L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 marzo 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: Autorita) 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito:
deliberazione n. 195/02);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di
seguito: deliberazione n. 138/03);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di
seguito: deliberazione n. 248/04);
la deliberazione dell'Autorita' 31 marzo 2005, n. 57/05 (di
seguito: deliberazione n. 57/05);
la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di
seguito: deliberazione n. 50/06);
la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2006, n. 56/06 (di
seguito: deliberazione n. 56/06);
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2006, n. 63/06;
l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 151/05;
la sentenza del Tar Lombardia 28 giugno 2005, n. 3478/05 (di
seguito: sentenza n. 3478/05);
il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI,
21 marzo 2006, n. 217/2006;
Considerato che:
l'art. 6, comma 8, della deliberazione n. 138/03 dispone che per
il secondo periodo di regolazione dello stoccaggio la componente
tariffaria dello stoccaggio QS (di seguito: componente QS) di cui
all'art. 6, comma 7, della medesima deliberazione sia definita
dall'Autorita' sulla base dei criteri di cui all'art. 23 del decreto
legislativo n. 164/00;
con la deliberazione n. 50/06, l'Autorita' ha definito, tra
l'altro, i criteri per la determinazione delle tariffe per
l'attivita' di stoccaggio per il secondo periodo di regolazione; e
che, con la deliberazione n. 56/06, l'Autorita' ha approvato i
corrispettivi unici di stoccaggio per l'anno termico 1° aprile
2006-31 marzo 2007 di cui all'art. 13, comma 2, della deliberazione
n. 50/06;
l'art. 6, comma 2, della deliberazione n. 50/06 prevede che
l'impresa di stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica del
gas dal sistema, attribuisca agli utenti del servizio,
proporzionalmente ai quantitativi allocati, la quota percentuale
degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di
compressione e di trattamento; e che, ai fini di tale riconoscimento,
e' utilizzato il valore della componente materia prima aggiornato
dall'Autorita' sulla base delle disposizioni in materia;
l'ordinanza del Tar Lombardia sopra richiamata ha sospeso in via
cautelare l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e
4 della deliberazione n. 248/04;
con la deliberazione n. 57/05, in conseguenza delle ordinanze di
cui al precedente alinea, l'Autorita' ha provveduto all'aggiornamento
della componente QS delle condizioni economiche di fornitura di cui
alla deliberazione n. 138/03, relativamente al periodo 1° aprile
2005-31 marzo 2006, tenuto conto anche dell'aggiornamento della
componente materia prima effettuato ai sensi della deliberazione n.
195/02, prevedendone l'eventuale rideterminazione sulla base
dell'esito del contenzioso allora in corso;
la sentenza n. 3478/05 ha annullato la deliberazione n. 248/04;
con la decisione sopra richiamata il Consiglio di Stato ha
annullato la sopraccitata sentenza n. 3478/05;
Ritenuto che sia necessario:
ricalcolare il valore della componente QS relativamente al
periodo 1° aprile 2005-31 marzo 2006;
aggiornare la componente tariffaria QS relativamente al periodo
1° aprile 2006-31 marzo 2007;
rimandare a successivo provvedimento la determinazione delle
modalita' di conguaglio, tenendo conto, per il periodo 1° aprile
2005-31 marzo 2006, da un lato dell'esiguo ammontare dei conguagli e
dall'altro degli oneri amministrativi ad essi relativi;
Delibera:
1. Di stabilire che, per il periodo 1° aprile 2005-31 marzo 2006,
il valore della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle
condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'art.
3 della deliberazione dell'Autorita' n. 138/03, sia pari a 0,244866
euro/GJ.
2. Di stabilire che, per il periodo 1° aprile 2006- 31 marzo 2007,
il valore della componente QS, di cui all'art. 3 deliberazione n.
138/03, sia pari a 0,253223 euro/GJ.
3. Di determinare con futuro provvedimento le modalita' di
conguaglio della componente QS.
4. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
Milano, 30 marzo 2006
Il presidente: Ortis
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato