L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 aprile 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre
2005, di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare
la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di
eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza
climatica);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 21 giugno 2005, n. 119/05, come
successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n.
119/05);
il comunicato del Ministero delle attivita' produttive del
23 marzo 2006;
il comunicato del Ministero delle attivita' produttive del
5 aprile 2006;
Considerato che:
con il comunicato del 23 marzo 2006, il Ministero delle attivita'
produttive ha dichiarato cessato ai sensi delle disposizioni di cui
al punto 28 della procedura di emergenza climatica il periodo di
emergenza climatica del sistema del gas naturale, mantenendo la
vigenza dell'obbligo di mantenere massime le immissioni di gas
naturale in rete, al fine di garantire la sollecita ricostituzione
delle riserve strategiche ai sensi delle disposizioni di cui al punto
29 della procedura di emergenza climatica;
l'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119/05 fissa i
corrispettivi di bilanciamento da applicarsi all'utente del servizio
di stoccaggio che utilizzi una capacita' di iniezione superiore a
quella conferita;
la societa' Stogit S.p.a., con lettera in data 5 aprile 2006
(prot. Autorita' n. 8188 del 5 aprile 2006), ha segnalato che le
attivita' necessarie alla massimizzazione delle immissioni in rete
potrebbero comportare un utilizzo di capacita' di iniezione superiore
a quelle conferite, integrando conseguentemente il presupposto per
l'applicazione dei predetti corrispettivi di bilanciamento;
alcuni utenti del servizio di stoccaggio hanno manifestato
l'esigenza, nel caso di cui al precedente punto, di escludere
l'applicazione dei suddetti corrispettivi, essendo il maggior
utilizzo delle capacita' dovuto all'adempimento di vincoli imposti
dal Ministero delle attivita' produttive per le finalita' sopra
rappresentate;
Ritenuto che:
sia urgente prevedere, per il periodo di iniezione dell'anno
termico di stoccaggio 2006-2007, che non siano applicati i
corrispettivi di cui all'art. 15, comma 2, della deliberazione n.
119/05, per i soli casi in cui il maggior utilizzo delle capacita' di
iniezione conferite sia conseguenza delle attivita' necessarie per la
massimizzazione delle immissioni in rete;
Delibera:
1. Di prevedere che, nella fase di iniezione dell'anno termico
2006-2007, i corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 15,
comma 2, della deliberazione n. 119/05, non siano applicati per i
casi in cui il maggior utilizzo delle capacita' di iniezione
conferite sia conseguenza delle attivita' necessarie per la
massimizzazione delle immissioni in rete imposta ai sensi della
procedura di emergenza climatica.
2. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
Milano, 6 aprile 2006
Il presidente: Ortis
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato