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Gazzetta Ufficiale N. 101 del 3 Maggio 2006

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2006
Regolamento concernente le modalita' e i criteri di ripartizione degli incentivi, di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

IL PRESIDENTE
Visto l'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente incentivi da
ripartire tra il personale dipendente titolare di particolari
incarichi in relazione alla realizzazione di opere e lavori;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo n. 127/2003 che prevede che
i regolamenti interni dell'ente disciplinanti specifiche materie
vengano adottati in coerenza con le procedure e modalita' di cui
all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 116 in data
13 luglio 2005 mediante la quale, dopo apposita contrattazione
integrativa con le organizzazioni sindacali, e' stato approvato il
regolamento relativo a modalita' e criteri di ripartizione degli
incentivi in argomento;
Vista la nota n. 11 del 4 gennaio 2006 con la quale il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica ha approvato il predetto
regolamento, ai sensi del citato art. 8 della legge n. 168/1989, e
che tale disposizione ha rilevato che occorre provvedere
all'emanazione dello stesso ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale;
E m a n a
l'unito regolamento concernente le modalita' e i criteri di
ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori
pubblici).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge
9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 4 aprile 2006

Il presidente: Pistella

Allegato

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' ED I CRITERI DI RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'Art. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994,
N. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)

Titolo I
Principi generali
Art. 1.
1. Il presente Regolamento si applica nei casi di partecipazione
del personale dipendente alle attivita' relative alla realizzazione
di opere e di lavori previsti dal «piano triennale dei lavori
pubblici dell'Ente» secondo quanto previsto dalla legge n. 109/1994 e
successive modifiche ed integrazioni. L'attribuzione dell'incentivo
di cui all'art. 18 della legge medesima e' finalizzata alla
valorizzazione delle professionalita' interne e all'incremento della
produttivita'. In caso di appalti misti l'incentivo e' corrisposto
per le attivita' connesse alla componente lavori.
2. Il personale destinatario del compenso e' individuato in base
all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da
ultimo sostituito dall'art. 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro
collaboratori.
3. Nell'importo dei lavori sui quali e' calcolato l'incentivo non
rientrano le spese concernenti le attivita' propedeutiche, di
supporto o integrative alla progettazione, necessarie
all'approvazione dei progetti. Gli incentivi sono riconosciuti
soltanto quando le opere ed i lavori oggetto di progettazione di cui
al punto 1), sono posti a base di gara e si perviene alla
pubblicazione della gara medesima, attraverso l'emanazione del bando
o attraverso l'inoltro delle lettere d'invito.
Titolo II
Costituzione del fondo
Art. 2.
1. Per i progetti di cui all'art. 1, il fondo e' calcolato nel
limite massimo dell'1,50% dell'importo dei lavori posti a base di
gara al netto dell'IVA, secondo quanto piu' dettagliatamente
specificato al successivo art. 3.
2. L'importo del fondo, una volta determinato, non e' soggetto ad
alcuna rettifica successiva.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono
previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del
quadro economico del relativo progetto e sono comprensive della quota
di oneri previdenziali ed assistenziali a carico
dell'Amministrazione.
4. Tutti i quadri economici dei progetti previsti ed approvati in
fase di previsione di bilancio o in corso di esercizio, che debbano
essere posti a gara, vanno tempestivamente e preventivamente
trasmessi al competente ufficio del personale; gli importi necessari
al pagamento degli incentivi saranno messi a disposizione di tale
ultimo ufficio che provvedera' alla corresponsione delle somme
spettanti agli interessati, secondo le modalita' descritte nei
seguenti articoli.
Titolo III
Composizione del fondo e ripartizione dell'incentivo
Art. 3.
1.
a) Per progetti di importo fino a 150.000 Euro il fondo e'
costituito in ragione dell'1,50%;
b) per progetti di importo da 150.001 Euro e fino a 770.000
Euro il fondo e' costituito in ragione dell'1,45%;
c) per progetti di importo da 770.001 Euro e fino 5.000.000
Euro il fondo e' costituito in ragione dell'1,40%;
d) per progetti di importo da 5.000.001 Euro e fino a
25.000.000 Euro il fondo e' costituito in ragione dell'1,35%;
e) per progetti di importo maggiore di 25.000.000 Euro il fondo
e' costituito in ragione dell'1,30%.
2. In base al fondo come sopra costituito, l'incentivo e'
comunque ripartito, nelle percentuali di cui alla seguente tabella,
tra le figure professionali sottoindicate, previa formalizzazione dei
relativi incarichi da parte del dirigente dell'ufficio attuatore
dell'intervento:
1. Responsabile del procedimento: 10%;
2. Progettazione preliminare: 9%;
definitiva: 11%;
esecutiva: 23%;
3. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 6%;
4. Direttore dei lavori: 18%;
5. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 3%;
6. Collaudatore: 11 %;
7. Collaboratori delle figure professionali di cui sopra (con
tetto massimo individuale del 2%, ad eccezione dell'eventuale figura
del responsabile dei lavori cui viene attribuito il 3%): 9%.
3. Il fondo e' comunque costituito, per qualsiasi importo, in
ragione dell'1,50% per lavori di particolare rilevanza e
complessita', rilevabili in base alla necessita' di utilizzare
molteplici specializzazioni per la redazione del progetto
(impiantistica, strutturistica, architettonica).
In tal caso, in presenza di almeno tre progettisti di
specializzazione diversa per ciascuna tipologia progettuale di cui al
punto 2) e qualora venga redatto il solo progetto preliminare o il
progetto preliminare e quello definitivo, le rispettive aliquote
sopra determinate devono intendersi incrementate affinche' ad ogni
progettista sia corrisposta un'aliquota del 5%, nel caso di redazione
del solo progetto preliminare e del 6%, nel caso del progetto
preliminare e definitivo. Nelle ipotesi suddette, il totale degli
incentivi corrisposti ai progettisti non potra' eccedere il totale
delle aliquote relative alle diverse fasi della progettazione, di cui
alla tabella precedente.
4. Resta fermo che sulle disponibilita' del fondo, come
costituito ai sensi del presente articolo, faranno carico le spese di
assicurazione dei progettisti, ai sensi dell'art. 30 della legge n.
109/1994 e successive modificazioni e integrazioni e comunque ogni
altro onere assicurativo relativo al personale di cui al punto 2).
Agli adempimenti corrispondenti provvedera' il Dirigente dell'ufficio
attuatore dell'intervento.
Titolo IV
Condizioni per l'erogazione
Art. 4.
1. La corresponsione dell'incentivo e' subordinata alle seguenti
verifiche da effettuarsi da parte del dirigente dell'Ufficio
attuatore dell'intervento:
a) per quanto riguarda la progettazione, alla verifica dei
contenuti indicata all'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 109/1994
e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
b) per quanto riguarda tutte le altre attivita' necessarie alla
realizzazione del progetto, alla verifica che tali attivita'
riguardino opere o lavori disciplinati dalla normativa sui lavori
pubblici.
2. Nessuna ripartizione ed attribuzione dell'incentivo viene
effettuata qualora i lavori relativi non siano stati posti a base di
gara attraverso l'emanazione del bando o attraverso l'inoltro delle
lettere d'invito.
Titolo V
Criteri di assegnazione degli incarichi
Art. 5.
1. L'assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori e le opere
disciplinate dalla legge n. 109/1994 deve garantire il pieno impiego
della professionalita' in servizio nonche' l'equa ripartizione degli
stessi, anche al fine della distribuzione degli incentivi previsti
dall'art. 18, comma 1, della legge medesima.
2. Il conferimento degli incarichi e' disposto, in conformita' a
quanto previsto al comma 1, dal dirigente dell'ufficio attuatore
dell'intervento, tenuto conto dell'esigenza di un uniforme
affidamento degli stessi, del carico di lavoro dei soggetti aventi
diritto e della complessita' dell'opera.
Titolo VI
Quote spettanti
Art. 6.
1. L'incentivo a ciascun dipendente dell'unita' organizzativa,
costituita per ogni singolo intervento, e' attribuito con
disposizione del dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.
2. L'incentivo per la redazione del progetto non e' attribuito
quando l'attivita' di progettazione consiste in un'opera di mero
assemblaggio di apporti progettuali esterni.
3. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro
collaboratori non e' conferito quando nel corso dei lavori si renda
necessario apportare al progetto varianti dovute al manifestarsi di
errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto
dall'art. 25, comma 1, lettera d) e comma 4 della legge n. 109/1994.
Titolo VII
Disposizioni particolari
Art. 7.
1. La quota parte del fondo incentivante corrispondente a
prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti, in quanto
affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituisce economia.
2. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da
piu' soggetti o di attivita' professionali svolte congiuntamente da
piu' soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da
attribuire al singolo dipendente e' effettuata dal dirigente
dell'ufficio attuatore dell'intervento, con riferimento alla
effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla
responsabilita' legata all'attivita' espletata, fermo restando quanto
disciplinato dall'art. 3 punto 3, ultimo capoverso.
3. Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo
progetto una pluralita' di compiti, la quota dell'incentivo da
attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralita' delle
prestazioni svolte.
Titolo VIII
Liquidazione degli incentivi
Art. 8.
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, la
liquidazione dei compensi e' effettuata dal dirigente dell'ufficio
attuatore dell'intervento, sentito il responsabile del procedimento
che segnala le attivita' per le quali e' possibile procedere al
pagamento.
2. La ripartizione e la liquidazione delle quote individuali
avviene semestralmente, entro il mese di maggio ed il mese di
novembre, e riguarda le attivita' relative alle singole fasi dei
procedimenti maturate nel semestre precedente.
Titolo IX
Norma transitoria
Art. 9.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la
determinazione degli incentivi relativi ai lavori oggetto di
progettazione ancorche' posti a base di gara prima dell'entrata in
vigore della legge n. 109/1994 e il cui collaudo non sia stato
effettuato alla data del 31 maggio 2004.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la
liquidazione delle quote di incentivo gia' maturate avverra' entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso e sulla base di
quanto previsto dall'art. 8 comma 1, fatti salvi i tempi tecnici
correlati all'espletamento degli adempimenti connessi alla
risoluzione di problemi di carattere finanziario e contabile.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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