IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante
modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle
competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il
Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della su indicata legge n.
488/1992;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in
particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento
della riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai
provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n.
488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di
nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata
a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15%
sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del
Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge
14 maggio 2005, n. 80 che all'art. 8 punto 3 stabilisce che la
riforma degli incentivi introdotta dal punto 1 e 2 dello stesso
articolo, non si applichi a contratti di programma per i quali il
Ministero delle attivita' produttive, alla stessa data di entrata in
vigore del decreto-legge, abbia presentato a questo Comitato la
proposta di adozione della relativa delibera di approvazione;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 che all'art. 10
dispone una modifica dell'art. 8, punto 3 del succitato decreto-legge
n. 35/2005, sostituendo le parole «alla stessa data» con le parole
«alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e,
comunque, non oltre il 31 luglio e per un importo di contributi
statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino
erogazioni nell'anno solare 2005 non superiori a 40 milioni di euro»;
Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000, n.
2000/530/CE, modificata con decisione della Commissione europea del
27 aprile 2001, n. 2001/363/CE, che stabilisce l'elenco delle zone in
cui si applica l'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo
2000-2006 in Italia;
Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000,
trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte
della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui
all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo
rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare,
l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le
direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di
elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma
dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del
Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n.
SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha
autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n.
488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione
negoziata;
Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n.
SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli
strumenti previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come
modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002) 579fin,
relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della
pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
Visto il testo unico delle direttive per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.
415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992,
approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
163/2000), e successive modificazioni;
Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente
le sopra indicate modalita' e procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le
successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera
b) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n.
4/1999);
Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i
contratti di programma;
Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attivita'
produttive, recante modalita' di presentazione della domanda di
accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita' produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche' l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorita' ai
fini della concessione delle agevolazioni;
Vista la propria delibera, assunta in pari data, con la quale sono
accertate risorse rivenienti da economie e revoche per il
finanziamento di contratti di programma per un importo complessivo
pari a 162.315.649 euro;
Vista la nota n. 1.236.998 del 30 giugno 2005, con la quale il
Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la proposta di contratto di programma con il relativo piano
progettuale presentato dal Consorzio Fiorifrutti per la realizzazione
di un articolato piano di investimenti finalizzato allo sviluppo del
florovivaismo del Ponente Ligure e dei prodotti agroalimentari tipici
nella regione Liguria in aree obiettivo 2 dei Fondi strutturali
comunitari e aree 87.3.c) del Trattato C.E.;
Vista la nota n. 1.237.053 del 19 luglio 2005, con la quale il
Ministero delle attivita' produttive ha proposto una rimodulazione
dei contributi statali per il contratto di programma sopraccitato;
Considerato che il programma si inserisce nell'ambito di un piano
di sviluppo per il potenziamento e l'ottimizzazione delle risorse
presenti nel territorio;
Considerate le caratteristiche qualitative delle iniziative da
realizzare e le ricadute occupazionali attivate;
Considerato che la regione Liguria con delibera n. 1156 del
19 ottobre 2004, ha espresso parere favorevole sugli investimenti
previsti dal contratto di programma e sulla loro compatibilita' con
la programmazione regionale, e si e' impegnata ad un concorso
partecipativo nella misura del 5% dei contributi pubblici giudicati
ammis-sibili, fermi restando i limiti dei massimali di intensita'
degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;
Considerato che in sede di conversione in legge del succitato
decreto-legge n. 115/2005, e' stata proposta una modifica riguardante
l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art. 10, da 200
milioni di euro a 400 milioni di euro, cosi' come risultante dal
testo del disegno di legge approvato in Senato in data 28 luglio 2005
(A.S. n. 3523-B);
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a
stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente delibera, con il Consorzio
Fiorifrutti il contratto di programma avente ad oggetto la
realizzazione di un articolato piano di investimenti finalizzati lo
sviluppo del florovivaismo e dei prodotti agroalimentari tipici nella
regione Liguria, in aree comprese nell'obiettivo 2 dei Fondi
strutturali comunitari, e in aree coperte dalla deroga dell'art.
87.3.c) del Trattato C.E., come dettagliato nell'allegata tabella 1,
che fa parte integrante della presente delibera. Il contratto,
sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie
precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni
imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla
segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 67.825.669 euro,
come evidenziato nell'allegata tabella 1, sono cosi' articolati:
- investimenti in trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli
compresi nell'allegato I del Trattato
(729/A/2000 - Tab. 2) 58.025.669 euro
- investimenti in promozione e
comunicazione del sistema di filiera
(729/A/2000 - Tab. 3) 2.850.000 euro
- investimenti in ricerca e sviluppo
(729/A/2000 - Tab. 5) 6.950.000 euro
1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa,
consistono in un contributo in c/capitale calcolato come dettagliato
nell'allegata tabella 1.
L'importo totale delle agevolazioni cosi' calcolate e' pari a
25.062.309,47 euro, di cui 23.809.194 euro a carico dello Stato ed i
restanti 1.253.115,47 euro a carico della regione Liguria.
1.3. Il contributo in conto capitale alle societa' del consorzio
sara' erogato negli anni 2005, 2006 e 2007 come dettagliato
nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente
delibera.
Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto
piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di
realizzazione degli investimenti.
1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non
potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.2.
1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova
occupazione diretta non inferiore a n. 174,94 U.L.A. (Unita'
Lavorative Annue).
1.7. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1, e' approvato il finanziamento di 5.029.302 euro a valere sulle
risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003 indicato nelle
premesse, e di 18.779.892 euro sulle risorse evidenziate nella
delibera, assunta in pari data da questo Comitato, di ricognizione
delle risorse derivanti da economie e revoche di contratti di
programma.
3. Prima della stipula del contratto di programma il Ministero
delle attivita' produttive dovra' aver verificato le condizioni di
seguito indicate:
che gli investimenti proposti siano coerenti con quanto previsto
dal regime n. 729/A/2000 e con il PSR della regione Liguria in ordine
alla tipologia delle spese ammissibili e al limite massimo degli
investimenti in azienda agricola previsti dal citato documento di
programmazione regionale;
la provata redditivita' delle aziende beneficiarie delle
agevolazioni sugli investimenti agricoli, il rispetto dei requisiti
comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli
animali, che il conduttore dell'azienda possieda conoscenze e
competenze professionali adeguate, nonche' il rispetto di tutte le
altre condizioni previste dai citati regimi di aiuti in materia
agricola e della pesca.
4. La stipula del contratto di programma e' subordinata alla
definitiva approvazione della legge di conversione del succitato
decreto-legge n. 115/2005, con la quale viene disposta una modifica
riguardante l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art. 10,
da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro.
Roma, 29 luglio 2005
Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 19 aprile 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e di finanze, foglio n. 160
TABELLA 1
TABELLA 2
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato