Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, a norma del quale si provvede, con decreti ministeriali
di natura non regolamentare, alla definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale
generale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il
riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 4,
comma 4, a norma del quale si provvede, con decreto ministeriale di
natura non regolamentare, all'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei
relativi compiti;
Visto, in particolare, l'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, secondo il quale
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge le funzioni
attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di
giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle
riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte
dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' le funzioni in
materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le
accise sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed il relativo
regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni,
sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi
di monopolio;
Visto l'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
concernente la gestione unitaria delle funzioni statali in materia di
giochi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, recante regolamento concernente l'affidamento delle
attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della
legge n. 383 del 2001;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
dall'art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente
l'unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito dall'art. 1 della legge 21 febbraio 2003, n. 27,
concernente disposizioni in tema di entrate erariali in materia di
giochi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003,
n. 385, recante regolamento di organizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
Consultate le organizzazioni sindacali rappresentative in data
24 settembre 2004;
Decreta:
ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI
DI
STATO
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto individua, nell'ambito delle unita'
organizzative di livello dirigenziale generale di AAMS, le unita'
organizzative di livello dirigenziale non generale e ne definisce i
compiti ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Ai sensi del presente decreto si intendono:
a) per «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) per «Ministero», il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) per «AAMS», l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
d) per «direzione», l'unita' organizzativa di livello
dirigenziale generale, di cui all'art. 2, comma 3, del regolamento n.
385 del 2003;
e) per «direttore», il dirigente di livello generale responsabile
di una direzione;
f) per «dirigente», il dirigente responsabile di un'unita'
organizzativa di livello dirigenziale non generale.
Art. 2.
Principi e criteri organizzativi generali
1. Tutte le unita' organizzative previste dal presente decreto,
alle dirette dipendenze del direttore generale, ovvero individuate
all'interno delle direzioni, sono di livello dirigenziale non
generale e sono denominate «uffici».
2. Alle dirette dipendenze del direttore generale operano l'ufficio
per il controllo di gestione e la vigilanza e l'ufficio stampa.
Art. 3.
Compiti e attribuzioni del direttore generale
1. Il direttore generale svolge i compiti di cui all'art. 2, comma
1, del regolamento n. 385 del 2003, nonche' le altre attribuzioni che
ad esso sono conferite dalla legge, in particolare:
a) definisce, anche sulla base delle direttive generali del
Ministro, gli indirizzi di gestione di AAMS ed assegna ai direttori
gli obiettivi generali e specifici di pertinenza, attraverso uno o
piu' atti di programmazione ovvero direttive di settore;
b) garantisce, attraverso l'esercizio dei poteri di direzione,
coordinamento, controllo e vigilanza, l'unitarieta' di azione di AAMS
nei confronti del Ministro, nonche' di soggetti esterni, nazionali ed
internazionali;
c) promuove e resiste alle liti, nei limiti stabiliti dalle norme
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
d) conferisce le risorse e assegna i dirigenti alle direzioni;
e) effettua la valutazione dei direttori;
f) puo' conferire ai direttori deleghe relative ai poteri allo
stesso attribuiti, ove ricorrano motivate esigenze e nel rispetto
delle competenze per materia del direttore delegato;
g) individua le attivita' degli esperti del Servizio Consultivo
ed Ispettivo Tributario (SeCIT) distaccati dal Ministro presso AAMS.
Capo II
Uffici alle dirette dipendenze del direttore generale
Art. 4.
Ufficio 1° Controllo di gestione e vigilanza
1. L'ufficio 1° e' alle dirette dipendenze del direttore generale
ed e' preposto al controllo di gestione ed alla vigilanza; in
particolare:
a) coadiuva il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni e dei compiti di cui all'art. 3 del presente decreto ed
e' responsabile della trattazione degli affari riservati;
b) coadiuva il direttore generale nelle sue relazioni interne ed
esterne ad AAMS;
c) predispone gli elementi per la pianificazione ed il controllo
di gestione, in coerenza con gli schemi definiti nella direttiva
generale per l'azione amministrativa e la gestione;
d) cura il sistema di contabilita' gestionale;
e) valuta l'adeguatezza delle innovazioni introdotte nel comparto
dei giochi rispetto alle politiche di settore ed agli indirizzi
gestionali di AAMS;
f) effettua, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo
strategico, le elaborazioni statistiche richieste dal direttore
generale, anche in relazione alle entrate derivanti dai giochi e dai
tabacchi lavorati;
g) coadiuva il direttore generale nella definizione delle
politiche gestionali, nonche' nell'assegnazione degli obiettivi ai
direttori;
h) coadiuva il direttore generale nel coordinamento delle risorse
strategiche;
i) elabora, su indirizzo del direttore generale, i criteri di
diffusione interna ed esterna delle informazioni strategiche;
l) fornisce al direttore generale gli elementi per l'elaborazione
delle relazioni al Ministro ed agli altri organi istituzionali nelle
materie di competenza di AAMS, sulla base delle informazioni fornite
dai direttori;
m) coadiuva il direttore generale nelle funzioni di vigilanza su
tutte le attivita' e gli uffici di AAMS;
n) individua eventuali misure correttive da attuare nella
gestione tecnico-amministrativa e le propone al direttore generale.
Art. 5.
Ufficio 2° Ufficio stampa
1. L'ufficio 2° e' posto alle dirette dipendenze del direttore
generale e svolge funzioni di ufficio stampa, ai sensi dell'art. 9
della legge 7 giugno 2000, n. 150; in particolare:
a) supporta il direttore generale nella gestione dei rapporti con
gli organi di informazione, assicurando la predisposizione delle
cartelle informative e dei comunicati stampa, nonche' nella
comunicazione con organismi esterni;
b) organizza, d'intesa con l'ufficio 7°, le conferenze stampa e
predispone il materiale di supporto;
c) assicura, d'intesa con l'ufficio 7°, la coerenza e
l'aggiornamento dei dati e delle informazioni da diffondere tramite
televisione, radio, organi di stampa, Internet;
d) cura la rassegna stampa;
e) cura i contatti operativi ed i servizi editoriali con gli
organi di informazione, in stretto collegamento con l'ufficio 7°;
f) assicura il raccordo con l'ufficio stampa del Ministro.
Capo III
DirezioniSezione I
Art. 6.
Articolazione della direzione per le strategie
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del regolamento
n. 385 del 2003, la direzione per le strategie si articola nei
seguenti uffici:
ufficio 3°: integrazione funzionale e controllo operativo;
ufficio 4°: analisi strategica;
ufficio 5°: sviluppo dei canali distributivi e coordinamento
delle tecnologie informatiche;
ufficio 6°: contrasto delle attivita' illegali;
ufficio 7°: comunicazione e relazioni istituzionali;
ufficio 8°: predisposizione della normativa di carattere
generale.
Art. 7.
Ufficio 3° Integrazione funzionale e controllo operativo
1. L'ufficio 3° e' preposto all'integrazione funzionale e al
controllo operativo e, in particolare:
a) assicura l'integrazione delle attivita' relative all'analisi
strategica, alla predisposizione della normativa di carattere
generale ed alla comunicazione istituzionale, indirizzando e
controllando le attivita' degli altri uffici della direzione;
b) valuta, con i responsabili degli altri uffici della direzione,
lo stato di avanzamento degli obiettivi e propone al direttore
interventi correttivi;
c) cura l'orientamento e lo sviluppo specialistico delle diverse
professionalita' che operano nella direzione, nonche' la mobilita'
tra gli uffici;
d) coordina funzionalmente gli Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico dislocati sul territorio;
e) supporta il direttore nell'esercizio delle funzioni di
segretario del Comitato generale per i giochi di cui all'art. 2,
comma 4, lettera a) del regolamento n. 385 del 2003.
Art. 8.
Ufficio 4° Analisi strategica
1. L'ufficio 4° preposto all'analisi strategica e, in particolare:
a) analizza i comportamenti e gli andamenti del mercato italiano
in materia di giochi e di tabacchi lavorati ed effettua le analisi
statistico-economiche delle relative entrate;
b) effettua d'intesa con le altre direzioni competenti, le
rilevazioni necessarie a delineare i comportamenti degli utenti, sia
nel settore dei giochi che nel settore dei tabacchi lavorati, nonche'
a verificare la percezione, da parte dell'utenza, delle campagne di
comunicazione realizzate da AAMS;
c) effettua la raccolta dei dati e delle informazioni, di livello
internazionale, relativi ai giochi ed i tabacchi lavorati;
d) analizza l'evoluzione del mercato internazionale dei giochi,
individua le principali innovazioni introdotte e ne valuta il
potenziale utilizzo nel mercato nazionale;
e) delinea, realizza e gestisce il sistema informativo strategico
in materia di giochi e di tabacchi lavorati, nonche' cura le
elaborazioni delle rendicontazioni periodiche, anche sulla base degli
indirizzi comunicati dall'ufficio 1°;
f) analizza, studia e propone, d'intesa con la direzione per i
giochi, nuove tipologie di gioco, e si esprime sulle proposte di
nuovi prodotti;
g) rileva l'evoluzione del portafoglio giochi e propone
iniziative sulle strategie commerciali e promozionali del settore,
finalizzate ad acquisire bisogni e richieste degli utenti, nonche' ad
ottimizzare la complementarieta' delle diverse tipologie di giochi;
h) elabora studi e pareri sulle implicazioni derivanti
dall'adozione di provvedimenti normativi, nonche' dagli andamenti del
mercato nazionale ed internazionale; elabora studi sui flussi
transnazionali di gioco in relazione all'evoluzione normativa e
tecnologica.
Art. 9.
Ufficio 5° Sviluppo dei canali distributivi e coordinamento
delle
tecnologie informatiche
1. L'ufficio 5° e' preposto allo sviluppo dei canali distributivi e
al coordinamento delle tecnologie informatiche e, in particolare:
a) assicura il coordinamento delle tecnologie informatiche di
AAMS, definendo piani per lo sviluppo dell'informatica e delle reti,
coerenti con le esigenze espresse dalle altre direzioni e valutando,
d'intesa con l'ufficio 25°, l'adeguatezza delle soluzioni
tecnologiche disponibili;
b) verifica che le soluzioni informatiche adottate nonche' i
flussi informativi, sia all'interno di AAMS che verso l'esterno,
rispettino standard di sicurezza adeguati alle esigenze di AAMS;
c) analizza le opportunita' ed i rischi risultanti
dall'evoluzione dei canali distributivi e di nuovi metodi di
pagamento, con particolare attenzione allo sviluppo ed alla
diffusione delle tecnologie informatiche e della televisione
interattiva;
d) elabora proposte di strategia per la razionalizzazione e lo
sviluppo dei canali distributivi, nonche' della rete fisica dei punti
di vendita dei giochi;
e) propone nuove misure di monitoraggio e di controllo remoto
delle attivita' dei concessionari, dei punti di vendita, nonche'
delle preferenze degli utenti.
Art. 10.
Ufficio 6° Contrasto delle attivita' illegali
1. L'ufficio 6° e' preposto al contrasto delle attivita' illegali
e, in particolare:
a) effettua, in collaborazione con gli altri organismi
istituzionalmente competenti, la ricognizione delle diverse forme di
illegalita' ed irregolarita' sul territorio, sia nel settore dei
giochi che in quello dei tabacchi lavorati, avvalendosi, a tal fine,
anche degli uffici periferici;
b) rileva, anche tramite le analisi fornite dalle direzioni
competenti, l'intensita' sul territorio dei diversi fenomeni di
illegalita' ed irregolarita';
c) individua e propone misure di carattere generale per il
contrasto delle attivita' illegali ed irregolari, nonche' per il
razionale sviluppo dei settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;
d) individua e propone misure di carattere generale per il
contrasto al fenomeno della pubblicita' in materia di tabacchi
lavorati;
e) supporta l'ufficio 8° nella predisposizione di miglioramenti
normativi funzionali all'azione di contrasto ai fenomeni di
illegalita' ed irregolarita';
f) progetta e sperimenta, d'intesa con le direzioni competenti,
modelli di tecnologie e procedure, volti a prevenire e reprimere i
fenomeni di illegalita' ed irregolarita'.
Art. 11.
Ufficio 7° Comunicazione e relazioni istituzionali
1. L'ufficio 7° preposto alla comunicazione e alle relazioni
istituzionali; in particolare:
a) gestisce la comunicazione istituzionale, mediante interventi
di promozione e tutela dell'identita' di AAMS, della sua missione,
nonche' mediante la definizione di standard di riconoscibilita'
dell'immagine nelle attivita' promozionali ed informative a sostegno
dei prodotti di gioco;
b) predispone, sulla base degli indirizzi pervenuti dal direttore
generale tramite l'ufficio 1°, gli schemi di gare di appalto e di
assegnazione diretta, nei casi consentiti dalla legge, per
l'attribuzione delle campagne di comunicazione istituzionale;
controlla il rispetto degli accordi contrattuali e cura l'eventuale
contenzioso, tenendone informato l'ufficio 1°;
c) indirizza, d'intesa con l'ufficio 9°, le campagne di prodotto
aventi rilevanza istituzionale;
d) cura le pubblicazioni di AAMS ed i rapporti con le istituzioni
pubbliche e le societa' private specializzate nell'editoria;
e) gestisce il sito WEB di AAMS e, in collaborazione con le altre
direzioni, ne cura il costante aggiornamento, assicurando la
correttezza e l'integrita' dei dati e delle informazioni;
f) promuove e cura la presenza di AAMS in eventi istituzionali e
convegni;
g) predispone, d'intesa con l'ufficio 2°, piani e programmi di
comunicazione;
h) cura le relazioni con le associazioni dei consumatori,
d'intesa con le direzioni competenti per materia;
i) cura la gestione delle relazioni istituzionali a livello
nazionale ed internazionale.
Art. 12.
Ufficio 8° Predisposizione della normativa di carattere
generale
1. L'ufficio 8° e' preposto alla predisposizione della normativa di
carattere generale; in particolare:
a) cura la predisposizione delle proposte normative e dei
provvedimenti amministrativi, di carattere generale, relativi ai
settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;
b) propone, d'intesa con le direzioni competenti, azioni di
semplificazione e razionalizzazione della normativa in materia di
giochi e di tabacchi lavorati;
c) compara la normativa nazionale con quella internazionale in
materia di giochi e di tabacchi lavorati e propone, con il supporto
degli uffici 4° e 6°, evoluzioni e miglioramenti;
d) organizza e gestisce l'archivio documentale relativo alle
normative;
e) fornisce, d'intesa con le direzioni competenti, elementi utili
relativamente agli atti di sindacato ispettivo, agli atti di
indirizzo ed alle questioni di legittimita' costituzionale relativi
alle materie di competenza di AAMS;
f) fornisce gli indirizzi in materia di gestione del contenzioso
con riferimento ai settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;
g) monitora le risposte delle direzioni e degli uffici periferici
relative all'interpello ordinario, di cui all'art. 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, fermo restando l'emanazione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo alla
determinazione degli organi, delle procedure e delle modalita' di
esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Sezione II
Art. 13.
Articolazione della direzione per i giochi
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 del regolamento
n. 385 del 2003, la direzione per i giochi si articola nei seguenti
uffici:
ufficio 9°: integrazione funzionale e controllo operativo;
ufficio 10°: concessioni;
ufficio 11°: Bingo;
ufficio 12°: apparecchi e congegni da divertimento ed
intrattenimento;
ufficio 13°: giochi sportivi a totalizzatore;
ufficio 14°: Enalotto ed altri giochi a totalizzatore;
ufficio 15°: scommesse sportive ed ippiche a quota fissa ed altre
scommesse ippiche a totalizzatore;
ufficio 16°: Lotto e lotterie.
Art. 14.
Ufficio 9° Integrazione funzionale e controllo operativo
1. L'ufficio 9° e' preposto all'integrazione funzionale e al
controllo operativo; in particolare:
a) supporta il direttore nell'integrazione tra i diversi giochi,
indirizzando e controllando le attivita' degli altri uffici;
b) cura l'orientamento e lo sviluppo specialistico delle diverse
professionalita' che operano nella direzione, nonche' la mobilita'
tra gli uffici, in coerenza con le evoluzioni normative e di mercato
dei giochi;
c) cura le attivita' amministrative comuni ai giochi e propone
misure per la loro razionalizzazione;
d) coordina funzionalmente gli uffici periferici per le attivita'
di competenza della direzione e, in particolare, per il controllo
della regolarita' dei giochi e della qualita' del servizio offerto
dai punti di vendita;
e) definisce i criteri per le attivita' dagli uffici periferici
in materia di amministrazione, accertamento e riscossione dei tributi
di competenza e delle relative sanzioni, nonche' di amministrazione
delle quote di prelievo sui giochi a favore degli enti concedenti;
f) cura le istanze di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11
della legge n. 212 del 2000, presentate alla direzione in materia di
giochi;
g) assicura il supporto all'ufficio 6° nel monitoraggio
complessivo dei fenomeni di illegalita' e di irregolarita';
h) analizza l'andamento delle vendite per singolo prodotto e per
singolo canale;
i) valuta, d'intesa con l'ufficio 7° gli investimenti per la
gestione dei singoli prodotti, nonche' le modifiche e le
riallocazioni necessarie;
l) istruisce, in coerenza con gli indirizzi di comunicazione
elaborati dall'ufficio 7°, le gare di appalto e di assegnazione
diretta per l'attribuzione delle campagne relative ad ogni singolo
prodotto; controlla il rispetto degli accordi contrattuali e cura
l'eventuale contenzioso;
m) supporta il direttore nell'esercizio delle funzioni di
segretario della Commissione per la trasparenza dei giochi e della
Consulta tecnica nazionale dei giochi, di cui all'art. 2, comma 4,
lettere b) e c) del regolamento n. 385 del 2003.
Art. 15.
Ufficio 10° Concessioni
1. L'ufficio 10° e' preposto alle concessioni; in particolare:
a) supporta il direttore e gli altri uffici della direzione nelle
analisi per l'affidamento in concessione di attivita' pubbliche;
b) gestisce operativamente le procedure di selezione previste per
l'affidamento di nuove concessioni, d'intesa con gli altri uffici
della direzione;
c) supporta gli altri uffici della direzione nella verifica degli
obblighi contrattuali dei concessionari;
d) elabora criteri uniformi di gestione del rapporto con i
concessionari, d'intesa con gli altri uffici della direzione;
e) definisce criteri omogenei di controllo delle prestazioni dei
punti di vendita;
f) cura 1'armonizzazione tra canali di commercializzazione e
concessioni e definisce, d'intesa con i dirigenti degli altri uffici
della direzione, criteri omogenei di esposizione dei prodotti da
gioco e di qualita' del servizio nei punti di vendita che offrono
prodotti di diversi concessionari; cura inoltre l'integrazione dei
dati relativi ai suddetti punti di vendita;
g) cura il collegamento con l'ufficio 20°, relativamente agli
atti di assenso amministrativo di rivendita dei generi di monopolio.
Art. 16.
Ufficio 11° Bingo
1. L'ufficio 11° e' responsabile della gestione del gioco del
Bingo, nonche' di altri eventuali giochi con caratteristiche
analoghe, individuati con atto del direttore generale; in
particolare:
a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti,
direttamente o tramite affidamento a concessionari;
b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di
concessione, gli standard di qualita' e di sicurezza, i requisiti e
l'offerta della rete dei punti vendita;
c) gestisce e controlla il palinsesto del Bingo;
d) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla
gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento
delle concessioni;
e) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di
competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilita', gli
acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali
anche tramite gli uffici periferici;
f) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico
riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla
regolarita' di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso;
g) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai
fenomeni di illegalita' ed irregolarita' rilevati e li segnala
all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte
in materia di misure generali di contrasto;
h) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale
per i prodotti di competenza;
i) effettua, d'intesa con l'ufficio 4° le analisi del mercato di
competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema
informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
l) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di
ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
m) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza
e quelle finalizzate alla tutela dell'utente;
n) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
Art. 17.
Ufficio 12° Apparecchi e congegni da divertimento ed
intrattenimento
1. L'ufficio 12° e' responsabile della gestione degli apparecchi e
congegni da divertimento e da intrattenimento, nonche' di altri
eventuali giochi con caratteristiche analoghe, individuati con atto
del direttore generale; in particolare:
a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti,
direttamente o tramite affidamento a concessionari;
b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di
concessione, gli standard di qualita' e sicurezza, i requisiti di
apparecchi e congegni, nonche' l'offerta della rete di distribuzione
e dei punti di vendita;
c) vigila sulla corretta custodia degli esemplari dei modelli
degli apparecchi e congegni sottoposti a verifica tecnica dagli
organismi di certificazione ed ispezione;
d) rileva l'interesse del mercato per le differenti modalita' e
tipologie di gioco e interagisce con gli operatori per identificare
possibili evoluzioni e miglioramenti;
e) controlla, anche attraverso l'azione di eventuali
concessionari, la conformita' dell'offerta di gioco ai requisiti
normativi; fornisce collaborazione informativa agli organismi
istituzionali ed agli enti territoriali che abbiano responsabilita'
di controllo sugli apparecchi;
f) gestisce la banca dati sugli apparecchi e congegni da
divertimento e da intrattenimento;
g) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla
gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento
delle concessioni;
h) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di
competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilita', gli
acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali
anche tramite gli uffici periferici;
i) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico
riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla
regolarita' di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso
amministrativo e giurisdizionale;
l) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai
fenomeni di illegalita' ed irregolarita' rilevati e li segnala
all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte
in materia di misure generali di contrasto;
m) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale
per i prodotti di competenza;
n) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di
competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema
informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
o) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di
ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
p) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza
e quelle volte alla tutela dell'utente, in collegamento con l'ufficio
7°, relativamente alle azioni di comunicazione sul comportamento
responsabile nel gioco, aventi rilievo istituzionale;
q) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
Art. 18.
Ufficio 13° Giochi sportivi a totalizzatore
1. L'ufficio 13° e' responsabile della gestione dei giochi a
totalizzatore su eventi sportivi o di altra natura, nonche' di altri
eventuali giochi con caratteristiche analoghe, individuati con atto
del direttore generale; in particolare:
a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti,
direttamente o tramite affidamento a concessionari;
b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di
concessione, gli standard di qualita' e di sicurezza, i requisiti
della rete di distribuzione e dei punti di vendita; aggiorna
costantemente il palinsesto e mantiene le relazioni operative con gli
enti organizzatori degli eventi;
c) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla
gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento
delle concessioni;
d) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di
competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilita', gli
acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali
anche tramite gli uffici periferici;
e) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico
riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla
regolarita' di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso
amministrativo e giurisdizionale;
f) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai
fenomeni di illegalita' ed irregolarita' rilevati e li segnala
all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte
in materia di misure generali di contrasto;
g) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale
per i prodotti di competenza;
h) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di
competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema
informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
i) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di
ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
l) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza
e quelle volte alla tutela dell'utente;
m) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
Art. 19.
Ufficio 14° Enalotto ed altri giochi a totalizzatore
1. L'ufficio 14° e' responsabile della gestione del gioco
dell'Enalotto, nonche' di altri eventuali giochi con caratteristiche
analoghe, individuati con atto del direttore generale; in
particolare:
a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti,
direttamente o tramite affidamento a concessionari;
b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di
concessione, gli standard di qualita' e di sicurezza, i requisiti e
l'offerta della rete dei punti vendita; mantiene le relazioni
operative con gli Enti organizzatori degli eventi;
c) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla
gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento
delle concessioni;
d) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di
competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilita', gli
acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali
anche tramite gli uffici periferici;
e) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico
riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla
regolarita' di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso
amministrativo e giurisdizionale;
f) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai
fenomeni di illegalita' ed irregolarita' rilevati e li segnala
all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte
in materia di misure generali di contrasto;
g) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale
per i prodotti di competenza;
h) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di
competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema
informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
i) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di
ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
l) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza
e quelle volte alla tutela dell'utente;
m) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
Art. 20.
Ufficio 15° Scommesse sportive ed ippiche a quota fissa
e scommesse
ippiche a totalizzatore
1. L'ufficio 15° e' responsabile della gestione delle scommesse a
quota fissa e, limitatamente agli eventi dell'ippica, anche delle
scommesse a totalizzatore che utilizzano gli stessi canali di
vendita, nonche' di altri eventuali giochi con caratteristiche
analoghe, individuati con atto del direttore generale; in
particolare:
a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti,
direttamente o tramite affidamento a concessionari;
b) definisce, in base alla normativa vigente e agli eventuali
atti di concessione, gli standard di qualita' e di sicurezza, i
requisiti e l'offerta della rete dei punti di vendita; aggiorna
l'offerta di prodotti di scommessa, cura la predisposizione
giornaliera del palinsesto, e mantiene i rapporti con gli Enti
organizzatori degli eventi;
c) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla
gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento
delle concessioni;
d) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di
competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilita', gli
acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali
anche tramite gli uffici periferici;
e) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico
riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari; gestisce
l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
f) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai
fenomeni di illegalita' ed irregolarita' rilevati e li segnala
all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte
in materia di misure generali di contrasto;
g) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale
per i prodotti di competenza;
h) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di
competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema
informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
i) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di
ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
l) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza
e quelle volte alla tutela dell'utente;
m) controlla le attivita' di eventuali fornitori di servizi ai
concessionari;
n) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
Art. 21.
Ufficio 16° Lotto e lotterie
1. L'ufficio 16° e' responsabile della gestione del lotto e delle
lotterie, nonche' di altri eventuali giochi con caratteristiche
analoghe, individuati con atto del direttore generale; in
particolare:
a) provvede all'esercizio dei giochi allo stesso attribuiti,
direttamente o tramite affidamento a concessionari;
b) definisce, in base ai regolamenti e agli eventuali atti di
concessione, gli standard di qualita' e di sicurezza, i requisiti e
l'offerta della rete di distribuzione e dei punti di vendita;
aggiorna l'offerta e mantiene le relazioni operative con gli Enti
organizzatori degli eventi;
c) gestisce i rapporti operativi con il Ministero delle attivita'
produttive per le manifestazioni a premio;
d) provvede, d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla
gestione delle procedure di selezione previste per l'affidamento
delle concessioni;
e) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di
competenza, gestisce i flussi finanziari, la contabilita', gli
acquisti ed i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali
anche tramite gli uffici periferici;
f) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico
riferimento alla verifica degli obblighi dei concessionari ed alla
regolarita' di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso
amministrativo e giurisdizionale;
g) effettua gli interventi ritenuti necessari relativamente ai
fenomeni di illegalita' ed irregolarita' rilevati e li segnala
all'ufficio 6° per le analisi di competenza e le successive proposte
in materia di misure generali di contrasto;
h) effettua il controllo della raccolta e del gettito erariale
per i prodotti di competenza;
i) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di
competenza e degli andamenti del gioco; alimenta il sistema
informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
l) predispone proposte di miglioramenti in termini sia di
ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
m) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza
e quelle volte alla tutela dell'utente;
n) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
Sezione III
Art. 22.
Articolazione della direzione per le accise
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 del regolamento
n. 385 del 2003, la direzione per le accise si articola negli uffici
seguenti:
ufficio 17°: integrazione funzionale e controllo operativo;
ufficio 18°: contrasto del contrabbando;
ufficio 19°: circolazione dei tabacchi lavorati;
ufficio 20°: concessioni di rivendita dei generi di monopolio.
Art. 23.
Ufficio 17° Integrazione funzionale e controllo operativo
1. L'ufficio 17° e' preposto all'integrazione funzionale e al
controllo operativo; in particolare:
a) assicura l'integrazione delle attivita' della direzione
relative alle diverse competenze di AAMS in materia di tabacchi
lavorati, indirizzando e controllando le attivita' degli altri
uffici, compresi quelli periferici;
b) valuta, con i responsabili degli uffici della direzione, lo
stato di avanzamento degli obiettivi e propone al direttore
interventi correttivi;
c) rileva, d'intesa con l'ufficio 4°, l'andamento dei prezzi del
mercato nazionale ed internazionale dei tabacchi lavorati; valuta gli
effetti dell'imposizione sui prezzi di vendita degli stessi;
d) supporta l'ufficio 7° nelle relazioni internazionali relative
ai tabacchi lavorati;
e) cura, d'intesa con l'ufficio 19°, i rapporti con il Ministero
della salute, intesi a determinare e controllare i requisiti
igienico-sanitari dei tabacchi lavorati;
f) supporta l'ufficio 8° nella predisposizione della normativa di
carattere generale in materia di tabacchi lavorati;
g) supporta l'ufficio 6° nel contrasto alle attivita' illegali in
materia di tabacchi lavorati.
Art. 24.
Ufficio 18° Contrasto del contrabbando
1. L'ufficio 18° e' preposto al contrasto del contrabbando; in
particolare:
a) analizza l'andamento del contrabbando dei tabacchi lavorati e
fornisce all'ufficio 5° informazioni utili relative ai fenomeni di
illegalita';
b) studia, d'intesa con l'ufficio 5°, l'applicazione di nuove
tecnologie alla lotta al contrabbando;
c) collabora con gli organismi istituzionali competenti per
identificare i luoghi di produzione dei tabacchi lavorati
contraffatti;
d) cura i rapporti con gli organismi istituzionali competenti per
la definizione delle misure di lotta al contrabbando ed alla
contraffazione dei tabacchi lavorati;
e) applica le sanzioni amministrative previste dalla legge
18 gennaio 1994, n. 50, e dalla legge 11 marzo 2001, n. 92, curandone
il relativo contenzioso;
f) cura, coordinando funzionalmente gli uffici periferici, tutte
le attivita' amministrative e contabili relative al contrasto del
contrabbando, compresi gli accertamenti in materia di contrabbando
dei tabacchi lavorati ed il relativo contenzioso;
g) coordina funzionalmente gli uffici periferici nella gestione
amministrativa dei reperti sottoposti a sequestro dall'autorita'
giudiziaria, nonche' l'attivita' in materia di riscossione delle
entrate conseguenti al contrabbando dei tabacchi lavorati;
h) coordina l'attivita' degli uffici periferici in materia di
accertamenti tributari sui tabacchi lavorati di contrabbando
eventualmente immessi al consumo.
Art. 25.
Ufficio 19° Circolazione dei tabacchi lavorati
1. L'ufficio 19° e' preposto alla circolazione dei tabacchi
lavorati; in particolare:
a) cura l'istruttoria per l'istituzione dei depositi fiscali dei
tabacchi lavorati;
b) cura l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati, nonche' dei fiammiferi, e l'aggiornamento delle
tariffe medesime;
c) controlla la conformita' dei tabacchi lavorati alla normativa
nazionale e comunitaria in materia di etichettatura;
d) cura gli adempimenti conseguenti al controllo di condensato,
nicotina e monossido di carbonio presenti nelle sigarette,
effettuando le relative analisi di laboratorio;
e) disciplina le modalita' di circolazione dei tabacchi lavorati
ed indirizza i controlli degli uffici periferici sulle attivita'
relative a tali prodotti in regime di sospensione o di esenzione di
imposta;
f) assicura la fornitura dei contrassegni di legittimazione ai
produttori nazionali ed internazionali;
g) indirizza l'attivita' di vigilanza degli uffici periferici sui
depositi fiscali dei tabacchi lavorati presenti sul territorio
nazionale e quella di controllo sulla regolarita' degli adempimenti
fiscali posti in essere dagli stessi depositi;
h) indirizza gli uffici periferici nelle procedure per il
recupero delle accise sui tabacchi lavorati, nelle attivita'
amministrative relative ai fiammiferi, nonche' nella cura del
relativo contenzioso;
i) provvede all'accertamento ed alla verifica della regolarita'
dei versamenti delle accise sui tabacchi lavorati;
l) fornisce al sistema informativo strategico ed all'ufficio 1°
tutti i dati relativi al settore dei tabacchi lavorati.
Art. 26.
Ufficio 20° Concessioni di rivendita dei generi di monopolio
1. L'ufficio 20° e' preposto alle concessioni di rivendita dei
generi di monopolio; in particolare:
a) indirizza gli uffici periferici nelle attivita' relative al
rilascio delle concessioni amministrative di rivendita dei generi di
monopolio, nonche' negli atti di gestione del rapporto concessorio;
b) cura le relazioni operative con le associazioni dei
rivenditori di generi di monopolio;
c) analizza le opportunita' di razionalizzazione, anche
informatica, della rete di vendita al dettaglio dei tabacchi
lavorati, ed assicura il collegamento con l'ufficio 10° per lo
scambio di informazioni sui punti di vendita comuni;
d) indirizza e controlla gli uffici periferici nelle attivita'
amministrative e contabili relative alle concessioni di rivendita dei
generi di monopolio.
Sezione IV
Art. 27.
Articolazione della direzione per l'organizzazione e le risorse
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6, comma 1, del
regolamento n. 385 del 2003, la direzione per l'organizzazione e la
gestione delle risorse si articola nei seguenti uffici:
ufficio 21°: integrazione funzionale e controllo operativo;
ufficio 22°: organizzazione e sviluppo delle risorse umane;
ufficio 23°: amministrazione del personale;
ufficio 24°: contabilita';
ufficio 25°: gestione dei sistemi informativi;
ufficio 26°: acquisti, logistica e collegamento con gli uffici
periferici.
Art. 28.
Ufficio 21° Integrazione funzionale, controllo operativo
1. L'ufficio 21° e' preposto all'integrazione funzionale e al
controllo operativo; in particolare:
a) supporta il direttore nelle attivita' di direzione gerarchica
degli uffici periferici;
b) assicura l'integrazione delle attivita' della direzione,
indirizzando e controllando le attivita' degli altri uffici;
c) valuta, con i responsabili degli uffici della direzione, lo
stato di avanzamento degli obiettivi e propone al direttore
interventi correttivi;
d) effettua studi e ricerche nelle materie di competenza della
direzione ed assolve, su delega del direttore, incarichi speciali o
specifiche attivita' progettuali;
e) cura il collegamento tra le informazioni fornite dagli uffici
periferici ed il sistema informativo strategico.
Art. 29.
Ufficio 22° Stato giuridico, organizzazione e sviluppo
risorse umane
1. L'ufficio 22° e' preposto allo stato giuridico,
all'organizzazione e allo sviluppo delle risorse umane; in
particolare:
a) propone misure per adeguare l'organizzazione all'evoluzione
del contesto interno ed esterno, curandone anche gli aspetti
collegati al dimensionamento delle risorse;
b) cura, in collaborazione con i dirigenti degli altri uffici
della direzione, l'analisi dei processi di lavoro, fornendo proposte
per la loro razionalizzazione;
c) gestisce gli inquadramenti giuridici, le mansioni, gli
avanzamenti del personale, la mobilita' interna, nonche' i
trasferimenti da e verso le altre amministrazioni;
d) definisce la struttura e le informazioni contenute nella banca
dati del personale e ne cura l'aggiornamento;
e) cura le procedure per la selezione ed il reclutamento del
personale;
f) cura l'applicazione dei sistemi di valutazione delle
prestazioni e del potenziale delle risorse umane, nonche' dei sistemi
di incentivazione;
g) gestisce il rapporto di lavoro del personale e le relative
procedure, incluse quelle relative all'interruzione e sospensione del
rapporto di lavoro;
h) esercita la funzione autorizzatoria ed ispettiva sul personale
in materia di incompatibilita' nell'esercizio di attivita'
extraistituzionali e relativamente alle ipotesi di violazione del
codice di comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n.
165 del 2001;
i) assicura l'attivita' di supporto per i procedimenti
disciplinari nei confronti del personale e cura il contenzioso del
lavoro in materia di procedure di reclutamento e di stato giuridico;
l) assicura lo sviluppo del personale e l'analisi dei bisogni
formativi predisponendo, sulla base delle proposte delle altre
direzioni, la relativa offerta formativa da realizzare con la Scuola
superiore di economia e finanze;
m) cura la predisposizione delle proposte normative e dei
provvedimenti amministrativi in materia di gestione del personale,
nonche' fornisce elementi utili relativamente agli atti di sindacato
ispettivo, ed a quelli di indirizzo, in materia di personale.
Art. 30.
Ufficio 23° Trattamento economico e previdenziale del
personale
1. L'ufficio 23° e' preposto al trattamento economico e
previdenziale del personale; in particolare:
a) gestisce i procedimenti per il trattamento economico del
personale ed applica i sistemi di incentivazione;
b) effettua l'analisi dei costi del personale e predispone gli
elementi contabili relativi ai risultati annuali della gestione;
predispone il conto annuale;
c) fornisce, all'ufficio 25°, le informazioni necessarie a
liquidare le competenze del personale, nonche' a provvedere agli
adempimenti demandati al sostituto di imposta;
d) controlla la corretta applicazione delle norme contrattuali,
cura il contenzioso del lavoro relativo al trattamento economico;
e) gestisce le attivita' amministrative e contabili connesse alla
cessazione dal servizio e al trattamento pensionistico, curandone il
relativo contenzioso;
f) gestisce le posizioni assicurative del personale;
g) assicura la gestione delle attivita' a stralcio connesse al
personale del ruolo ad esaurimento dell'Ente tabacchi italiani (ETI).
Art. 31.
Ufficio 24° Contabilita'
1. L'ufficio 24° e' preposto alla contabilita'; in particolare:
a) coordina, d'intesa con l'U.C.R., la formulazione delle
proposte relative al bilancio di previsione annuale e pluriennale
dell'Amministrazione e del relativo assestamento; coordina le
operazioni amministrativo-contabili per la chiusura dell'esercizio
finanziario;
b) definisce le specifiche del sistema informativo di
contabilita' ed e' responsabile dell'aggiornamento e dell'integrita'
dei dati inseriti;
c) coordina gli adempimenti previsti per le variazioni di
bilancio, in funzione delle necessita' gestionali emergenti,
informandone preventivamente l'ufficio 1°;
d) predispone i flussi di dati di contabilita' gestionale
destinati all'ufficio 1°;
e) coordina, sulla base degli indirizzi formulati dal direttore,
gli adempimenti e le procedure previsti dalle normative vigenti in
materia di gestione del patrimonio immobiliare e dell'eventuale
assegnazione di alloggi esclusivamente a dipendenti, impartendo le
relative disposizioni agli uffici periferici;
f) controlla i rendiconti amministrativi dei funzionari delegati;
g) gestisce le procedure di recupero dei crediti in esecuzione
delle decisioni della Corte dei conti, nonche' quelle eventualmente
non affidate ad altre direzioni.
Art. 32.
Ufficio 25° Gestione sistemi informativi
1. L'ufficio 25° e' preposto alla gestione dei sistemi informativi;
in particolare:
a) raccoglie, in coerenza con gli indirizzi formulati dalla
direzione per le strategie, le esigenze per le forniture hardware e
software, lo sviluppo software ed i servizi di rete; predispone il
piano delle forniture e lo sottopone all'approvazione del direttore;
b) provvede, sulla base delle esigenze espresse dalle direzioni,
agli acquisti di beni e servizi di natura informatica; assicura i
livelli di servizio dei sistemi informativi; verifica che venga
effettuata l'assistenza richiesta e controlla il rispetto degli
accordi contrattuali da parte dei partner tecnologici e dei
fornitori; applica le eventuali penali;
c) valuta, d'intesa con l'ufficio 5°, le caratteristiche
tecnologiche piu' adeguate alle attivita' delle diverse funzioni di
AAMS;
d) assicura l'adozione delle misure tecniche idonee a garantire
il livello prefissato di protezione e sicurezza dei dati;
e) assicura il controllo dell'avanzamento degli sviluppi software
ed effettua i test di rilascio in esercizio;
f) garantisce l'esercizio dei sistemi informativi ed amministra
il centro elaborazione dati;
g) gestisce la rete informatica di AAMS;
h) cura il servizio statistico, in collegamento con l'Istituto
nazionale di statistica;
i) cura, sulla base degli indirizzi dell'ufficio 23°, la
liquidazione delle competenze del personale, la produzione delle
certificazioni annuali, gli adempimenti demandati al sostituto di
imposta nonche', su indirizzo dell'ufficio 24°, gli adempimenti delle
imposte diverse da quelle sui redditi.
Art. 33.
Ufficio 26° Relazioni sindacali, logistica e forniture
1. L'ufficio 26° e' preposto agli acquisti, alla logistica ed al
collegamento con gli uffici periferici; in particolare:
a) cura le procedure di programmazione dei fabbisogni di beni e
servizi per la sede centrale, nonche' i relativi acquisti;
b) definisce i criteri per razionalizzare ed uniformare gli
acquisti degli uffici periferici;
c) cura l'inventano dei beni mobili, compresi quelli registrati,
ed immobili;
d) cura, per la sede centrale, la gestione dei servizi comuni
nonche' di quelli di economato e cassa;
e) fornisce agli uffici periferici gli indirizzi per la gestione
e lo sviluppo delle risorse umane loro assegnate;
f) coadiuva il direttore nella gestione della contrattazione
collettiva con le organizzazioni sindacali, nonche' cura i rapporti
con l'ARAN ed il Dipartimento per la funzione pubblica;
g) cura la comunicazione interna di AAMS nonche' le attivita'
socio-culturali a favore del personale, nei limiti degli stanziamenti
previsti;
h) cura l'attuazione, per la sede centrale, alla normativa in
materia di sicurezza e di tutela della salute sul luogo di lavoro e
ne stabilisce gli indirizzi per gli uffici periferici;
i) definisce gli indirizzi, i metodi e le procedure per la
manutenzione del patrimonio immobiliare di AAMS.
Capo IV
Disposizioni relative agli uffici periferici
Art. 34.
Uffici periferici
1. Gli uffici periferici sono unita' organizzative di livello
dirigenziale non generale, denominate uffici regionali ed aventi
competenza territoriale su una o piu' regioni.
2. Gli uffici regionali dipendono gerarchicamente dalla direzione
per l'organizzazione e le risorse.
3. Gli uffici regionali sono i seguenti:
Piemonte e Val D'Aosta, con sede in Torino;
Liguria, con sede in Genova;
Lombardia, con sede in Milano;
Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede in Venezia;
Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste;
Emilia-Romagna, con sede in Bologna;
Toscana e Umbria, con sede in Firenze;
Marche, Abruzzo, Molise, con sede in Ancona;
Lazio, con sede in Roma;
Campania, con sede in Napoli;
Calabria e Basilicata, con sede in Cosenza;
Puglia, con sede in Bari;
Sicilia, con sede in Palermo;
Sardegna, con sede in Cagliari.
4. I depositi di reperti di contrabbando e gli autoparchi, nonche'
i previgenti ispettorati con sede diversa da quelle indicate al comma
2, assumono la funzione di sezioni distaccate di livello non
dirigenziale degli uffici regionali; con atto del direttore generale
possono essere definite ulteriori sezioni distaccate di livello non
dirigenziale.
5. Le competenze territoriali e funzionali degli uffici regionali
nonche' delle sezioni distaccate di livello non dirigenziale, sono
definite con atto del direttore generale.
6. L'ufficio regionale, nell'ambito del territorio di competenza:
a) provvede, sulla base degli indirizzi della direzione per i
giochi, alle attivita' amministrative relative al comparto dei
giochi, verifica il rispetto degli obblighi da parte dei
concessionari ed applica le relative sanzioni;
b) effettua, sulla base degli indirizzi della direzione per i
giochi, le attivita' di controllo della rete di distribuzione e dei
punti di vendita;
c) provvede, nel settore dei giochi, all'amministrazione,
all'accertamento ed alla riscossione dei tributi di competenza e
delle relative sanzioni, delle quote di prelievo a favore degli enti
concedenti, nonche' alla gestione del contenzioso di competenza;
d) effettua, sulla base degli indirizzi della direzione per le
accise, il controllo dei depositi fiscali di tabacchi lavorati
situati nel territorio di competenza, anche verificando la
regolarita' dei versamenti e della contabilita' dei tributi da parte
degli stessi depositi;
e) provvede, sulla base delle istruzioni impartite dall'ufficio
19°, alle procedure per il recupero delle accise sui tabacchi
lavorati non versate, nonche' alla gestione del relativo contenzioso;
f) effettua, sulla base degli indirizzi della direzione per le
accise, l'attivita' istruttoria e le procedure di gara per il
rilascio di licenze e concessioni di vendita dei generi di monopolio,
gestendo i diversi procedimenti inerenti al rapporto concessorio
nonche' l'applicazione di sanzioni;
g) adotta i provvedimenti sanzionatori amministrativi in materia
di contrabbando dei tabacchi lavorati e cura il contenzioso penale;
h) cura la conservazione del materiale sottoposto a sequestro
dall'autorita' giudiziaria;
i) assicura alle direzioni competenti le informazioni
territoriali sui fenomeni di specifico interesse, utili a valutare
sia l'andamento del mercato dei giochi che l'intensita' dei fenomeni
di illegalita' ed irregolarita';
l) assicura con continuita', al servizio informativo strategico,
le informazioni richieste in materia di giochi e di tabacchi
lavorati;
m) garantisce, sulla base degli indirizzi definiti dalla
direzione per le strategie, ed attraverso l'istituzione e la gestione
di Uffici relazioni con il pubblico (URP), l'esercizio del diritto di
informazione, di accesso e di partecipazione del cittadino, nonche'
la valutazione delle esigenze dello stesso e degli operatori dei
settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;
n) cura le istanze di interpello ordinario previste dall'art. 11
della legge n. 212 del 2000;
o) gestisce, sulla base delle assegnazioni e degli indirizzi
della direzione per l'organizzazione e le risorse, le risorse umane,
nonche' amministra i beni ed il patrimonio immobiliare affidato
all'ufficio medesimo;
p) assicura, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'ufficio
26°, la sicurezza e la tutela della salute negli uffici regionali e
delle sezioni distaccate.
Capo V
Disposizioni in materia di personale
Art. 35.
Dotazione organica
1. Le risorse umane, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7
del regolamento n. 385 del 2003, sono assegnate agli uffici, nei
limiti di cui alle disposizioni citate, secondo quanto disposto
dall'art. 3, comma 1, lettera d), del presente decreto.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo, per
il visto e la registrazione.
Roma, 1° ottobre 2004
Il Ministro: Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 172
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato