L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione del Consiglio del 15 marzo 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al
regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come
successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;
Vista la delibera n. 182/02/CONS relativa «Adozione del regolamento
concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti
tra organismi di telecomunicazioni ed utenti» e i relativi allegati
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
18 luglio 2002, n. 167;
Visto il regolamento relativo alla definizione delle materie di
competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni, approvato con
delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;
Ritenuto opportuno, al fine di assicurare agli utenti un accesso
piu' immediato alle forme di tutela previste dall'ordinamento, in
particolare nei casi di sospensione dei servizi di comunicazione
elettronica, rimettere ai comitati regionali per le comunicazioni la
competenza ad adottare provvedimenti temporanei diretti a garantire
l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di
scorretto funzionamento da parte delle imprese che forniscono servizi
di comunicazione elettronica;
Ritenuto, altresi', opportuno assicurare la medesima tutela anche
nei casi in cui competente per territorio sia un comitato regionale
per le comunicazioni non provvisto di delega a svolgere l'attivita'
conciliativa ai sensi della delibera 182/02/CONS;
Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese,
relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS
1. L'Autorita' adotta le modifiche del regolamento per la
risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di
telecomunicazioni ed utenti, di cui all'allegato A alla delibera
182/02/CONS, di cui ai commi seguenti.
2. Dopo la lettera o) dell'art. 1 del regolamento e' aggiunta la
seguente lettera:
«p) "formulario GU5", il formulario per richiedere un
provvedimento di riattivazione del servizio o di cessazione di forme
di abuso o di scorretto funzionamento».
3. L'art. 5 del regolamento e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del
servizio). - 1. In pendenza della proce-dura per l'esperimento del
tentativo di conciliazione la sospensione del servizio puo' essere
adottata solo con riferimento al servizio interessato dal mancato
pagamento e, comunque, la sospensione relativa al servizio universale
di telecomunicazioni non puo' essere adottata se non per gravi
motivi, quali i casi di frode o d'insolvenza abituale.
2. L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per
l'esperimento del tentativo di conciliazione, o nel corso della
relativa procedura, puo' chiedere al Corecom competente per
territorio ai sensi dell'art. 3, comma 2, l'adozione di provvedimenti
temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far
cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte
dell'organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura
conciliativa, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera e) della legge
14 novembre 1995, n. 481.
3. A pena di inammissibilita', la richiesta dell'utente, per la
quale puo' essere utilizzato il formulario GU5 disponibile sul sito
ufficiale dell'Autorita' (www.agcom.it), deve contenere le
informazioni indicate all'art. 6, comma 1, ed essere corredata da
copia dell'istanza di conciliazione depositata. La richiesta,
sottoscritta dall'intestatario dell'utenza interessata o da persona
da lui delegata, puo' essere consegnata a mano contro rilascio di
ricevuta ovvero inviata a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o telefax.
4. Il responsabile del procedimento trasmette, anche a mezzo fax o
per via telematica, copia della richiesta all'organismo di
telecomunicazioni, assegnando un termine non superiore a cinque
giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione.
5. Il Corecom, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta,
adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta,
inviando copia della decisione alle parti.
6. Nel caso in cui il Corecom competente per territorio non sia
provvisto della delega a svolgere la funzione conciliativa di
competenza dell'Autorita', la richiesta di cui al comma 2 e'
presentata all'Autorita' medesima, Direzione tutela dei consumatori.
In tali casi si applica la procedura di cui ai commi 2 e seguenti del
presente articolo».
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Napoli, 15 marzo 2006
Il presidente
Calabro'
I commissari relatori
Savarese - Napoli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato