MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2005
Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a
decorrere dal 1° gennaio 2006.
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal
1° gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di
generi di monopolio;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328,
convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19
al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure
di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,
convertito, con modificazione, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che
fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette
vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe
di prezzo piu' richiesta, nella misura del cento per cento
dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta
legge 7 marzo 1985, n. 76;
Visto l'art. 2, punto 6) del decreto-legge n. 168 del 12 luglio
2004, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che stabilisce
la rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di
vendita al pubblico delle sigarette con riferimento alle sigarette
della classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati
semestralmente;
Visto il decreto direttoriale 15 ottobre 2004 che ha elevato
l'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal
comma 1), lettera a) dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, al 58,5%;
Visto il decreto direttoriale 30 giugno 2005, che fissa
nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette;
Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite
sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato nel secondo semestre 2005, per le
sigarette, la classe di prezzo piu' richiesta e' risultata essere
quella di Euro 155,00 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto,
su tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base prevista dal
citato art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58,5
per cento stabilita dal citato decreto direttoriale 15 ottobre 2004;
Considerato che, per le sigarette il cui prezzo e' superiore ad
Euro 155,00 per kg convenzionale, l'imposta di consumo si applica in
base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6
della citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari
al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle
sigarette della classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e
dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle
medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita
al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base,
diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico
delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
Decreta:
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge
7 marzo 1985, n. 76, e 2, punto 6, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, la
ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette e' fissata, con decorrenza dal 1° gennaio
2006, secondo quanto riportato nella tabella allegato A). Detta
tabella sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 30 giugno
2005.
Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Roma, 22 dicembre 2005
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
6 Economia e finanze, foglio n. 172
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato