IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la propria ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di
polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei
volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005;
Vista la propria ordinanza del 10 ottobre 2005 recante modifiche ed
integrazioni alla citata ordinanza del 26 agosto 2005, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 240 del 14 ottobre 2005;
Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n.
557/06, pronunciata nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2006,
con la quale il predetto Consiglio ha ritenuto che le disposizioni
delle ordinanze sopra citate non debbano applicarsi alle confezioni
di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto e' stato
sottoposto ad un trattamento termico non inferiore a settanta gradi
centigradi;
Ritenuto di dover ottemperare alla suddetta ordinanza del Consiglio
di Stato,
Ordina:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute
26 agosto 2005, come modificata dall'ordinanza del Ministro della
salute 10 ottobre 2005, non si applicano alle confezioni di carni
avicole sulle quali sia attestato che il prodotto e' stato sottoposto
ad un trattamento termico ad una temperatura che abbia raggiunto
nell'intera massa almeno settanta gradi centigradi.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 marzo 2006
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 315
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato