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Gazzetta Ufficiale N. 101 del 3 Maggio 2006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 23 marzo 2006, n.9
Diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative.

Alle Direzioni reg.li e prov.li del
lavoro
All'INPS - Direzione centrale vigilanza
sulle entrate e economia sommersa
All'INAIL - Direzione centrale rischi
All'ENPALS - Direzione generale -
Servizio contributi e vigilanza
All'INPGI - Direzione per la
riscossione dei contributi e vigilanza
All'IPSEMA - Direzione per la
riscossione dei contributi e vigilanza
All'ENASARCO - Unita' organizzativa
vigilanza e coordinamento sedi
Al Comando Carabinieri Ispettorato
lavoro
Al Comando generale della Guardia di
Finanza
e, per conoscenza:
Alla Direzione generale per la tutela
delle condizioni di lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano
Alla provincia autonoma di Trento
Alla Regione Siciliana
Assessorato lavoro e previdenza sociale
Ispettorato reg.le del lavoro - Palermo
Ispettorato reg.le del lavoro - Catania

Nella prima fase di applicazione della disciplina di cui all'art.
13 del decreto legislativo n. 124/2004 sono emersi alcuni profili di
incertezza operativa, sui quali si ritiene opportuno fornire
ulteriori chiarimenti rispetto a quelli gia' forniti con precedente
circolare n. 24/2004.
Quanto al carattere obbligatorio del provvedimento di diffida si
ribadisce che la stessa, stante il tenore letterale della
disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso che
costituisce una condizione di procedibilita' dell'azione
sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di
legislazione sociale.
Pertanto, l'adozione di un provvedimento di
contestazione/notificazione di una violazione ritenuta sanabile non
preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. e' inficiata da un vizio di
carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimita' del
provvedimento stesso.
Relativamente alla sanabilita' delle violazioni, si ribadisce che
tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti
in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi
dalla istantaneita' omeno della condotta oggetto della fattispecie
sanzionatoria, purche' non si tratti di violazione di norme poste a
diretta tutela dell'integrita' psicofisica del lavoratore.
Peraltro, tutte le violazioni i cui adempimenti possono essere
considerati astrattamente sanabili non consentono, tuttavia,
l'applicazione dell'istituto in esame qualora la regolarizzazione da
parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile. Cio'
accade, ad esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all'atto
dell'assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi
dell'iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore
interessato, al momento della diffida, non sia piu' in forza
all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa, possibile
destinataria della diffida, sia gia' cessata al momento dell'adozione
del provvedimento.
Il potere di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione
al riguardo, a tutte le materie di competenza degli ispettori del
lavoro e, pertanto, anche in materie - quale, in particolare, quella
della sicurezza del lavoro - ove residuano competenze accertative
dello Stato. D'altra parte nell'art. 13 del decreto legislativo n.
124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di
«legislazione sociale» ed e' da ritenersi che in tale ambito rientri
anche la disciplina prevenzionistica. Anche in tal caso, e' bene
ribadirlo, la regolarizzazione dell'inosservanza sara' ammissibile
soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora
materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di
adempimenti formali di natura documentale o burocratica.
Al fine di uniformare l'attivita' del personale ispettivo, si
allega un elenco, ancorche' non esaustivo, delle principali
violazioni amministrative suscettibili di diffida.

Roma, 23 marzo 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Allegato

Diffida obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili
Libro di matricola - Gestione INAIL:
art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965, per essere sprovvisto del libro di matricola.
Diffida pari a Euro 25;
art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965, per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di
matricola i dati di cui all'art. 20, comma 1, punto 1.
Diffida pari a Euro 25.
Libro di matricola - Gestione INPS:
art. 134, regio decreto n. 3184/1923, per essere sprovvisto del
libro di matricola.
Diffida pari a Euro 5;
art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n.
797/1955, per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di
matricola: il numero delle persone a carico del lavoratore per cui
vengono corrisposti assegni familiari; gli estremi
dell'autorizzazione I.N.P.S. alla corresponsione degli assegni
familiari (assegno per il nucleo familiare).
Diffida pari a Euro 51.
Libro di paga - Gestione INAIL:
art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965, per essere sprovvisto del libro di paga.
Diffida pari a Euro 25;
art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965, per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di paga i
dati di cui all'art. 20, comma 1, punto 2).
Diffida pari a Euro 25.
art. 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965, per non aver provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul
libro di paga - sezione presenze le scritturazioni relative alle ore
lavorate da ciascun dipendente il giorno precedente.
Diffida pari a Euro 25.
Libro di paga - Gestione INPS:
art. 134, regio decreto n. 3184/1923, per essere sprovvisto del
libro di paga.
Diffida pari a Euro 5;
art. 41, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955,
per non aver provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni
familiari (assegno per il nucleo familiare) corrisposti a ciascun
lavoratore.
Diffida pari a Euro 51.
Registro d'impresa:
art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 375/1993, per essere
sprovvisto del registro d'impresa.
Diffida pari a Euro 103;
art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 375/1993, per non aver
provveduto ad iscrivere sul registro di impresa le prescritte
annotazioni.
Diffida pari a Euro 103;
art. 9-quater, comma 18, decreto-legge n. 510/1996, convertito
da legge n. 608/1996, per aver compilato in modo infedele il registro
d'impresa.
Diffida pari a Euro 258.
Registro degli infortuni:
art. 4, comma 5, lettera o), decreto legislativo n. 626/1994,
sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 242/1996, per non
essere fornito del registro degli infortuni.
Diffida pari a Euro 516.
art. 4, comma 5, lettera o), decreto legislativo n. 626/1994,
sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 242/1996, per non aver
provveduto ad annotare cronologicamente sul registro gli infortuni
sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
Diffida pari a Euro 516.
Cartella sanitaria:
art. 4, comma 8, decreto legislativo n. 626/1994, per aver
omesso di custodire presso l'azienda ovvero l'unita produttiva la
cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della
stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o
qualora richiesta dallo stesso.
Diffida pari a Euro 516.
Nominativo RSPP:
art. 8, comma 11, decreto legislativo n. 626/1994, per aver
omesso di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e alle
Unita' sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Diffida pari a Euro 516.
Riunione periodica:
art. 11, decreto legislativo n. 626/1994, per non aver tenuto
la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.
Diffida pari a Euro 516.
Notifica preliminare:
art. 11, decreto legislativo n. 494/1996, per aver omesso di
trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'Unita' sanitaria locale
e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti
la notifica preliminare nonche' gli eventuali aggiornamenti.
Diffida pari a Euro 516.
PSC e POS a disposizione del RLS:
art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver
messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del
PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Diffida pari a Euro 516.
Trasmissione del PSC alle imprese esecutrici:
art. 13, comma 2, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver
trasmesso il PSC alle imprese esecutrici prima dell'inizio dei
lavori.
Diffida pari a Euro 516.
Trasmissione del POS al coordinatore per l'esecuzione:
art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver
trasmesso il POS al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio
dei lavori.
Diffida pari a Euro 516.
Collocamento ordinario:
art. 9-bis, comma 2, decreto-legge n. 510/1996, convertito da
legge n. 608/1996, per aver omesso di inviare al Centro per l'impiego
competente, entro 5 giorni dall'assunzione, una comunicazione
contenente il nominativo del lavoratore assunto, la tipologia
contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.
Diffida pari a Euro 100.
Collocamento obbligatorio:
art. 9, comma 6, legge n. 68/1999, per non avere, i datori di
lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente
legge, inviato agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ciascun
anno, un prospetto contenente: il numero complessivo dei dipendenti,
il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di
riserva di cui all'art. 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1.
Diffida pari a Euro 129, maggiorata di Euro 6,25 per ogni giorno
di ritardo;
art. 15, comma 4, legge n. 68/1999, per non aver provveduto a
coprire la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, trascorsi 60 giorni
dalla data in cui e' insorto l'obbligo di assunzione.
Diffida pari a Euro 12,75 per ogni giorno per ciascun lavoratore
non occupato.
Collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti:
art. 10, comma 2, legge n. 113/1985, per l'omessa assunzione
per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane di un privo
della vista iscritto all'albo professionale di cui all'art. 1 della
presente legge.
Diffida pari a Euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non
coperto;
art. 5, legge n. 113/1985, per non aver provveduto ad
effettuare le comunicazioni previste dall'art. 5 della legge 29 marzo
1985, n. 113, entro i termini indicati nello stesso articolo (60
giorni);
art. 10, comma 1, legge n. 113/1985.
Diffida pari a Euro 105,70.
Collocamento obbligatorio dei terapisti della riabilitazione non
vedenti:
art. 5, legge n. 29/1994, per l'omessa assunzione da parte dei
soggetti pubblici e privati soggetti all'obbligo di un terapista
della riabilitazione non vedente.
Diffida pari a Euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non
coperto;
art. 5, legge n. 29/1994, per non aver provveduto ad effettuare
le comunicazioni previste dall'art. 4 della legge n. 29/1994.
Diffida pari a Euro 105,70.
Dichiarazione di assunzione:
art. 4-bis, comma 2, decreto legislativo n. 181/2000 come
sostituito dall'art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 297/2002, per
non aver consegnato al lavoratore, all'atto dell'assunzione, prima
dell'immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo
stesso, contenente i dati della registrazione sul libro matricola in
uso (nel caso in cui non si applica il contratto collettivo, tale
dichiarazione per essere regolare deve recare l'espressa indicazione
della durata delle ferie, della periodicita' della retribuzione, dei
termini di preavviso e dell'orario di lavoro); nonche' la
dichiarazione concernente le condizioni di lavoro applicate al
rapporto, prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in
attuazione della direttiva comunitaria 91/533/Cee.
Diffida pari a Euro 250.
Obbligo di informazione:
art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 152/1997, per non aver
provveduto, in caso di lavoratore inviato all'estero per periodo
superiore a 30 giorni, a fornire regolare (senza omissioni o
inesattezze) dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui
all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152,
oltre a: durata del lavoro all'estero, valuta di corresponsione della
retribuzione, vantaggi in denaro o in natura connessi al lavoro
estero, condizioni di rimpatrio.
Diffida pari a Euro 51;
art. 3, decreto legislativo n. 152/1997, per non aver
regolarmente (senza omissioni o inesattezze) comunicato per iscritto
al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli
elementi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 152.
Diffida pari a Euro 51.
Comunicazione INAIL:
art. 14, decreto legislativo n. 38/2000, per non aver
comunicato alla sede INAIL competente, contestualmente
all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla cessazione dello
stesso, il codice fiscale dei lavoratori.
Diffida pari a Euro 12,75.
Lavoro straordinario:
art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 66/2003, per aver
omesso di: (a) evidenziare separatamente, negli strumenti di
rilevazione delle prestazioni lavorative, le ore di lavoro
straordinario; (b) retribuire le ore di lavoro straordinario con le
maggiorazioni stabilite dalla contrattazione collettiva.
Diffida pari a Euro 25.
Diffida pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di
5 lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per
piu' di 50 giorni.
Lavoro festivo:
art. 5, comma 1, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1,
legge n. 90/1954 e art. 3, legge n. 90/1954, per non aver
corrisposto, ai lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro
effettive, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera,
comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive
previste dalla legge.
Diffida pari a Euro 154;
art. 5, comma 1, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1,
legge n. 90/1954, e art. 2, legge n. 90/1954, per non aver
corrisposto, ai lavoratori assenti per i motivi previsti dalla legge,
la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di
ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive.
Diffida pari a Euro 154;
art. 5, commi 2 e 3, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1,
legge n. 90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori che hanno
lavorato nei giorni festivi previsti dalla legge, la maggiorazione
per il lavoro festivo.
Diffida pari a Euro 154.
Richiamo alle armi:
art. 1, comma 2, e art. 4, legge n. 370/1955, per non aver
computato il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e
fino alla presentazione per la ripresa del posto di lavoro agli
effetti dell'anzianita' di servizio per il lavoratore.
Diffida pari a Euro 103.
Diffida pari a Euro 154 se la violazione si riferisce a piu' di 5
lavoratori;
art. 4, legge n. 370/1955, per non aver corrisposto al
lavoratore richiamato alle armi la retribuzione o l'indennita' nella
misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o
secondo equita'.
Diffida pari a Euro 103.
Diffida pari a Euro 154 se la violazione si riferisce a piu' di 5
lavoratori.
Infortunio sul lavoro:
art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965, per non avere denunciato all'INAIL, entro 2 giorni da
quando ne ha avuto notizia, l'infortunio che ha colpito il dipendente
prestatore d'opera, pronosticato guaribile in piu' di tre giorni
ovvero per non aver corredato la denuncia del certificato medico.
Diffida pari a Euro 258;
art. 53, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965, per aver omesso di denunciare per telegrafo all'INAIL,
entro 24 ore dal sinistro, l'infortunio che ha colpito il lavoratore
dipendente e che ha avuto esito mortale, ovvero ha determinato per il
lavoratore stesso pericolo di morte.
Diffida pari a Euro 258;
art. 53, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965, per non avere indicato nella denuncia di infortunio le
generalita' dell'operaio, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto
l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento
ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura
e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause
denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
Diffida pari a Euro 258;
art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,
per non aver dato notizia, entro 2 giorni, all'autorita' locale di
pubblica sicurezza, dell'infortunio sul lavoro che ha avuto per
conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni
del prestatore d'opera dipendente.
Diffida pari a Euro 258.
Malattia professionale:
art. 53, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965, per aver omesso di trasmettere all'INAIL la denuncia di
malattia professionale corredata da certificato medico, entro i
5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia
(al datore di lavoro) della manifestazione della malattia
professionale.
Diffida pari a Euro 258;
art. 53, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965, per aver omesso di indicare nella denuncia di infortunio o
di malattia professionale le ore lavorative ed il salario percepito
dal lavoratore assicurato nei 15 giorni precedenti quello
dell'infortunio o della malattia professionale.
Diffida pari a Euro 258.
Prospetto di paga:
art. 1, commi 1 e 2 legge n. 4/1953, per non aver consegnato,
all'atto della corresponsione della retribuzione, ai dipendenti, un
prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e
qualifica del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si
riferisce, gli assegni per il nucleo familiare e tutti gli altri
elementi che compongono detta retribuzione nonche', distintamente, le
singole trattenute.
Diffida pari a Euro 25;
art. 1, comma 2, legge n. 4/1953, per non aver firmato, siglato
o timbrato il prospetto di paga.
Diffida pari a Euro 25;
art. 2, legge n. 4/1953, per la non corrispondenza delle
annotazioni sul prospetto di paga con le registrazioni eseguite sui
libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di
tempo.
Diffida pari a Euro 25;
art. 3, legge n. 4/1953, per non aver consegnato il prospetto
di paga al lavoratore nel momento stesso in cui gli e' stata
consegnata la retribuzione.
Diffida pari a Euro 25.
Contratti collettivi di lavoro:
art. 1, legge n. 741/1959, per non aver osservato le norme
giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e
normativo previste dagli accordi economici e dai contratti
collettivi, anche intercategoriali, stipulati anteriormente al 3
ottobre 1959 e resi obbligatori con efficacia erga omnes.
Diffida pari a Euro 25.
Diffida pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di
5 lavoratori;
art. 509 c.p., per non aver adempiuto (in qualita' di datore di
lavoro o di lavoratore) agli obblighi derivanti da un contratto
collettivo (articoli 2067 codice civile e seguenti) o dalle norme
emanate dagli organi corporativi.
Diffida pari a Euro 103.
Cessazione del rapporto:
art. 21, comma 1, legge n. 264/1949, per non aver comunicato al
Centro per l'impiego competente, entro 5 giorni dalla cessazione del
rapporto, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque
motivo sia cessato il rapporto di lavoro.
Diffida pari a Euro 100.
Consegna della denuncia delle retribuzioni:
art. 4, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n.
467/1978, per non aver consegnato al lavoratore con cui sia cessato
il rapporto di lavoro, nei termini di legge ovvero entro 12 giorni
dalla richiesta, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni
corrisposte.
Diffida pari a Euro 2.
Lavoro a tempo determinato:
art. 6 , decreto legislativo n. 368/2001, per non aver
corrisposto, al lavoratore a tempo determinato, le ferie, la
gratifica natalizia o la tredicesima mensilita' e ogni altro
trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con
rapporto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo
effettivamente prestato.
Diffida pari a Euro 25.
Diffida pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di
cinque lavoratori;
art. 6, decreto legislativo n. 368/2001, per non aver
corrisposto al lavoratore alla scadenza del contratto il trattamento
di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari
all'indennita' di anzianita' prevista dai contratti collettivi.
Diffida pari a Euro 25.
Diffida pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di
cinque lavoratori.
Lavoro a domicilio:
art. 3, comma 1, legge n. 877/1973, per non essere iscritti
nell'apposito registro dei committenti.
Diffida pari a Euro 645,50;
art. 3, comma 3, legge n. 877/1973, per non essere iscritto nel
registro di ciascuna provincia presso la quale distribuisce o esegue
lavoro a domicilio.
Diffida pari a Euro 645,50;
art. 3, comma 5, legge n. 877/1973, per non aver tenuto, pur
avendo fatto eseguire lavoro al di fuori della propria azienda,
l'apposito registro dei lavoratori a domicilio.
Diffida pari a Euro 258;
art. 3, comma 5, legge n. 877/1973, per non aver effettuato sul
registro dei lavoranti a domicilio le registrazioni prescritte (il
nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni nonche'
l'indicazione del tipo e della quantita' del lavoro da eseguire e la
misura della retribuzione).
Diffida pari a Euro 258;
art. 3, comma 6, legge n. 877/1973, per non aver fatto
preventivamente vidimare, presso il Servizio ispezione del lavoro
della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio,
prima della messa in uso, l'apposito registro dei lavoranti a
domicilio.
Diffida pari a Euro 258;
art. 8, commi 1 e 3, legge n. 877/1973, per non aver retribuito
i lavoratori che hanno eseguito lavoro a domicilio sulla base delle
tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di
categoria, ovvero qualora questi non dispongano in ordine alla
tariffa di cottimo pieno, sulla base della tariffa di cottimo pieno
determinata dalla commissione a livello regionale.
Diffida pari a Euro 5l6;
art. 8, commi 3 e 4, legge n. 877/1973, per non aver
corrisposto al lavoratore a domicilio la percentuale sull'ammontare
della retribuzione ad esso dovuta a titolo di rimborso spese per
l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonche' le
maggiorazioni retributive, da valere a titolo di indennita', per il
lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennita' di
anzianita'.
Diffida pari a Euro 5l6;
art. 9, comma 1, legge n. 877/1973, per non aver applicato ai
lavoranti a domicilio le norme vigenti per i lavoratori subordinati
in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari.
Diffida pari a Euro 516;
art. 10, comma 1, legge n. 877/1973, per non aver munito il
lavorante a domicilio del prescritto speciale libretto personale di
controllo.
Diffida pari a Euro 516;
art. 10, comma 1, legge n. 877/1973, per non aver prescritto,
indicato o specificato nel libretto personale di controllo: la data e
l'ora di consegna del lavoro assegnato, il lavoro da eseguire, la
quantita' e la qualita' dei materiali consegnati, la misura della
retribuzione, l'ammontare delle eventuali anticipazioni, la data e
l'ora di riconsegna del lavoro eseguito, la quantita' e la qualita'
di esso, i materiali eventualmente restituiti, la retribuzione
corrisposta, i singoli elementi di cui si compone e le singole
trattenute.
Diffida pari a Euro 516;
art. 10, comma 2, legge n. 877/1973, per non aver firmato,
all'atto della consegna del lavoro affidato e all'atto della
riconsegna del lavoro eseguito, il libretto personale di controllo
del lavorante a domicilio.
Diffida pari a Euro 258.
Lavoratori nello spettacolo:
art. 9, commi 1 e 2, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947,
per non avere denunciato all'Enpals, le persone occupate, indicando
la retribuzione giornaliera corrisposta, non oltre il termine di 5
giorni dalla conclusione dei contratti, l'inizio/il termine del
rapporto di lavoro instaurato.
Diffida pari a Euro 10 per ciascun lavoratore;
art. 9, commi 1 e 2, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947,
per non avere denunciato all'Enpals, non oltre il termine di 5 giorni
dal verificarsi dell'evento, le variazioni intervenute sui dati
denunciati.
Diffida pari a Euro 10 per ciascun lavoratore;
art. 11, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per avere
omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul libretto
personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione,
retribuzione giornaliera e contributi versati).
Diffida pari a Euro 258;
art. 11, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per avere
effettuato registrazioni inesatte o incomplete sul libretto personale
del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione
giornaliera e contributi versati).
Diffida pari a Euro 258.
Lavoratori marittimi:
art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver
(quale armatore della nave) istituito e tenuto a bordo di tutte le
unita' navali il registro dell'orario su cui sono riportate le ore
giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori
marittimi.
Diffida pari a Euro 500;
art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver
(quale armatore della nave) fatto vistare e vidimare all'Autorita'
marittima competente il registro dell'orario.
Diffida pari a Euro 500;
art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver
(quale armatore della nave) consegnato copia sottoscritta del
registro dell'orario ai lavoratori marittimi.
Diffida pari a Euro 500.
Lavoro dei minori:
art. 8, comma 6, legge n. 977/1967 mod. dall'art. 9, decreto
legislativo n. 345/1999, per non aver comunicato per iscritto al
datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta'
genitoriale, il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o
temporanea o totale del minore al lavoro.
Diffida pari a Euro 516.
Genitori lavoratori:
articoli 22 e 29, decreto legislativo n. 151/2001, per aver
omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione
obbligatoria l'indennita' di maternita' per tutto il periodo di
astensione, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Diffida pari a Euro 516;
art. 34 , decreto legislativo n. 151/2001, per aver omesso di
corrispondere al genitore lavoratore in astensione facoltativa, fino
al terzo anno di vita del bambino, l'indennita' di maternita'
complessiva tra i genitori di sei mesi.
Diffida pari a Euro 516.
Parita' di trattamento tra uomini e donne:
art. 9, comma 1, legge n. 125/1991. Qualora le aziende
pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti tenute a
redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del
personale maschile e femminile (in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della
Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti
e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta), non
abbiano trasmesso il rapporto nei termini prescritti, la Direzione
regionale del lavoro, mediante i servizi ispettivi delle Direzioni
provinciali del lavoro competenti per territorio, invita le aziende
stesse a provvedere entro sessanta giorni.
Diffida pari a Euro 103.
Lavoratori extracomunitari:
art. 22, comma 7, decreto legislativo n. 286/1998 come
modificato da art. 18, legge n. 189/2002, per avere il datore di
lavoro omesso di comunicare in forma scritta (entro 5 giorni
dall'evento), allo sportello unico per l'immigrazione, qualunque
variazione (modifica degli elementi contrattuali, trasformazione e
cessazione) del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero.
Diffida pari a Euro 500 solo nei casi in cui il prefetto deleghi
all'accertamento il personale ispettivo del Ministero del lavoro.
Somministrazione irregolare:
art. 21, comma 1, decreto legislativo n. 276/2003, come
modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 251/2004, per avere
stipulato un contratto di somministrazione di lavoro senza
indicazione degli elementi prescritti dall'art. 21, comma 1,
lettera f), g), h), i), j) e k).
Diffida pari a Euro 250;
art. 21, comma 3 , decreto legislativo n. 276/2003, per avere
omesso di comunicare per iscritto al lavoratore tutte le informazioni
relative al contratto di somministrazione, compresa la data di inizio
e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa presso
l'utilizzatore, all'atto della stipula del contratto di lavoro ovvero
all'atto dell'invio presso l'azienda utilizzatrice.
Diffida pari a Euro 250.
Omesse e false registrazioni, denunce e comunicazioni:
art. 12, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965 - decreto ministeriale 19 settembre 2003, per non aver
denunciato all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei
lavori ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni dall'inizio, la
natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le indicazioni per la
valutazione del rischio e la determinazione del premio di
assicurazione.
Diffida pari a Euro 7,50 fino a 10 dipendenti; diffida pari a
Euro 30,75 piu' di 10 e non piu' di 100 dipendenti; diffida pari a
Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti;
art. 12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965 - decreto ministeriale 19 settembre 2003, per non aver
denunciato all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni
le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio,
nonche' le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare e
della sede dell'azienda.
Diffida pari a Euro 7,50 fino a 10 dipendenti.
Diffida pari a Euro 30,75 piu' di 10 e non piu' di 100
dipendenti.
Diffida pari a Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti;
art. 12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965 - decreto ministeriale 19 settembre 2003, per non aver
denunciato all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni
la cessazione della lavorazione.
Diffida pari a Euro 7,50 fino a 10 dipendenti.
Diffida pari a Euro 30,75 piu' di 10 e non piu' di 100
dipendenti.
Diffida pari a Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti;
art. 6, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 375/1993, per aver,
il datore di lavoro agricolo, omesso di presentare alla competente
sede I.N.P.S. entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun
trimestre la dichiarazione della manodopera occupata, ovvero per
averla trasmessa incompleta o infedele.
Diffida pari a Euro 12;
art. 4, comma 5, decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge
n. 389/1989 come modificato dall'art. 2-bis decreto-legge n. 6/1993,
convertito in legge n. 63/1993.
Per non aver comunicato all'INAIL in occasione del pagamento
dell'autoliquidazione dei premi, le generalita', la qualifica e il
codice fiscale dei lavoratori occupati nel precedente periodo
assicurativo.
Diffida pari a Euro 2,50;
art. 4, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n.
467/1978, per non aver consegnato al lavoratore, ogni anno, copia
della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.
Diffida pari a Euro 2;
art. 30, legge n. 843/1978, per non aver presentato
all'I.N.P.S., entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese, la denuncia
mensile dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai
lavoratori dipendenti.
Diffida pari a Euro 6,25;
art. 1, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n.
467/1978, per l'omessa o infedele o incompleta indicazione, nelle
denunce dei contributi dovuti all'INPS, dei dati relativi a: codice
fiscale, numero d'iscrizione alla CCIAA, numero di matricola per ogni
posizione assicurativa.
Diffida pari a Euro 6,25;
art. 2, decreto-legge352/78, conv. in legge n. 467/78, per non
aver comunicato alla CCIAA e all'Istituto previdenziale interessato
(Inail, Inps, Enpals), entro 30 giorni dall'evento, la variazione, la
sospensione o la cessazione dell'obbligo assicurativo.
Diffida pari a Euro 6,25;
art. 7, decreto-legge n. 693/1980, convertito in legge n.
891/1980, per l'omessa indicazione, nelle denunce dei contributi
dovuti all'INPS, dei dati relativi alle retribuzioni complessive
assoggettate a ritenuta alla fonte nonche' all'imposta versata.
Diffida pari a Euro 6,25;
art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,
per non aver provveduto a denunciare all'INAIL le generalita' della
persona che rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non
sovrintende personalmente alla gestione dei lavori.
Diffida pari a Euro 25;
art. 2, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/
1978, per non aver comunicato alla competente sede INPS, entro 30
giorni, la sospensione, la variazione o la cessazione dell'attivita'.
Diffida pari a Euro 25;
articoli 39 e 40, decreto del Presidente della Repubblica n.
797/1955, per l'omessa comunicazione e trasmissione all'I.N.P.S.
delle notizie e dei documenti relativi agli assegni familiari e
comprovanti il diritto del lavoratore a percepirli.
Diffida pari a Euro 51;
art. 10, comma 5, regio decreto-legge n. 636/1939 convertito in
legge n. 1272/1939, per avere alle proprie dipendenze o aver
successivamente assunto pensionati di invalidita' senza darne notizia
all'INPS, indicando fedelmente l'importo della retribuzione
corrisposta.
Diffida pari a Euro 129.
Omessi trattamenti previdenziali e assistenziali:
art. 1, decreto-legge n. 663/1979, convertito in legge n.
33/1980, per l'omessa o ritardata erogazione dell'indennita' di
malattia e di maternita' ai lavoratori o alle lavoratrici che ne
abbiano maturato il diritto, possedendo i requisiti richiesti dalla
legge.
Diffida pari a Euro 6,25;
art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,
per il rifiuto di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo
sull'indennita' spettante per invalidita' temporanea ovvero l'intera
indennita' al lavoratore che si trova nel luogo in cui risiede il
datore di lavoro, nonostante formale richiesta dell'INAIL.
Diffida pari a Euro 25;
art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,
per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato
l'indennita' spettante quale trattamento per il periodo di carenza.
Diffida pari a Euro 25;
art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,
per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato
l'indennita' spettante quale trattamento per il periodo di carenza.
Diffida pari a Euro 25;
articoli 1, 33 e 37, decreto del Presidente della Repubblica n.
797/1955 come modificato dalla legge n. 1038/1971, per non aver
corrisposto ovvero per aver corrisposto in ritardo e/o in misura
inferiore a quella spettante l'assegno per il nucleo familiare ai
lavoratori aventi diritto.
Diffida pari a Euro 103.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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