IL DIRETTORE
della Direzione II
del Dipartimento del tesoro
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
della direzione seconda del dipartimento medesimo;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquista di
titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;
Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto
rientra nel limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, a
norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Visti i propri decreti in data 22 giugno, 25 luglio, 25 agosto,
22 settembre e 25 ottobre 2005 con i quali e' stata disposta
l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro
poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno
2008;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno
2008, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di
cui al decreto del 22 giugno 2005, altresi' citato nelle premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle
modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del
22 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 29 dicembre 2005.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della dodicesima
tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della
undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo
non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare
verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del
citato decreto del 22 giugno 2005, in quanto applicabili, e verra'
collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa
alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 30 dicembre 2005.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui
all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il
2 gennaio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per diciotto giorni. A tal fine, la Banca
d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2006.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria
Provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita'
previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al
2008, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2008 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5
del citato decreto del 22 giugno 2005, sara' scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006,
corrispondente al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5)
dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2005
Il direttore: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato