IL DIRETTORE
Della Direzione II
del Dipartimento del Tesoro
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo
articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;
Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto
rientra nel limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, a
norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito
del Tesoro al portatore, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza
1° novembre 2012;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito
del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre
2012, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da
destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.
Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti
articoli e' disposta automaticamente l'emissione della seconda
tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento
dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli
operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai
successivi articoli 14 e 15.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.
Art. 2.
Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di
credito di cui al precedente art. 1, verra' determinato aggiungendo
15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei
Buoni Ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato al
centesimo piu' vicino, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese
di aprile per la semestralita' dal 1° maggio al 1° novembre
successivo e alla fine del mese di ottobre per la semestralita' dal
1° novembre al 1° maggio successivo.
Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari
alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta
dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il
rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che
compongono la durata dei BOT.
Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al
precedente comma, e' pari:
- in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra
quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro
quota;
- in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle
offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative
quantita'.
Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano
offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale
lordo considerato per il calcolo delle semestralita' verra'
determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi
d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice
(con base trecentosessanta giorni), relativi ai BOT di durata
trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei
suindicati mesi di riferimento.
Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o
annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verra'
determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del
solo parametro disponibile.
Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna
asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per
il calcolo delle semestralita' sara' pari al tasso EURIBOR a sei
mesi, rilevato, con le modalita' indicate nel primo comma del decreto
ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la
decorrenza della semestralita'.
In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse
semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al
presente decreto e' pari a 1,25%.
Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole
successive alla prima verra' reso noto con comunicato stampa e verra'
accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 3.
L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati del Tesoro di cui
al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati
da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali
iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento
fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente
normativa riconosce ai titoli di Stato.
La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite
da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di
compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari,
con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante
al-l'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, puo'
avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere
comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi
alle modalita' dalla stessa stabilite.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari
accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i
sottoscrittori.
Art. 4.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461.
I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
Art. 5.
Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate
semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La
prima semestralita' e' pagabile il 1° maggio 2006 e l'ultima il
1° novembre 2012.
Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo
conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239
del 1996.
Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il
tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un
numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di
pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
Art. 6.
Il rimborso dei cettificati di credito verra' effettuato in unica
soluzione il 1° novembre 2012, tenendo conto delle disposizioni di
cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e
del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui
all'art. 18 del presente decreto.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fmi
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale
nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
Art. 7.
Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati
soggetti, purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei
servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca
d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto
legislativo;
a) le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
a) le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche
in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e)
e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte
nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1
del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento
comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1,
iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete Nazionale Interbancaria.
Art. 8.
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei
certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto e'
affidata alla Banca d'Italia.
I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati
dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data
10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara' riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento
dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in
relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione
sulle sottoscrizioni della clientela.
Detta provvigione verra' corrisposta, per il tramite della Banca
d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della
Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli
sottoscritti.
L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle Sezioni di
Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico ad apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006,
corrispondente al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5)
dello stato di previsione per l'anno in corso.
Art. 9.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di
capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non
verranno prese in considerazione.
Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato
nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
Art. 10.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore
11 del giorno 29 dicembre 2005, esclusivamente mediante trasmissione
di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite
Rete Nazionale Interbancaria con le modalita' tecniche stabilite
dalla Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta
«Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery»
previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.
Art. 11.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un
rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini
dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste
pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine
decrescente di prezzo offerto.
Le operazjoni di cui al comma precedente sono effettuate con
l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale
redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di
aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato
stampa nel quale verra' altresi' data l'informazione relativa alla
quota assegnata in asta agli «specialisti».
Art. 12.
In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo
cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di
collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di
assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di
esclusione».
Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti
modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la prima meta' dell'importo
nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore
all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste
che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono
la prima meta' dell'importo domandato;
b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione»,
non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi
superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le
seguenti modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo
nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore
all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste
che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono
la seconda meta' dell'importo domandato;
b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due
punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Il prezzo di esclusione sara' reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 11.
Art. 13.
L'assegnazione dei certificati verra' effettuata al prezzo meno
elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.
Art. 14.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati
di cui agli articoli precedenti avra' inizio il collocamento della
seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25
per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1
del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli
operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi
dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale
13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato
all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad
un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti»
potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le
domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre
2005.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La
richiesta di ciascuno «specialista» dovra' essere presentata con le
modalita' di cui al precedente art. 10 e dovra' contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro;
eventuali richieste di inferiore non verranno prese in
considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo
del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto;
qualora vengano avanzate piu' richieste, verra' presa in
considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.
Art. 15.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella
di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con
esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio)
ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli
operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le
richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno
«specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di
diritto.
Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a
quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna
richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che
presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra'
redatto apposito verbale.
Art. 16.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori
assegnatari il 2 gennaio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con
corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative
partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con
valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 17.
Il 2 gennaio 2006 la Banca d'italia provvedera' a versare presso la
Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto
ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di
aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse semestrale
lordo, dovuto allo Stato, per sessantadue giorni.
La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detti versamenti,
separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con
imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unita' previsionale di
base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione,
ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6) per
quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 18.
I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e
le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni
contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998.
Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi certificati e'
esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita'
e da diritti spettanti agli enti locali.
Art. 19.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al
2012, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2005
Il direttore: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato