Sezione I
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE
A) Generalita' della rilevazione
A1. Oggetto.
La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi
praticati dal sistema finanziario in relazione alle categorie
omogenee di operazioni di finanziamento, ripartite nelle classi di
importo e dettagliate nella scheda di cui all'allegato 1.
A2. Ambito soggettivo della rilevazione.
Sono tenuti a trasmettere le segnalazioni richieste gli
intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico
compresi nel campione oggetto della rilevazione.
Le societa' segnalanti che, nel corso del trimestre cui si
riferisce la rilevazione, vengono iscritte nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 testo unico inviano le segnalazioni relative
all'intero trimestre alla Banca d'Italia.
Le societa' segnalanti che, nel corso del trimestre cui si
riferisce la rilevazione, vengono cancellate dall'elenco speciale di
cui all'art. 107 testo unico non sono tenute ad inviare le
segnalazioni all'Ufficio Italiano dei Cambi fino alla eventuale
comunicazione di inclusione nel campione.
Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione, la
segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, se compreso nel
campione, il quale vi includera' anche i rapporti relativi
all'intermediario incorporato.
Lo schema di segnalazione, riportato nell'allegato 2, e' unico;
pertanto, a prescindere dall'operativita' tipica o prevalente, gli
intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi
alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle
categorie individuate.
A3. Periodicita' di segnalazione e termini di inoltro.
La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai
seguenti periodi di tempo:
a) 1° gennaio - 31 marzo;
b) 1° aprile - 30 giugno;
c) 1° luglio - 30 settembre;
d) 1° ottobre - 31 dicembre.
I dati devono pervenire all'Ufficio Italiano dei Cambi entro il
giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.
A4. Modalita' di inoltro.
I dati dovranno essere inviati all'Ufficio Italiano dei Cambi,
servizio R.I.A.S., su CD-ROM o su floppy disk, secondo le modalita' e
gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.
L'UIC mette a disposizione degli intermediari compresi nel
campione - a titolo gratuito - un prodotto software per
l'acquisizione guidata dei dati e per la predisposizione della
segnalazione.
Si precisa che il software contenuto nel supporto che si
trasmette per la segnalazione rispecchia la classificazione delle
operazioni riepilogata al successivo punto B. Tale prodotto dovra'
essere utilizzato per tutte le successive segnalazioni.
Eventuali modifiche verranno gestite dall'UIC che provvedera' ad
inviare tempestivamente le versioni aggiornate.
B) Classificazione delle operazioni per categorie e classi di importo
Le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione sono
state ripartite nelle seguenti categorie: apertura di credito in
conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e
sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, prestiti contro
cessione del quinto dello stipendio, crediti finalizzati e revolving,
operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, altri
finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
B1. Operazioni incluse.
Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno
delle categorie con le seguenti modalita1:
Cat. 1. Apertura di credito in c/c
Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate
in conto corrente in base alle quali l'intermediario si obbliga a
tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato
periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha
facolta' di ripristinare le disponibilita', fermo restando il
divieto, per gli intermediari iscritti nell'elenco ex art. 106, di
effettuare raccolta di risparmio e, pertanto, di ricevere versamenti
che determinino uno sbilanciamento positivo del saldo finanziato.
Va segnalato come una nuova operazione l'eventuale incremento
della somma che l'intermediario tiene a disposizione del cliente,
effettuato in un momento successivo rispetto a quello della stipula
del contratto originario.
E' richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e
senza garanzia.
Per operazioni «con garanzia» si intendono quelle assistite da
garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri
intermediari vigilati.
Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle
parzialmente garantite. Per «altri intermediari vigilati» si
intendono le imprese di investimento, le societa' e gli enti di
assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale.
1 I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione
dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di
pubblicazione dei tassi.
Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e
sconto di portafoglio commerciale
Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a
valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le
operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un
contratto di cessione del credito ex art. 1260 codice civile e le
operazioni di sconto di portafoglio commerciale.
Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono
contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.
Cat. 3. Credito personale
Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei
confronti delle famiglie di consumatori (cfr. punto B3) che:
a) siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o
di consumo personali o familiari;
b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso
in base a un piano di ammortamento.
In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura
un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una
volta ottenuti i fondi potra' disporne per la finalita' comunicata al
finanziatore, oppure per altre finalita'.
Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di
credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito
in c/c.
E' richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria
fino a diciotto mesi e di quelli con durata originaria superiore ai
diciotto mesi.
Cat. 4. Credito finalizzato
Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti
rateali destinati all'acquisto di uno o piu' specifici beni o al
pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 50.000 euro.
In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta
connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la
concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte
dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.
E' richiesta separata evidenza delle operazioni di credito
revolving e dei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di
credito (infra Cat. 4b).
Si definisce operazione di credito revolving la messa a
disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito
in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente anche in
tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori
convenzionati o per l'acquisizione di disponibilita' monetarie. I
versamenti rateali del cliente, dei quali e' fissato contrattualmente
l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilita' sulla
linea di fido; l'operazione puo' essere connessa con l'utilizzo di
una carta di credito.
Cat. 5. Factoring
Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati
a fronte di un trasferimento di crediti commerciali2, effettuati con
la clausola «pro solvendo» o «pro soluto», dal soggetto titolare
(impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che
assume l'impegno della riscossione.
Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a
fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche
se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.
Cat. 6. Leasing
Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti
realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e
immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti
costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne
assume tutti i rischi e con facolta' di quest'ultimo di divenire
proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro
versamento di un prezzo prestabilito.
Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing
operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e
dell'opzione finale d'acquisto per l'utilizzatore.
2 Vanno ricompensati nella definizione tutti i crediti d'impresa,
anche quelli derivanti da attivita' di natura finanziaria.
Cat. 7. Mutui
Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti che:
a) abbiano durata superiore a cinque anni;
b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate
comprensive di capitale e interessi.
E' richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso
e quelli concessi a tasso variabile.
E' variabile il tasso rivedibile sulla base di criteri
prestabiliti contrattualmente.
I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata
corrisposta dal cliente e' calcolata in base a un tasso fisso e un
periodo nel quale la rata e' determinata utilizzando un tasso
variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (cd.
mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile.
Tuttavia, ove sia previsto contrattualmente un periodo, pari almeno
ai due terzi della durata complessiva, in cui la rata corrisposta dal
cliente e' calcolata in base a un tasso fisso, la segnalazione va
effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.
Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che
prevedono l'erogazione «a stato avanzamento lavori», nonche' quelle
aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota
capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno
segnalate nella categoria «altri finanziamenti a medio/lungo termine»
(Cat. 8), inserendole nella classe di importo corrispondente al
totale del finanziamento accordato.
Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine
Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto
tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una
delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate
in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione
dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio
finanziario, ecc.).
La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata
originaria fino a diciotto mesi e per operazioni con durata
originaria oltre i diciotto mesi. All'interno di tale ripartizione
deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi
alle «famiglie di consumatori» e alle «unita' produttive private»
(cfr. successivo punto B3).
E' richiesta separata evidenza dei prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio e di quelli assimilabili concessi sulla base
di schemi negoziali riconducili al decreto del Presidente della
Repubblica n. 180 del 19503. La segnalazione e' effettuata dal
titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito e'
erogato per il tramite di societa' con esso convenzionate e deve
riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.
Si considerano assimilabili i finanziamenti che:
Prevedono l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio
datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una
quota dello stipendio direttamente al creditore;
3 Al riguardo si vedano i provvedimenti legislativi che hanno
esteso la normativa ai dipendenti e pensionati privati (legge n.
311/2004 art. 1, comma 137 e legge n. 80/2005).
Hanno durata compresa tra diciotto mesi e dieci anni. Nei casi
in cui il finanziamento sia effettuato nei confronti di un soggetto
assunto con contratto a tempo determinato, la durata del
finanziamento non puo' superare la scadenza del contratto d'impiego;
Hanno ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al
netto delle ritenute;
Sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo,
che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli
effettivi dell'azienda;
Sono assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle
previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950
idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze
assicurative rischio vita e rischio impiego).
I prefinanziamenti, cioe' i finanziamenti che si configurano come
autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che
soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in
attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in
corso di istruttoria ovvero gia' deliberati) vanno segnalati nella
categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad
es. Cat.1 o Cat.8 nel caso di prefinanziamenti su mutui).
Le dilazioni di pagamento i cui termini non siano gia' previsti
nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura
una nuova e autonoma operazione di credito. La categoria cui riferire
il rinnovo deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie
connesse alla forma tecnica utilizzata.
Le operazioni in pool, cioe' i finanziamenti erogati da due o
piu' intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla
base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti,
sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero
ammontare del finanziamento.
B2. Operazioni escluse
Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni:
1) operazioni con non residenti
Per l'individuazione delle operazioni con «non residenti» va
assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria
italiana;
2) operazioni in valuta estera
Per operazioni in valuta estera si intendono i finanziamenti
denominati in valute diverse dall'euro.
Devono essere considerate come in valuta estera anche le
operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria
collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una
determinata valuta o con un paniere di valute;
3) posizioni classificate a sofferenza
Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le
esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche
non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente
equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita
formulate dall'azienda.
Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano
classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento;
4) crediti ristrutturati
Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un «pool»
di intermediari (o un intermediario «monoaffidante»); a causa del
deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore,
acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad
esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli
interessi) che diano luogo a una perdita; sono esclusi i crediti nei
confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione
dell'attivita' (ad esempio casi di liquidazione volontaria o
situazioni similari).
Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto
di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento;
5) operazioni a tasso agevolato
Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti
eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtu' di
provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso
agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o
regionale ovvero dialtri enti della pubblica amministrazione. Ai fini
della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli
erogati a condizioni di favore in considerazione di calamita'
naturali o di altri eventi di carattere straordinario;
6) operazioni a tassi promozionali e convenzionati
Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti
a «tasso zero» e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di
campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.
Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti
concessi a tassi di favore:
a) ai dipendenti dell'intermediario, ovvero di societa' del
gruppo di appartenenza;
b) ad altri soggetti, in virtu' di convenzioni che prevedano
l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle
praticate ai soggetti di cui al punto a). Sono altresi' esclusi dalla
rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtu' di
convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali
a quelli praticati ai dipendenti, nonche' di tassi superiori fino ad
un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il tasso
di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine
praticato dall'intermediario concedente. Nel caso di operazioni che,
sino ad un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi
convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si
precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito;
pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi
convenzionati e' determinata dalla misura del tasso risultante;
c) ai soci degli organismi costituiti esclusivamente tra i
dipendenti di una medesima Amministrazione Pubblica di cui al decreto
ministeriale 29 marzo 1995 (Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1995,
S.G. n. 86).
7) finanziamenti revocati
Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati
alla fine del trimestre di riferimento;
8) posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che
non hanno fatto registrare saldi contabili a debito4;
9) posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo
di riferimento4;
10) finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di
specifici beni (cd. «finanziamenti di marca») concessi a tassi di
favore da parte degli intermediari specializzati, spesso collegati
alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito
di contratti di fornitura;
11) operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di
societa' del gruppo di appartenenza;
12) finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante
emissione di obbligazioni di serie speciale con la clausola di
convertibilita' in azioni di societa' terze regolati a condizioni
prossime a quelle della relativa provvista;
13) crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite fra le
parti o fissate per legge, per aspetti diversi dalle dilazioni di
pagamento.
4 Trattasi di operazioni tipiche del settore bancario; esse,
tuttavia, possono ricorrere anche nell'ambito di rapporti regolati in
conto corrente ordinario (ad es. rapporti di factoring).
B3. Controparte rilevante
Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con
le «famiglie di consumatori» e le «unita' produttive private»,
secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela
per settori e gruppi di attivita' economica, emanate dalla Banca
d'Italia con la circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, e successivi
aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va
riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.
In particolare, appartengono alla categoria «famiglie di
consumatori» i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600.
Fanno parte delle «unita' produttive private» le societa' del
Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quasi
societa' non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049)
e le «famiglie produttrici» (Settore 006, Sottosettore 061).
Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:
le amministrazioni pubbliche (settore 001);
le societa' finanziarie (settore 023);
le societa' non finanziarie (settore 004 - sottosettori 045 e
047);
le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
(settore 008);
il resto del mondo (settore 007);
le unita' non classificabili e non classificate (settore 099).
B4. Classi di importo
Le categorie omogenee di operazioni di finanziamento sono
ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a
seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda
nell'allegato 1.
Ogni singolo finanziamento («rapporto») deve essere attribuito
alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del
finanziamento accordato.
Per finanziamento accordato si intende il limite massimo del
credito concesso dall'intermediario segnalante sulla base di una
decisione assunta nel rispetto delle procedure interne direttamente
utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto
perfezionato e pienamente efficace (cd. accordato operativo). Esso
deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione
del medesimo a una proposta dell'intermediario.
Il finanziamento accordato da prendere in considerazione e'
quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel
caso dei rapporti estinti).5
Se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato
precedentemente determinato l'ammontare del finanziamento accordato,
l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in
considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di
riferimento (ad es. per il factoring deve essere considerato il saldo
contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di
factoring su crediti acquistati a titolo definitivo6 deve essere
considerato l'importo erogato).
Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo
va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al
lordo del cd. «maxicanone» e/o di eventuali anticipi.
Nelle operazioni di credito revolving e nei finanziamenti a
valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto
preveda il rilascio di piu' carte di credito (ad esempio «carte
aziendali»), la classe d'importo va individuata facendo riferimento
all'ammontare complessivo del fido accordato.
5 Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordato operativo,
la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare
originariamente determinato.
6 Per «crediti acquistati a titolo definitivo» si intendono
quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a
posizioni debitorie nei confronti del cedente.
Se si registrano utilizzi superiori al finanziamento accordato la
classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del
finanziamento accordato.
In caso di «fidi promiscui», che prevedono cioe' per il cliente
la possibilita' di utilizzare secondo diverse modalita' un'unica
linea di finanziamento, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna
modalita' di utilizzo e' data dal totale del finanziamento accordato.
Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalita' di
utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale
limite.
C) Oggetto della rilevazione. calcolo dei tassi
C1. Dati da segnalare
Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in
corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti
informazioni:
1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato
in media dall'intermediario. Il dato e' calcolato come media
aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni
singolo rapporto (TEG);
2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione
del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
3) media aritmetica semplice della percentuale della
commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalita'
indicate al punto C5, nei casi in cui essa e' stata effettivamente
applicata;
4) numero di rapporti sui quali e' stata calcolata la
percentuale media della commissione di massimo scoperto.
Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento,
operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione
negativa secondo le modalita' definite nella Sezione II.
C2. Base di calcolo dei dati da segnalare
Sono assoggettati alla rilevazione:
a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e
Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su
crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito
revolving e factoring), tutti i rapporti di finanziamento
intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorche' estinti).
Nel caso di operazioni rientranti nelle Catt. 2 e 5, ad eccezione
degli anticipi s.b.f., sono da segnalare i rapporti per i quali si e'
verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei
casi in cui manchi un preesistente affidamento, per calcolare il
numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di
effetti o cessioni di crediti.
b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi
rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.
I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del
contratto.
C3. Metodologie di calcolo del TEG
La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse
categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere
adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:
a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 del punto B1 (aperture di
credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e
sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring)
La formula per il calcolo del TEG e' la seguente:
TEG= INTERESSI x 36.500 + ONERI x 100
------------------- --------------
NUMERI DEBITORI ACCORDATO
dove:
gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del
trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da
maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti
rispetto al finanziamento accordato, in funzione del tasso di
interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Catt. 2
e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula
dello sconto, per interessi si intende il totale delle competenze
calcolate;
i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i «capitali» ed i
«giorni». Nel caso di operazioni rientranti nelle Catt. 2 e 5 i
numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni
strettamente necessari per l'incasso7; qualora la determinazione
degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri
debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli
effetti, anziche' di quello «facciale»;
gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo
punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;
per la definizione di accordato si rimanda a quanto gia'
indicato al punto B4.
b) Altre categorie di operazioni
In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro
dell'8 luglio 1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo
del TEG e' la seguente:
----> Vedere formula a pag. 25 <----
dove:
i e' il TEG annuo, che puo' essere calcolato quando gli altri
termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
K e' il numero d'ordine di un «prestito»;
K' e' il numero d'ordine di una «rata di rimborso»;
Ak e' l'importo del «prestito» numero K;
Ak' e' l'importo della «rata di rimborso» numero K';
m e' il numero d'ordine dell'ultimo «prestito»;
m' e' il numero d'ordine dell'ultima «rata di rimborso»;
tk e' l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la
data del «prestito» n. 1 e le date degli ulteriori «prestiti» da 2 a
m;
tk' e' l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la
data del «prestito» n. 1 e le date delle «rate di rimborso» da 1 a
m';
Per «rata di rimborso» si intende ogni pagamento a carico del
cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli
oneri inclusi di cui al punto C4.
Per «prestito» si intende ciascuna erogazione eseguita dal
creditore per effetto di uno stesso contratto.
7 I giorni strettamente necessari sono conputati considerando
quelli minimi per la ricezione degli effetti dell'eventuale
corrispondente che cura l'incasso: nel caso in cui l'operazione di
sconto sia effettuata da una societa' finanziaria la quale si avvalga
di sistema bancario per l'incasso, vanno considerati i giorni valute
eventualmente applicati.
Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non
siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si
puo' procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative
coerenti con l'ammontare del finanziamento accordato al cliente e con
l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.
Nei contratti in cui sia convenuto un tasso d'interesse variabile
(inclusi i contratti in cui il valore del tasso sia noto soltanto in
un momento successivo rispetto alla stipula del contratto stesso) il
calcolo del TEG deve essere effettuato, sulla base degli elementi
conosciuti al momento della stipula, come se il tasso si mantenesse
fisso rispetto al livello iniziale fino alla scadenza del contratto.
Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere
desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero
periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti
contrattualmente.
In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilita'
di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito,
tra due o piu' tassi, il piano di ammortamento dovra' essere
calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di
accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente
previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione
(cosiddetto `tasso di salvaguardia).
C4. Trattamento degli oneri e delle spese
Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse
quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
In particolare, sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento
(per il factoring le spese di «istruttoria cedente»);
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese
forfettarie di «fine locazione contrattuale»).
Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza
periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano
tra quelle incluse nel calcolo del tasso;
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle
rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);
4) il costo dell'attivita' di mediazione svolta da un terzo, se
necessaria per l'ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal
creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del
credito.
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando
derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.
Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello
stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per
assicurazione in caso di morte, invalidita', infermita' o
disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso
purche' siano certificate da apposita polizza.
6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con
l'operazione di finanziamento. Si considerano non connessi con
l'operazione, con riferimento al factoring e al leasing, i compensi
per prestazioni di servizi di natura non finanziaria.
Sono esclusi:
a) le imposte e tasse;
b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte
in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto
dall'intermediario:
il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti
da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; spese
custodia pegno; nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le
commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la
riscossione);
le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali,
iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al
trasferimento della proprieta' del bene oggetto di leasing, spese di
notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contezioso);
gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla
circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito
(ad es. nel caso di apertura di conti correnti, gli addebiti per
tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);
c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili
contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano
specificamente attribuibili ad una categoria di operazioni, vanno
imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece
imputati pro-quota qualora per talune categorie di operazioni siano
previste limitazioni per singola modalita' di utilizzo; la
ripartizione pro-quota andra' riferita anche al fido accordato.
Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui
quattro trimestri di competenza.
Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione
anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da
aggiungere alle spese di chiusura della pratica.
C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di
massimo scoperto
La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG.
Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.
Tale commissione viene definita come il corrispettivo pagato dal
cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere
sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo
dello scoperto del conto. Tale compenso che di norma viene applicato
allorche' il saldo del cliente risulti a debito per oltre un
determinato numero di giorni viene calcolato in misura percentuale
sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.
Il calcolo della percentuale della commissione di massimo
scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle
Categorie 1, 2 e 5, rapportando l'importo della commissione
effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale
e' stata applicata.
Tale commissione e' strutturalmente connessa alle sole operazioni
di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo
variabile, sul presupposto tecnico che esista uno «scoperto di
conto». Pertanto, analoghe commissioni applicate ad altre categorie
di finanziamento andranno incluse nel calcolo del TEG.
SEZIONE II
Modalita' tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni
1) Premessa.
Le segnalazioni debbono essere trasmesse su supporto
informatico ed indirizzate al Servizio Risorse Informatiche,
Approvvigionamenti e Servizi. Per quanto non diversamente
disciplinato, le societa' segnalanti devono fare riferimento alle
istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica (emanate dalla Banca d'Italia con la
circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti) e
alle istruzioni relative alle caratteristiche e specifiche tecniche
per l'inoltro dei dati (All. n. 3).
2) Dominio del campo «TIPBAINF» (base informativa) del record di
«testa».
Nella compilazione del record di «testa» dei supporti
informatici trasmissivi il campo «TIPBAINF» (base informativa) deve
essere valorizzato con il codice «8» (Rilevazione del tasso medio
effettivo globale ai sensi della legge sull'usura).
3) Modalita' di segnalazione dei dati.
I tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto
vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza
indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unita'.
La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole
societa' non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata
mediante l'utilizzo della voce «segnalazione negativa» (31440/00),
inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato
all'importo.
4) Sistema delle codifiche.
a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).
L'informazione e' richiesta per ciascuna delle categorie di
operazioni. I valori previsti sono:
69 fino a 1.500 euro;
97 fino a 5.000 euro;
98 fino a 25.000 euro;
88 fino a 50.000 euro;
40 da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro;
42 da oltre 5.000 euro fino a 15.000 euro
43 da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro;
44 da oltre 15.000 euro fino a 25.000 euro;
45 da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro;
76 da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro;
77 oltre 100.000 euro.
b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).
Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti
sono:
13 - tasso effettivo globale praticato in media
dall'intermediario;
14 - numero rapporti su cui e' stato calcolato il tasso
effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
15 - percentuale commissione di massimo scoperto;
16 - numero rapporti su cui e' stata calcolata la percentuale
della commissione di massimo scoperto.
c) durata (prevista nella parte fissa del «record movimento»).
Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione
del rapporto e la sua prevista scadenza.
I valori previsti sono:
01 a breve = fino a 18 mesi;
02 a medio e a lungo termine = oltre 18 mesi;
03 imprecisabile o irrilevante.
d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del «record
movimento»).
Queste informazioni non sono richieste ai fini delle
segnalazioni. Indicare convenzionalmente «1» per entrambe le
informazioni.
5) Schema di segnalazione.
Lo schema di segnalazione e' riportato nell'allegato 2.
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato