nelle attivita' operative e di
funzionamento individuate dal Comandante Generale del Corpo della
Guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi
che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio
2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi
al biennio economico 2000-2001»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno
2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare
relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre
2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi
al biennio economico 2004-2005»;
Ritenuto di dover individuare le suddette attivita' in quelle
svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente
decreto, incentivando in misura maggiore le attivita' caratterizzate
da una particolare proiezione operativa;
Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino
l'assunzione di particolari responsabilita' o disagio negli incarichi
indicati;
Ritenuto di dover incentivare la presenza effettiva in servizio;
Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorita';
Viste le delibere del COCER n. 01/146/9° in data 21 giugno 2005 e
n. 02/151/9° in data 27 luglio 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. Le somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tabella 2, centro di responsabilita' 7
- Guardia di finanza, unita' previsionale di base 7.1.1.1 «Spese
generali di funzionamento», cap. 4221 «Fondo unico per l'efficienza
dei servizi istituzionali», relative all'anno 2004, al netto degli
importi dovuti a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico
dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale
militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della
Guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli
articoli seguenti.
Art. 2.
1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei
seguenti reparti:
- Comando Provinciale;
- Comando Reparto Operativo Aeronavale;
- Comando Gruppo;
- Comando Compagnia;
- Comando Nucleo Provinciale di polizia tributaria;
- Comando Stazione Navale;
- Comando Sezione Aerea;
- Comando Tenenza;
- Comando Sezione Operativa Navale;
- Comando Brigata;
- Comando Squadriglia Navale,
per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2004,
con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano
alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i
seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento
nel 2004:
===================================================================== Livello | Parametro ===================================================================== VI | 4,6 VI-bis | 4,8 VII | 4,9 VII-bis | 5,1 VIII | 5,3 IX | 5,5
Art. 3.
1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati
titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti, per un
periodo non inferiore acentottantaquattro giorni nel 2004, con
esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla
distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i
seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento
nel 2004:
===================================================================== Livello | Parametro ===================================================================== V | 2,8 VI | 3,4 VI-bis | 3,7 VII | 4,1 VII-bis | 4,3 VIII | 4,6 IX | 4,8
Art. 4.
1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a
centottantaquattro giorni nel 2004, ai seguenti reparti e/o
articolazioni:
- Nucleo Speciale Entrate, ad esclusione dell'Ufficio Comando e
delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti ;
- Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie,
ad esclusione dell'Ufficio Comando e delle Sezioni Comando dei Gruppi
dipendenti;
- Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ad esclusione dell'Ufficio
Personale e AA.GG., dell'Ufficio Operazioni, dell'Ufficio Analisi e
delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;
- Nucleo Speciale Tutela Mercati, ad esclusione dell'Ufficio
Comando, dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando dei Gruppi
dipendenti;
- Servizio Centrale Investigazioni Criminalita' Organizzata, ad
esclusione dell'Ufficio Personale e AA.GG., dell'Ufficio Comando,
dell'Ufficio Raccordo Informativo e delle Sezioni Comando dei Gruppi
dipendenti;
- Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria, ad
esclusione dell'Ufficio Comando e delle Sezioni Comando dei Gruppi
dipendenti;
- Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari d'Inchiesta, ad
esclusione della Sezione Comando;
- Nucleo Speciale Funzione Pubblica e Privacy, ad esclusione
dell'Ufficio Comando e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;
- Nucleo Speciale Anticrimine Tecnologico, ad esclusione della
Sezione Comando;
- Nucleo Speciale Servizi Extratributari, ad esclusione
dell'Ufficio Personale ed AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle
Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;
- Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato, ad esclusione
dell'Ufficio Personale ed AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle
Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;
- Nucleo Speciale Radiodiffusione ed Editoria, ad esclusione
dell'Ufficio Personale ed AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle
Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;
- Nucleo Speciale Ispettivo Funzione Pubblica, ad esclusione
dell'Ufficio Personale ed AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle
Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;
- Nucleo Speciale Repressione Evasione Contributiva, ad
esclusione dell'Ufficio Personale ed AA.GG., dell'Ufficio Operazioni
e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;
- Nucleo Speciale Repressione Frodi Comunitarie, ad esclusione
dell'Ufficio Personale ed AA.GG., dell'Ufficio Raccordo Informativo,
dell'Ufficio Analisi e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;
- Nucleo Speciale Investigativo, ad esclusione dell'Ufficio
Personale ed AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando
dei Gruppi dipendenti;
- Nuclei Regionali di Polizia Tributaria, ad esclusione
dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando
dei Gruppi dipendenti, nonche' del Reparto Comando dei Nuclei
Regionali Trentino Alto Adige e Abruzzo;
- Nuclei Provinciali di Polizia Tributaria, ad esclusione della
Sezione Comando, dell'Autodrappello e delle Squadre Comando dei
Gruppi dipendenti;
- Gruppi, ad esclusione delle Sezioni Comando e delle Squadre
Comando di Nucleo Operativo dipendente;
- Compagnie, ad esclusione della Squadra Comando e
dell'Autodrappello;
- Tenenze, ad esclusione della Squadra Comando;
- Brigate;
- Sezioni «I» dei Comandi Regionali e Provinciali;
- Unita' Navali e Nuclei Sommozzatori;
- Piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi
di volo;
- Sezioni di Polizia Giudiziaria,
partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma
1, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo
in godimento nel 2004:
===================================================================== Livello | Parametro ===================================================================== V | 1,6 VI | 1,8 VI-bis | 1,9 VII | 2,1 VII-bis | 2,1 VIII | 2,2 IX | 2,4
Art. 5.
1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a
centottantaquattro giorni nel 2004, ad un qualsiasi altro reparto e/o
articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, partecipano alla distribuzione delle
somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti parametri legati
all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2004:
===================================================================== Livello | Parametro ===================================================================== V | 1,4 VI | 1,6 VI-bis | 1,7 VII | 1,8 VII-bis | 1,9 VIII | 2,1 IX | 2,2
Art. 6.
1. I militari distaccati presso altri Ministeri, Organismi ed Enti
vari, per un periodo non inferiore acentottantaquattro giorni nel
2004, partecipano alla di stribuzione delle somme di cui all'art. 8,
comma 1, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello
retributivo in godimento nel 2004:
===================================================================== Livello | Parametro ===================================================================== V | 0,5 VI | 0,6 VI-bis | 0,7 VII | 0,8 VII-bis | 0,9 VIII | 1,1 IX | 1,1
Art. 7.
1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che abbiano prestato
un numero di giorni di presenza in servizio pari o superiore a 210
nel 2004, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art.
8, comma 2, secondo i seguenti parametri:
===================================================================== Numero di giorni | Parametro ===================================================================== da 210 a 249 | 1,1 pari o superiore a 250 | 1,5
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con tutti gli
incentivi previsti dal presente decreto.
Art. 8.
1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4,
5 e 6 del presente decreto e' pari a Euro 30.000.000,00.
2. La somma destinata agli incentivi di cui all'art. 7 del presente
decreto e' pari a Euro 7.000.000,00.
Art. 9.
1. Ai fini del computo dei giorni di effettiva presenza in servizio
si considerano, ai sensi del presente decreto:
- i giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell'anno
solare, anche in piu' di un Reparto;
- i giorni di assenza per fruizione di riposo compensativo.
Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si
configura come giorno di assenza.
2. Ai fini del calcolo delle giornate di cui all'art. 7, comma 1,
per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque
giorni settimanali, sara' sommato un giorno ad ogni cinque di
effettiva presenza.
Art. 10.
1. I militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2004, siano
stati trasferiti d'autorita' per esigenze di servizio da altre
regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:
- Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli
Ufficiali;
- Lombardia, Piemonte e Veneto per il personale dei ruoli
Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri,
beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e
previdenziali, pari a 3.000,00 Euro, indipendentemente dal livello
retributivo e dalla tipologia d'impiego.
L'importo e' ridotto a 2.000,00 Euro se il militare risulta
assegnatario presso la nuova sede di servizio, nel medesimo anno
2004, di alloggio di servizio gratuito per l'incarico (A.S.G.I.).
2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:
- di prima assegnazione;
- di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilita'
ambientale;
- di intervenuta revoca o modifica del trasferimento;
3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresi':
- ai militari classificati «inferiore alla media» o
«insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica
notificata relativamente ad un periodo del 2004;
- ai militari che, pur in presenza di un nuovo trasferimento,
abbiano gia' percepito, relativamente all'anno 2002 e 2003, l'analogo
incentivo previsto, rispettivamente, dall'art. 8 del decreto
ministeriale 7 novembre 2003 e dall'art. 8 del decreto ministeriale
27 ottobre 2004;
- ai militari celibi e in ferma volontaria.
5. Il beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con gli incentivi
previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto e non
e' cumulabile con quelli previsti dagli articoli 11, 12 e 13.
Art. 11.
1. I militari che, per un periodo non inferiore a
centottantaquattro giorni nel 2004, abbiano svolto gli incarichi di
cui agli articoli 25, 29 e 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, beneficiano di un incentivo, al
lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 300,00 Euro.
2. Il limite di centottantaquattro giorni puo' essere raggiunto
anche sommando gli eventuali periodi prestati in due o piu' degli
incarichi di cui al comma 1.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con gli incentivi
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e non e' cumulabile con
l'incentivo previsto dagli articoli 10 e 12.
Art. 12.
1. I militari aventi la specializzazione «Tecnico Soccorso Alpino»
(TSA) ed effettivamente impiegati presso le stazioni Soccorso Alpino
della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) per un periodo non inferiore a
centottantaquattro giorni nel 2004, beneficiano di un incentivo, al
lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 300,00 Euro.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con gli incentivi
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e non e' cumulabile con gli
incentivi previsti dagli articoli 10, 11.
Art. 13.
1. Agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria e' attribuito un
compenso annuo in relazione alle attribuzioni, alle responsabilita' e
ai disagi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali
connessi alle qualifiche rivestite.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' stabilito nella misura di euro
100,00, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per
ciascun beneficiario, e' cumulabile con tutti gli incentivi previsti
dal presente decreto ad eccezione dell'incentivo previsto dall'art.
10.
Lo stesso compenso di cui al comma 1 non compete:
- ai militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto
e/o articolazione per un periodo inferiore acentottantaquattro giorni
complessivi nel 2004.
- ai militari compresi nella forza assente, come definita
dall'art. 71, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almeno centottantaquattro
giorni complessivi nel 2004.
Art. 14.
1. Sono esclusi dalla attribuzione degli emolumenti di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 precedenti:
- i militari classificati «inferiore alla media» o
«insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica
notificata relativamente ad un periodo del 2004;
- i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre
attivita' addestrative di formazione di base e alta qualificazione
per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2004;
- i militari compresi nella forza assente, come definita
dall'art. 71, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almenocentottantaquattro giorni
complessivi nel 2004.
2. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono altresi' esclusi da tutti gli
incentivi previsti dal presente decreto:
- gli ufficiali di grado superiore a Tenente Colonnello;
- gli ufficiali di complemento;
- i finanzieri ausiliari;
- il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia
di finanza.
3. Nel caso di coincidenza di piu' fattispecie in capo allo stesso
militare, l'incentivo viene attribuito una sola volta in base
all'articolo piu' favorevole.
4. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto
partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2004 abbiano
maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
5. Gli ufficiali promossi al grado di Colonnello nel corso del 2004
beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel
2004, nel grado di Tenente Colonnello, con riferimento al quale
dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.
Art. 15.
1. L'indennita' di presenza qualificata di cui all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 e'
corrisposta con le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed e'
cumulabile con le indennita' di cui all'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. L'indennita' di presenza qualificata e' cumulabile con tutti gli
incentivi di cui agli articoli precedenti.
Art. 16.
1. Le somme di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo
l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nonche' altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito
dell'effettiva erogazione, saranno:
- destinate a sanare situazioni relative alle annualita'
pregresse;
- portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 8,
comma 1, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla
base dei parametri indicati negli articoli 2, 3, 4, 5, e 6.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la
registrazione, sottoposto a controllo secondo la normativa vigente e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2005
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
6 Economia e finanze, foglio n. 163
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato