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Gazzetta Ufficiale N. 109 del 12 Maggio 2006

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 febbraio 2006
Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva, che stabilisce che per il reclutamento del
personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa,
i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da
ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al
capo II della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso
dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle
predette carriere;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia
di Stato, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129,
concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198,
concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' psichica e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli
appartenenti ai predetti ruoli;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa;
Ritenuto di dover disciplinare il reclutamento nella qualifica
iniziale del ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della citata legge
n. 226 del 2004 le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal
Ministro competente di concerto con il Ministro della difesa;
Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure
di selezione per il reclutamento del personale nella qualifica
iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato
da riservare, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n.
226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in
congedo.
2. Il numero dei posti messi annualmente a concorso e' determinato
sulla base della programmazione quinquennale scorrevole dei
reclutamenti di cui al predetto art. 16, comma 1, formulata secondo
il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.
Bando di concorso
1. Il concorso e' indetto, su base nazionale, con decreto del Capo
della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso determinati sulla base
della programmazione prevista dall'art. 16, comma 1, della legge
23 agosto 2004, n. 226;
b) i requisiti per la partecipazione;
c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa
in favore di determinate categorie di concorrenti individuati a norma
dell'art. 1;
d) le categorie di titoli ammessi a valutazione;
e) i documenti prescritti;
f) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di
ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera e);
g) le materie oggetto della prova d'esame;
h) il diario della prova d'esame e la votazione minima da
conseguire, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara'
pubblicato il diario della suddetta prova;
i) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che
garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro;
l) le prove di efficienza fisica, secondo le modalita' e i
programmi, da prevedere rispettivamente per gli uomini e per le
donne;
m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 3.
Possesso dei requisiti
1. I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio del diploma di istruzione secondaria di primo
grado;
d) non aver superato il trentesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento
dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della
qualifica da rivestire.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di Stato nella Polizia di Stato.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai
pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
5. Per difetto di uno o piu' requisiti prescritti, e' disposta, in
qualunque momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato dal
Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4.
Prova d'esame
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per
difetto dei prescritti requisiti di ammissione, sono convocati, nella
sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso
a sostenere la prova d'esame. La convocazione puo' avvenire anche
mediante pubblicazione del calendario della prova d'esame nella
Gazzetta Ufficiale nella data fissata nel bando di concorso.
2. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un
questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a
scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti
informatici o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il
grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di
cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della
scuola media dell'obbligo, nonche' sull'accertamento di un
sufficiente livello di conoscenza della lingua straniera scelta dal
candidato tra quelle indicate nel bando e delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli
standard europei.
3. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
4. La durata della prova e' stabilita dalla stessa commissione
all'atto della predisposizione delle serie di domande da
somministrare.
5. La commissione estrae, di volta in volta, i questionari da
sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.
6. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere
effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando
procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
7. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a sei decimi.
8. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a
qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo'
essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
9. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria
secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dei candidati.

Art. 5.
Prova di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici
ed attitudinali
1. I candidati che abbiano superato la prova d'esame, sono
convocati, in ordine di graduatoria e nel numero stabilito da ciascun
bando di concorso, nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno
preventivamente comunicati, per essere sottoposti alle prove di
efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione
atletica ed agli accertamenti per l'idoneita' fisica, psichica ed
attitudinale. La convocazione puo' avvenire anche mediante
pubblicazione del calendario degli accertamenti nella Gazzetta
Ufficiale nella data fissata dal bando di concorso.
2. I concorrenti che hanno riportato giudizio di idoneita' nelle
prove di efficienza fisica, sono sottoposti ai successivi
accertamenti psico-fisici.
3. A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico
generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione
nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che
la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato.
5. I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti
alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori,
nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, e composta da un funzionario del ruolo dei
dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro
appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei
commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione
professionale di perito selettore attitudinale.
6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Le prove consistono
in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un
colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del
selettore la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio
in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e
sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede
collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui
compete il giudizio di idoneita'.
7. I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di
istituti specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla
commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, tenuto
conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle
qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati - di
volta in volta - con decreto del Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale
per le risorse umane.
8. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le
commissioni di cui ai commi 4 e 5, unico restando il presidente,
possono essere integrante da un numero di componenti e da un
segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in
sottocommissioni.
9. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o
qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
10. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei
requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento
delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo
della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto
del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
e' presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti
della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio,
preferibilmente ove possibile, presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza ed e' composta da:
a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo;
b) due docenti di scuola secondaria superiore;
c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di
concorso;
d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del
settore telematica.
2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo'
essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei
dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia,
con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in
quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che
indice il bando di concorso.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei
commissari o del ruolo direttivo speciale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di
concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

Art. 7.
T i t o l i
1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite
come segue:
a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di
volontario in ferma prefissata di un anno;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu'
lingue straniere, ovvero possesso di certificati o attestati che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;
g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati;
h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
i) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti dall'attestato di servizio
rilasciato dalle competenti Autorita' militari di cui all'art.
14-quater, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni.
3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

Art. 8.
Graduatoria del concorso
1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e'
approvata la graduatoria del concorso sulla base della votazione
riportata nella prova d'esame e del punteggio attribuito ai titoli.
2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato nel
bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con
avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria di
merito la precedenza e' accordata al candidato in possesso dei titoli
preferenziali indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita' e' preferito il candidato piu'
giovane d'eta' ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
5. La graduatoria deve essere trasmessa tempestivamente al
Ministero della difesa, per consentire l'ammissione dei concorrenti
di cui all'art. 9 alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze
armate.

Art. 9.
Immissione dei volontari in ferma prefissata
nella Polizia di Stato
1. Dei concorrenti giudicati idonei ed utilmente collocatisi nella
graduatoria di cui all'art. 8, fatte salve le riserve dei posti
previste dal bando, il 55% e' nominato allievo agente della Polizia
di Stato fermo restando il completamento della ferma prefissata di un
anno, mentre il rimanente 45% viene nominato allievo agente della
Polizia di Stato dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in
qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale.
2. I candidati ammessi alla ferma prefissata quadriennale sono
sottoposti, nell'ultimo semestre della ferma quadriennale, ad una
verifica del mantenimento dei prescritti requisiti psico-fisici,
nonche' di quelli morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 10.
Posti non coperti
1. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente non coperti vengono portati ad incremento di quelli
previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima categoria di
personale.
2. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 11.
R i n v i o
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato, e successive
modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 22 febbraio 2006
Il Ministro dell'interno Pisanu
Il Ministro della difesa Martino

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 114

Allegato 1 (Art. 1)


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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