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Gazzetta Ufficiale N. 101 del 3 Maggio 2006

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 26 aprile 2006, n.2
Procedure di mobilita' - personale in posizione di utilizzo temporaneo.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Al Consiglio di Stato - Ufficio del
Segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del
Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato -
Ufficio del Segretario generale
Alle amministrazioni dello Stato (anche
ad ordinamento autonomo) - Direzione
del personale
Agli enti pubblici non economici
nazionali - Direzione del personale
Agli enti pubblici ex art. 70 decreto
legislativo n. 165/2001 - Direzione del
personale
Alle Agenzie - Direzione del personale
All'A.R.A.N. - Ufficio affari generali
organizzazione e personale
Alle Universita' - Direzione del
personale

I provvedimenti normativi recentemente approvati hanno dedicato
particolare attenzione in piu' occasioni all'utilizzazione temporanea
dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Come noto, il fondamento normativo originario e generale del
comando per gli «impiegati civili dello Stato» e' dato dagli articoli
56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e
successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
A seguito della privatizzazione e della contrattualizzazione
dell'«impiego pubblico», attuate con l'approvazione del decreto
legislativo n. 29 del 1993, del decreto legislativo n. 396 del 1997,
n. 80 e n. 387 del 1998, alcuni contratti collettivi di comparto
hanno regolamentato l'utilizzo temporaneo dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni (assegnazione temporanea).
Dunque, la formazione pubblicistica e' stata sostituita dalla
disciplina contrattuale e, benche' le caratteristiche sostanziali del
«comando» siano rimaste fondamentalmente inalterate, a tale
disciplina occorre oggi far riferimento, secondo quanto previsto
dagli articoli 2, 69 e 71 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Per il personale del comparto Ministeri la disciplina e' contenuta
nell'art. 4 del CCNL integrativo sottoscritto il 16 febbraio 1999,
richiamato dal CCNL del 12 giugno 2003, quest'ultimo relativo alla
tornata 2002/2005; per il comparto aziende ed amministrazioni
autonome dello Stato la regolamentazione e' dettata dall'art. 3 del
CCNL integrativo sottoscritto il 24 maggio 2000; per il comparto
agenzie fiscali la materia e' prevista nell'art. 60 del CCNL
stipulato il 28 maggio 2004; per il personale del comparto Presidenza
del Consiglio dei Ministri la disciplina e' contenuta nell'art. 57
del CCNL sottoscritto il 17 maggio 2004.
I contratti collettivi fanno salve poi le fattispecie speciali di
collocamento fuori ruolo contenute in altre fonti.
Nella disciplina dell'istituto, quindi, le parti contrattuali hanno
correttamente valorizzato la caratteristica della delimitazione
temporale dell'assegnazione, volta a soddisfare delle esigenze
temporanee dell'amministrazione, in linea con la costruzione
tradizionale del comando. Nel caso poi di rispondenza al triplice
interesse del dipendente, dell'amministrazione di appartenenza e di
quella di destinazione l'utilizzo viene mutato in prestazione di
attivita' lavorativa a titolo definitivo per quest'ultima, con
inserimento in ruolo per effetto della mobilita'.
Questo principio risponde alle esigenze di razionalizzazione
dell'organizzazione e di efficienza: se l'attivita' del dipendente e'
utile per soddisfare un fabbisogno professionale (che si e'
dimostrato duraturo) dell'amministrazione di destinazione e'
opportuno che la sua professionalita' sia dalla stessa acquisita, con
la copertura del relativo posto in organico.
Rimangono salve le specifiche ipotesi di utilizzo temporaneo
(comando, fuori ruolo o analoghe posizioni) previste da leggi
speciali per il soddisfacimento di particolari esigenze, come, ad
esempio, le assegnazioni disposte per l'inserimento negli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001. In questi casi, come in altre
fattispecie speciali, il criterio della temporaneita' e' adattato in
modo flessibile in funzione delle peculiari esigenze per le quali la
disciplina e' posta.
L'esigenza di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa
e' poi alla base di un altro recente intervento normativo, con la
novella dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema
di passaggio diretto di dipendenti (mobilita' concordata). In
particolare, l'art. 5, comma 1-quater, del decreto-legge n. 7 del
2005, ha aggiunto il comma 2-bis nel citato articolo, prevedendo che
le pubbliche amministrazioni, a fronte di posti vacanti in organico,
prima di espletare procedure concorsuali, devono attivare procedure
di mobilita' provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo
dei dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo.
Speciali norme sono poi introdotte con il comma 2-ter per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero degli affari
esteri, in ragione della particolare professionalita' richiesta ai
propri dipendenti.
La ratio della novella e' duplice; infatti, la norma da un lato
vuole valorizzare l'esperienza professionale gia' acquisita dal
dipendente temporaneamente utilizzato nell'amministrazione di
destinazione, dall'altro intende contribuire a razionalizzare
l'organizzazione delle amministrazioni e contenere la spesa per il
personale, ribadendo il principio del previo esperimento delle
procedure di mobilita' anche mediante la stabilizzazione dei
comandati.
In questa ottica, va considerata in modo particolare l'acquisizione
dei dipendenti in posizione di comando e fuori ruolo, la cui
utilizzazione protrattasi nel tempo giustifica un fabbisogno
professionale duraturo dell'amministrazione di destinazione, con la
copertura del relativo posto in organico.
Si invitano, pertanto, le amministrazioni in indirizzo a dare
prioritariamente corso, in conformita' alle esigenze di efficienza e
buon andamento delle pubbliche amministrazioni, alle procedure di
inquadramento del personale in questione, anche per corrispondere
alle legittime aspettative degli interessati, in presenza dei
relativi posti in organico e mediante le procedure di cui all'art.
30, commi 2-bis e ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
In tali casi, peraltro, va valutata l'opportunita' di dare seguito,
con le modalita' previste dalla citata disciplina ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, alla stabilizzazione del
personale in posizione di comando o fuori ruolo che abbia gia'
prodotto istanza di inquadramento presso l'amministrazione dove
presta servizio, nel periodo di vigenza dell'art. 3 del decreto-legge
n. 4 del 2006.

Roma, 26 aprile 2006

Il Ministro per la funzione pubblica: Baccini


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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