IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il
decreto legislativo n. 164/00);
Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti
infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di
interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli
Stati membri dell'Unione europea, terminali di rigassificazione di
gas naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere
oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli artt.
18, 19 e 20, nonche' dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate
condizioni, specificate nella stessa direttiva;
Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE
emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003;
Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di
seguito: la legge n. 239/2004), che stabilisce che i soggetti che
investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di
nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di
trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di
trasporto italiana (di seguito: gli interconnettori), nella
realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas
naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle
infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo
della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas
naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova
realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto
di accesso dei terzi;
Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che:
a) l'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo di
almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 % della nuova
capacita', dal Ministero delle attivita' produttive (di seguito: il
Ministero), previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorita), nonche', in caso di realizzazione di
nuovi interconnettori, previa consultazione delle autorita'
competenti dello Stato membro interessato;
b) con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono
definiti i principi e le modalita' per il rilascio delle esenzioni di
cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni
comunitarie in materia;
c) con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono
definiti i principi e le modalita' per l'accesso alla rete nazionale
dei gasdotti nei casi di cui alle premesse sopra indicate, nel
rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in
materia;
Visto l'art. 1, comma 18, della legge n. 239/2004, che stabilisce
che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella
realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di
interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai
fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento
delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno
diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei
gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della
corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia di una quota
delle capacita' di trasporto pari ad almeno l'80 % delle nuove
capacita' di importazione realizzate all'estero, per un periodo di
almeno venti anni, in base alle modalita' di conferimento e alle
tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita', e che tale diritto e'
accordato dal Ministero, previo parere dell'Autorita', che deve
essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta,
trascorso il quale si intende reso positivamente;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 11 aprile
2006, che stabilisce le procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 17,
della legge n. 239/2004 e nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni comunitari e in materia, per il rilascio dell'esenzione,
per la capacita' di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede
il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, ai soggetti che
investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di
nuovi interconnettori o nella realizzazione in Italia di nuovi
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonche' le
procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 239/2004,
per accordare ai soggetti che investono, direttamente o
indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di
interconnessione internazionale con Stati non appartenenti all'Unione
europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale, il
diritto, nei corrispondenti punti di ingresso alla rete nazionale dei
gasdotti, all'allocazione prioritaria, nel conferimento della
corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia, di una quota
delle capacita' di trasporto pari ad almeno l'80 % delle nuove
capacita' di importazione realizzate all'estero, per un periodo di
almeno venti anni;
Visto l'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, che stabilisce
che la residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di
ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18 dello
stesso art. 1, nonche' la residua quota delle capacita' delle nuove
infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in
sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione
di cui al sopra citato comma 17, e dei potenziamenti delle capacita'
esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo
procedure definite dall'Autorita' in base a criteri di efficienza,
economicita' e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del
Ministro delle attivita' produttive;
Vista la deliberazione n. 91/2002 dell'Autorita' recante
«Disciplina del diritto di allocazione di cui all'art. 27, comma 2,
della legge 12 dicembre 2002, n. 273 nei casi di realizzazione di
nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di potenziamento di
terminali esistenti» e le successive modifiche e integrazioni;
Considerato che quanto stabilito agli artt. 24 e 25 del decreto
legislativo n. 164/2000, in materia di rifiuto di accesso per
mancanza di capacita', e' stato integrato dalle disposizioni di cui
all'art. 1, commi 17 e 18, della legge n. 239/2004;
Ritenuto opportuno emanare un decreto ministeriale recante le
modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguente
all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e
al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel
conferimento di capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 1,
comma 18, della stessa legge;
Ritenuto opportuno definire con lo stesso decreto i criteri di
efficienza, economicita' e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art.
1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorita'
definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle
capacita' relative alle infrastrutture di cui al comma 17 e le
conseguenti modalita' per l'accesso alla rete nazionale di trasporto,
nonche' le procedure per l'assegnazione della residua quota delle
nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso della rete
nazionale dei gasdotti nei casi di cui al comma 18, relativamente
agli interconnettori, ai gasdotti di importazione di gas naturale da
Paesi non appartenenti all'Unione europea e ai terminali di
rigassificazione, o di loro potenziamenti;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) le modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti
conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n.
239/2004 relativamente alla realizzazione di nuovi interconnettori,
di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o
di significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture
esistenti sopra citate;
b) le modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti
conseguente al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria
nel conferimento di capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 1,
comma 18, della stessa legge, relativamente alla realizzazione di
infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti
all'Unione europea o di significativi potenziamenti delle capacita'
delle infrastrutture esistenti sopra citate;
c) i criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema,
ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai
quali l'Autorita' definisce le procedure per l'assegnazione della
residua quota delle capacita' relative alle infrastrutture di cui
alla lettera a), e le conseguenti modalita' per l'accesso alla rete
nazionale di trasporto, nonche' le procedure per l'assegnazione della
residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso
della rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui alle lettere a)
e b).
Art. 2.
Soggetti richiedenti l'accesso alla rete di trasporto
1. La richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei
casi di cui all'art. 1, lettera a), e' presentata alla impresa
maggiore di trasporto, inviandone contestualmente copia alle altre
imprese di trasporto interessate, da parte di uno dei seguenti
soggetti:
a) nel caso di terminali di rigassificazione, dal soggetto che
realizza il terminale, per una capacita' corrispondente almeno alla
capacita' massima giornaliera di rigassificazione rapportata alla
percentuale di esenzione ottenuta e per un periodo non inferiore a
quello per il quale e' stata ottenuta l'esenzione. Nel caso il
soggetto che realizza il terminale non intenda richiedere una
capacita' pari alla capacita' massima giornaliera di
rigassificazione, e' tenuto ad avviare, prima della richiesta di
accesso alla rete nazionale dei gasdotti, una procedura pubblica per
individuare i soggetti che si impegnino a sottoscrivere contratti di
rigassificazione relativamente alla quota residua secondo i criteri
di cui all'art. 6. Conclusa tale procedura, il soggetto che realizza
il terminale richiede l'accesso relativamente almeno alla capacita'
giornaliera massima complessiva risultante dalla somma della
capacita' oggetto di esenzione e di quella relativa alla quota
residua oggetto degli impegni sottoscritti;
b) nel caso di interconnettori, da uno o piu' dei soggetti
importatori che investono direttamente o indirettamente,
sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga
durata, nella realizzazione del gasdotto (corrispondenti ai soggetti
tenuti a richiedere al Ministero l'autorizzazione all'importazione
nel caso l'interconnettore sia utilizzato per importare gas prodotto
in Stati non appartenenti all'Unione europea) per una capacita'
giornaliera e un periodo corrispondenti a quelli per i quali e' stata
ottenuta l'esenzione;
2. La richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti nei
casi di cui all'art. 1, lettera b), e' presentata da uno o piu' dei
soggetti importatori che investono direttamente o indirettamente,
sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga
durata, nella realizzazione del gasdotto (corrispondenti ai soggetti
tenuti a richiedere al Ministero l'autorizzazione all'importazione)
per una capacita' giornaliera e un periodo corrispondenti a quelli
per i quali e' stato ottenuto il diritto all'allocazione prioritaria.
3. Copia della richiesta e' inviata al Ministero e all'Autorita',
completa della relativa documentazione. Nel caso la richiesta sia
formulata da un soggetto importatore la richiesta di capacita' deve
essere corredata dalla autorizzazione all'importazione rilasciata dal
Ministero o dalla dichiarazione attestante lo Stato membro
dell'Unione europea dove il gas e' prodotto. La rimanente
documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per
avere accesso alla rete nazionale dei gasdotti, nei casi di' cui
all'art. 7, comma 2, puo' essere presentata entro il 50 % del periodo
indicato dall'impresa maggiore di trasporto di cui allo stesso comma
2.
Art. 3.
Procedure per la determinazione delle nuove capacita'
1. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base di modalita'
stabilite dall'Autorita', avvia, entro un termine non superiore a
dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di
cui all'art. 2, una procedura aperta a tutti i soggetti interessati,
rendendo noti i dati relativi al punto di accesso, per il quale e'
pervenuta la prima richiesta, consentendo la presentazione di
ulteriori richieste di capacita' di nuova realizzazione, anche con
riferimento a punti di entrata o di uscita della rete di trasporto
diversi da quello per il quale e' stata presentata la prima
richiesta, e dandone contestuale comunicazione al Ministero e
all'Autorita'.
2. Le richieste di capacita' di trasporto di nuova realizzazione
possono essere relative sia alla realizzazione di un nuovo punto di
entrata o di uscita della rete di trasporto, sia ad un punto di
entrata o di uscita esistente per valori di capacita' superiori a
quelli disponibili e pubblicati dall'impresa di trasporto
interessata.
3. Le richieste di capacita' presentate da altri soggetti titolari
di una esenzione o di un diritto all'allocazione prioritaria devono
essere relative a una capacita' giornaliera e a un periodo
corrispondenti a quelli per i quali e' stata ottenuta l'esenzione o
il diritto all'allocazione prioritaria, salvo i casi di cui all'art.
2, comma 1, lettera a).
4. Qualora le richieste di cui ai commi precedenti interessino piu'
di una impresa di trasporto, dette imprese dovranno stabilire un
opportuno coordinamento, sia ai fini del conferimento delle capacita'
di trasporto ai punti di entrata della rete nazionale da parte
dell'impresa maggiore di trasporto, sia ai fini della realizzazione e
successiva gestione delle opere di trasporto necessarie.
5. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle richieste
complessivamente pervenute, sentite le altre imprese di trasporto
interessate, determina e comunica ai richiedenti, per ciascun punto
di entrata o di uscita:
a) le caratteristiche e la sua localizzazione;
b) le capacita' di trasporto realizzabili;
c) i relativi tempi di messa a disposizione della capacita' di
trasporto;
d) i corrispettivi stimati dei nuovi punti di entrata e uscita,
calcolati sulla base dei criteri tariffari stabiliti dall'Autorita'.
6. Qualora la capacita' tecnicamente realizzabile risulti inferiore
a quella necessaria per soddisfare le capacita' richieste, l'impresa
maggiore di trasporto propone, per ciascun punto di entrata o uscita
la nuova capacita' di trasporto, in via prioritaria ai richiedenti in
base ai seguenti criteri, nell'ordine:
a) richieste di capacita' relative a infrastrutture che hanno
ottenuto una esenzione o un diritto alla allocazione prioritaria, in
base alla relativa data di concessione dell'esenzione da parte del
Ministero, qualora confermata dalla Commissione europea, o del
riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria;
b) tutti gli altri soggetti, con ripartizione pro-quota in caso
di congestione.
7. A seguito della comunicazione i soggetti titolari di una
esenzione o di un diritto all'allocazione prioritaria presentano una
richiesta impegnativa di conferimento di capacita' in misura
corrispondente all'esenzione, salvo i casi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), o al diritto all'allocazione prioritaria
ottenuti, qualora essa sia proposta dall'impresa maggiore di
trasporto.
8. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 7 presentano una
richiesta impegnativa di conferimento di capacita' in misura non
superiore a quella proposta dall'impresa maggiore di trasporto.
Art. 4.
Conferimento della capacita' di trasporto
1. Nel caso in cui la capacita' di trasporto continua esistente o
in corso di realizzazione al momento delle richieste per ciascun
punto di entrata o di uscita risulti interamente disponibile per
soddisfare l'intera richiesta impegnativa di capacita', la capacita'
e' conferita dall'impresa maggiore di trasporto come segue:
a) ai soggetti ai quali e' stata rilasciata una esenzione ai
sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, o riconosciuto
il diritto all'allocazione prioritaria di cui al comma 18 dello
stesso articolo, per un periodo corrispondente a quello relativo
all'esenzione o al diritto all'allocazione prioritaria ottenuti;
b) ai soggetti richiedenti capacita' di trasporto relativamente
alla quota non esente o non oggetto di diritto di allocazione
prioritaria la capacita' di trasporto e' conferita, anche
contestualmente al conferimenti di cui alla lettera a), per un
periodo non superiore alla durata dell'esenzione o del diritto
all'allocazione prioritaria relativi alla stessa infrastruttura;
c) a tutti gli altri soggetti la capacita' di trasporto e'
conferita in base alle disposizioni che regolano l'accesso alla
capacita' esistente.
2. Nel caso in cui in cui la capacita' di trasporto continua
esistente o in corso di realizzazione al momento delle richieste per
ciascun punto di entrata o di uscita non risulti interamente
disponibile per soddisfare l'intera richiesta impegnativa di'
capacita', l'impresa maggiore di trasporto conferisce la capacita' ai
soggetti di cui alla lettera c) per le durate previste dalle
disposizioni che regolano l'accesso alla capacita' esistente, anche
contestualmente ai conferimenti di cui al comma 1, lettera a).
3. Nel caso di terminali di rigassificazione la capacita' di
trasporto al corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei
gasdotti e' conferita per la capacita' complessiva richiesta ai sensi
dell'art. 3, comma 7, e per un periodo corrispondenti all'esenzione
concessa, al soggetto che gestira' il terminale; le ulteriori
capacita' di trasporto realizzate ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lettera a) sono successivamente conferite al soggetto che gestira' il
terminale, in relazione agli ulteriori impegni contrattuali da esso
sottoscritti con gli utenti del servizio di rigassificazione, secondo
modalita' stabilite dall'Autorita'.
4. Nel caso di interconnettori la capacita' di trasporto al
corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti e'
conferita ai soggetti importatori che usufruiscono dell'esenzione,
per una capacita' e per un periodo corrispondenti all'esenzione
concessa, e, nel caso di richiesta relativa ad un punto di uscita, in
base alla richiesta stessa; nei confronti degli altri soggetti la
capacita' e' conferita secondo i criteri di attribuzione della quota
residua di cui all'art. 6, comma 5.
5. Nel caso di nuove infrastrutture internazionali di
interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea, la
capacita' di trasporto al corrispondente punto di entrata della rete
nazionale dei gasdotti e' conferita ai soggetti importatori che hanno
ottenuto il diritto all'allocazione prioritaria per una capacita' e
un periodo corrispondenti all'allocazione prioritaria ottenuta, e,
nel caso di richiesta relativa ad un punto di uscita, in base alla
richiesta stessa; nei confronti degli altri soggetti la capacita' e'
conferita secondo i criteri di attribuzione della quota residua di
cui all'art. 6, comma 1, salvo diversi accordi governativi
sottoscritti con gli Stati interessati ai sensi dell'art. 30 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Art. 5.
Realizzazione della nuova capacita' di trasporto
1. Le imprese di trasporto che gestiscono la rete nazionale dei
gasdotti realizzano una nuova capacita' di trasporto in misura
sufficiente a soddisfare la capacita' relativa ai contratti di
trasporto complessivamente sottoscritti per ciascun punto di entrata
o di uscita interessato ai sensi dell'art. 4, con le seguenti
capacita':
a) nel caso di terminali di rigassificazione, una capacita'
comunque non inferiore a quella massima giornaliera di
rigassificazione come risultante dal progetto di cui all'art. 2,
comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 11 aprile 2006, nel
caso in cui il soggetto che realizza il terminale, anche a seguito
della procedura pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non
abbia sottoscritto un contratto di trasporto per tale capacita'
massima;
b) nel caso di interconnettori, una capacita' di trasporto
comunque non inferiore alla portata massima giornaliera
dell'infrastruttura, come risultante dal progetto di cui all'art. 2,
comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 11 aprile 2006;
c) nel caso di infrastrutture di interconnessione internazionale
con Stati non appartenenti all'Unione europea, una capacita' di
trasporto comunque non inferiore alla capacita' complessivamente
conferita, aumentata del 5%.
2. L'Autorita' stabilisce le modalita' di remunerazione della
eventuale capacita' addizionale realizzata di cui al comma i ove essa
non sia richiesta e conferita nell'ambito dei processi di
conferimento annuali e pluriennali.
3. L'Autorita' stabilisce le modalita' con cui il soggetto che
gestisce il terminale di rigassificazione alloca agli utenti del
servizio di rigassificazione la capacita' totale di trasporto
realizzata di cui al comma 1, lettera a).
4. Qualora l'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle
richieste di capacita', sentite le altre imprese di trasporto
interessate, determini di realizzare un piano di potenziamento o di
modifica della rete di trasporto di carattere piu' generale rispetto
alla soluzione tecnica minima per garantire le capacita' di trasporto
richieste, al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni
complessive di sicurezza, efficienza e sviluppo del sistema di
trasporto nazionale o internazionale, ne da' preventiva comunicazione
al Ministero e all'Autorita'.
5. Il Ministero, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art. 1, comma 24, della
legge n. 239/2004, verifica la conformita' del piano di cui al
comma 4 agli indirizzi emanati per lo sviluppo delle reti di
trasporto di gas naturale e ne da' comunicazione alle imprese
interessate e all'Autorita', ai fini dei provvedimenti in materia di
tariffe di trasporto.
Art. 6.
Criteri per il conferimento delle capacita' non oggetto di esenzione
o di allocazione prioritaria
1. La quota residua delle capacita' di rigassificazione dei nuovi
terminali di rigassificazione di cui all'art. 1, comma 17, della
legge n. 239/2004 e delle nuove capacita' di trasporto ai punti di
ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18 dello
stesso art. 1, nonche' dei loro potenziamenti, e' conferita, con
riferimento al periodo di durata dell'esenzione o del diritto di
allocazione prioritaria, ai richiedenti, inclusi i soggetti che
usufruiscono di detta esenzione o diritto di aliocazione prioritaria,
secondo procedure definite dall'Autorita' in base ai criteri di
efficienza, economicita' e sicurezza del sistema del gas riportati
nei commi successivi.
2. Una quota non inferiore al 75% della capacita' residua di cui al
comma 1 e' conferita prioritariamente ai soggetti che si impegnano a
stipulare contratti di durata compresa tra 5 e 10 anni, in base alle
seguenti priorita', nell'ordine:
a) clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino per
autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia
elettrica;
b) soggetti che si impegnano ad offrire una quota almeno del 20%
del volume di gas da importare nell'ambito del mercato regolamentato
delle capacita' e del gas, di cui all'art. 13 della deliberazione n.
137/2002 e secondo le modalita' di cui all'art. 1 della deliberazione
n. 22/04 dell'Autorita', secondo condizioni trasparenti e non
discriminatorie, definite dall'Autorita'. In caso di congestione, la
capacita' e' conferita prioritariamente ai soggetti che si impegnano
ad offrire il maggiore volume di gas presso lo stesso mercato
regolamentato;
c) soggetti che importano da Stati diversi da quelli dai quali
erano in corso importazioni pluriennali alla data di entrata in
vigore della legge n. 239/2004;
d) soggetti titolari, al momento della richiesta, di una
capacita' complessiva conferita ai punti di entrata della rete
nazionale dei gasdotti, esclusi i punti di connessione agli
stoccaggi, inferiore a una percentuale del totale delle capacita'
conferite agli stessi punti stabilita dall'Autorita' e comunque in
misura non superiore al 25%.
3. In caso di congestione nelle richieste di cui alle
lettere a), c) e d) del comma 2 si procede al conferimento,
all'interno della fascia di priorita' nella quale si e' verificata la
congestione, in base alle seguenti priorita' nel caso di gasdotti:
a) maggiori volumi previsti dal contratto di approvvigionamento;
b) inizio dell'importazione piu' prossimo al conferimento
e nel caso di terminali di rigassificazione:
c) maggiori volumi in discarica sulla base del volume totale del
contratto pluriennale;
d) inizio del servizio di rigassificazione piu' prossimo al
conferimento;
e) minore durata complessiva del servizio di rigassificazione;
f) minor numero di discariche.
4. La quota della capacita' residua non assegnata in base ai
criteri di cui al comma 2 e' conferita ai soggetti che si impegnano a
stipulare contratti di durata non superiore a 5 anni, secondo
procedure definite dall'Autorita' in base a priorita' analoghe a
quelle riportate ai commi 2 e 3.
5. La quota residua delle capacita' di trasporto degli
interconnettori non soggetta ad esenzione nonche' delle
corrispondenti nuove capacita' realizzate ai punti di ingresso della
rete nazionale dei gasdotti sono allocate ai richiedenti, inclusi i
soggetti che usufruiscono dell'esenzione, in base a criteri di
efficienza, economicita' e sicurezza del sistema del gas, secondo
condizioni e procedure definite dall'Autorita', in accordo con la
corrispondente autorita' di regolazione dello Stato membro
interessato, in applicazione di accordi stabiliti con lo stesso
Stato.
Art. 7.
Garanzie finanziarie
Le imprese di trasporto interessate, sulla base dei seguenti
criteri e di quelli stabiliti dall'Autorita', determinano l'entita'
per:
a) la cauzione relativa alla richiesta di avvio del procedimento
di cui all'art. 2, e alle ulteriori richieste di capacita' presentate
nel corso del procedimento, commisurata alla capacita' giornaliera
richiesta, e comunque non superiore a 100.000 euro, da restituire ai
soggetti che sottoscrivono la richiesta impegnativa di conferimento;
b) le garanzie finanziarie relative alla richiesta impegnativa di
conferimento della capacita' e alla sottoscrizione del contratto di
trasporto, e le relative penali in caso di mancata sottoscrizione
dello stesso, nei casi di cui all'art. 4, comma 1, in misura non
superiore al 200% di quelle stabilite per i contratti di trasporto
pluriennali relativi a capacita' di trasporto esistente, in funzione
della durata del contratto di trasporto;
c) le garanzie finanziarie relative alla richiesta impegnativa di
conferimento della nuova capacita' da realizzare, nei casi di cui
all'art. 4, comma 2, costituite da una garanzia bancaria a prima
richiesta, per un ammontare non superiore al 20% del massimo
corrispettivo annuo di capacita' richiesto, calcolato come stabilito
all'art. 3, comma 5, lettera d), a copertura delle obbligazioni
derivanti dai conferimento, da restituire al richiedente alla firma
del contratto di trasporto, nonche' la penale in caso di mancata
sottoscrizione del contratto di trasporto, non superiore al 20% del
massimo corrispettivo annuo di capacita' richiesto, ridotta
proporzionalmente in caso di sottoscrizione di impegni di capacita'
inferiori a quelli richiesti;
d) le garanzie finanziarie relative alla sottoscrizione del
contratto di trasporto, nei casi di cui all'art. 4, comma 2,
costituite da:
i) garanzia bancaria a prima richiesta, per un ammontare non
superiore al massimo corrispettivo annuo di capacita' richiesto,
calcolato come stabilito all'art. 3, comma 5, lettera d), da ridurre
in misura non superiore al 200% di quella prevista per i contratti di
trasporto relativi alla capacita' esistente, a decorrere da un tempo
non superiore a due anni dall'inizio del servizio di trasporto;
ii) garanzia bancaria a prima richiesta, in misura
corrispondente a quella prevista per i contratti di trasporto
relativi alle capacita' esistenti, a copertura delle obbligazioni
derivanti dall'erogazione del servizio;
2. Nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione
del contratto e la data di messa a disposizione della capacita' di
trasporto richiesta, indicato dall'impresa maggiore di trasporto, di
cui all'art. 3, comma 5, lettera c), sia superiore a due anni, entro
il 50% ditale periodo il richiedente puo' chiedere alle imprese di
trasporto interessate la modifica o la risoluzione del contratto di
trasporto.
3. Le imprese di trasporto interessate, sulla base di criteri
stabiliti dall'Autorita', determinano l'entita' della penale da
applicare nei casi di risoluzione del contratto di trasporto entro i
tempi stabiliti al comma 2, in misura crescente in modo proporzionale
al tempo trascorso tra la sottoscrizione del contratto e la data di
risoluzione, con un massimo non superiore a 500.000 euro per milione
di Smc/g di capacita' richiesta, nel caso di risoluzione alla data
del 50% del tempo indicato al comma 2.
4. L'Autorita' determina le penali, a carico delle imprese di
trasporto interessate, derivanti dagli eventuali ritardi nella messa
a disposizione della capacita' di trasporto di nuova realizzazione,
non dipendenti da cause di forza maggiore, elencate nel Codice di
rete delle stesse imprese.
5. Nei casi di risoluzione del contratto di trasporto in data
successiva al termine di cui al comma 2, le imprese di trasporto
interessate, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita',
determinano l'entita' dell'importo da corrispondere da parte
dell'utente, in analogia a quella stabilita per i contratti di
trasporto pluriennali relativi a capacita' di trasporto esistente, in
funzione della durata del contratto di trasporto.
Art. 8.
Disposizioni transitorie per nuove infrastrutture gia' autorizzate
1. Per le infrastrutture per le quali il Ministero alla data del
presente decreto ha rilasciato l'esenzione di cui all'art. 1,
comma 17, della legge n. 239/2004, e per le quali sono gia' stati
sottoscritti contratti di allacciamento alla rete di trasporto,
l'impresa maggiore di trasporto, sentite le altre imprese di
trasporto interessate, avvia il procedimento di cui agli artt. 2 e 3
limitatamente ai punti di entrata per i quali e' stato sottoscritto
il contratto di allacciamento, e con tempi ridotti, anche
contestualmente all'avvio della procedura di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a).
2. Nel corso della realizzazione delle capacita' richieste durante
il procedimento di cui al comma 1, e' data priorita' alle richieste
relative alle infrastrutture di cui allo stesso comma 1.
3. Sono fatti salvi i contratti in corso con imprese di trasporto e
rigassificazione relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture
di trasporto o rigassificazione di gas naturale.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, entra in
vigore a decorrere dalla data di prima pubblicazione.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro: Scajola
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato