IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono
fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762,
le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati
nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio
extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale;
Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3,
lettera a) della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato il
nuovo ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla
benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di
Euro 233 per mille litri di benzina e di Euro 155 per mille litri di
petrolio e di gasolio;
Visto il decreto del 3 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 2004, concernente le misure del
diritto speciale per l'anno 2005, sulla benzina, petrolio, gasolio ed
altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai
sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che
istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel
contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministero delle finanze;
Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 211 del
28 settembre 2005, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione
di immediata eseguibilita', ha espresso, fra l'altro, il proprio
parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato
art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo
art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;
Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attivita'
degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato
(U.P.I.C.A.) non ha formulato osservazioni sull'entita' dei valori
medi dei prezzi indicati nella suddette deliberazioni relativamente
agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli
altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del
1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3,
lettera b), della medesima legge;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre
1973, n. 762, da valere per l'anno 2006;
Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 3, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 2002, n. 16 di
conversione del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 e' opportuno
fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in
Euro 0,233 al litro e in Euro 0,05 al litro per il gasolio e per il
petrolio;
Ritenuto di confermare l'aliquota del medesimo diritto speciale,
indicata nel decreto ministeriale del 3 dicembre 2004, per quanto
concerne gli oli combustibili;
Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti,
possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella
predetta deliberazione;
1) olio combustibile fluido: (al q.le):
a) superiore a 3° E - Euro 2,60;
b) fino a 5° E - Euro 2,30;
2) olio semifluido denso: (al q.le):
a) da 5° fino a 7° E - Euro 2,80;
b) superiore a 7° E - Euro 2, 60.
Decreta:
Art. 1.
La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge
1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene
stabilita in Euro0,233 al litro per la benzina, Euro 0,065 al litro
per il gasolio uso trazione, Euro 0,030 al litro per il gasolio uso
riscaldamento ed Euro 0,050 al litro per il petrolio.
Art. 2.
L'aliquota del diritto speciale previsto dalle disposizioni
legislative in rassegna, per gli oli combustibili viene stabilita
nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.
Art. 3.
I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli
articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive
modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi
introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno
indicato nell'allegato prospetto A, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 4.
Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il
periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2006.
L'Ufficio delle entrate di Tirano e' incaricato dell'esecuzione del
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2005
Il Ministro: Tremonti
Allegato A
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato