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Gazzetta Ufficiale N. 8 del 12 Gennaio 2005

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2004

Istituzione del Dipartimento per il programma di Governo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
520;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 7;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 2001, concernente
l'organizzazione dell'Ufficio per il coordinamento in materia di
valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;
Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2002, recante
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 2002, concernente la
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 2003, istitutivo della
struttura di missione per il monitoraggio dell'attuazione del
programma di Governo;
Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2003, recante
«Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
con il quale l'on. dott. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 28 agosto 2003 con il quale
all'on. dott. Claudio Scajola e' stato conferito l'incarico di
Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
Visto il proprio decreto in data 28 agosto 2003, recante delega
all'on. dott. Claudio Scajola delle funzioni in materia di attuazione
del programma di Governo;
Su proposta del Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.
Dipartimento per il programma di Governo

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Dipartimento per il programma di Governo, di seguito
denominato «Dipartimento», quale struttura generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio 2002,
recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 2.
Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento fornisce al Presidente del Consiglio dei
Ministri, o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se
nominato, il supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'art. 19, comma 2, lettere a), b), e g) della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni, ed all'art. 2, comma 2, lettere h), n), o), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attivita' di supporto per
la Conferenza dei Capi di Gabinetto di cui all'art. 24, comma 5,
secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 23 luglio 2002, per il comitato tecnico scientifico
di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, nonche' per gli altri comitati, commissioni e gruppi di
lavoro di cui si avvale il Ministro per l'attuazione del programma di
Governo, se nominato.
3. Il Dipartimento provvede, infine, alla gestione degli affari
generali, amministrativi e contabili relativi al personale ed al
funzionamento degli uffici.

Art. 3.
Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento e' nominato ai sensi degli articoli 18,
21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Cura l'organizzazione ed
il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e
dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal
Ministro, se nominato; coordina l'attivita' degli uffici di livello
dirigenziale generale ed assicura il corretto ed efficiente raccordo
tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del
Ministro, se nominato, fermo restando, in tal caso, il coordinamento
da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del
Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento.

Art. 4.
Organizzazione

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici di livello
dirigenziale generale e sei servizi.
2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' definita l'organizzazione interna
del Dipartimento, anche in relazione all'attivita' di supporto degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro per l'attuazione del
programma di Governo, se nominato.
3. Presso il Dipartimento continuano ad operare la banca dati e
l'osservatorio di cui all'art. 7, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e
integrazioni.

Art. 5.
Personale

1. All'assegnazione del personale al Dipartimento provvede il
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo,
se nominato.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto l'Ufficio
per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico
nelle amministrazioni dello Stato, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2001, e la struttura di
missione «Ufficio per il programma di Governo», di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 2003, sono
soppressi. Il personale comunque in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto presso i citati uffici, anche in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altre similari, e'
assegnato, al Dipartimento per il programma di Governo, ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002

1. All'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, dopo le parole «17) l'ufficio
nazionale per il servizio civile;» sono inserite le seguenti «18) il
Dipartimento per il programma di Governo».
2. L'art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente articolo:
«Art. 33 (Dipartimento per il programma di Governo). - 1. Il
Dipartimento per il programma di Governo e' la struttura di supporto
tecnico-amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri per
lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio dello stato di
attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali. In
particolare il Dipartimento cura il supporto per: l'analisi del
programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede
parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi
internazionali; l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione
degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di
Governo; l'impulso e il coordinamento delle attivita' necessarie per
l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli
obiettivi stabiliti; il monitoraggio e la verifica, sia in via
legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle
politiche settoriali nonche' del conseguimento degli obiettivi
economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi, delle
difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati;
l'informazione, la comunicazione e la promozione dell'attivita' e
delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma
mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di
comunicazione di massa; il coordinamento in materia di valutazione e
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.
2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attivita' di supporto del
comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e
integrazioni. Presso il Dipartimento operano altresi' la banca dati e
l'osservatorio di cui all'art. 7, commi 1 e 3, del citato decreto
legislativo n. 286.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu'
di sei servizi.».

Art. 7.
Individuazione del datore di lavoro

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, al Dipartimento per il
programma di Governo si applica l'art. 1, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003.
Il presente decreto viene trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2004

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2005

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 4


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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