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Gazzetta Ufficiale N. 112 del 16 Maggio 2006

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2006
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP. (Regolamento n. 2).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, approvativo
del Codice delle Assicurazioni Private;
Vista la legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante Disposizioni per la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Visti l'art. 2, comma 2, l'art. 4, ai sensi dei quali gli enti
pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i
termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza e individuano le relative unita' organizzative
responsabili, nonche' i principi di cui ai Capi I, II, e III della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la necessita' di attuare i citati articoli, determinando i
termini di conclusione e le unita' organizzative responsabili dei
procedimenti di competenza dell'ISVAP;
Vista la delibera assunta dal Consiglio in data 3 maggio 2006;
adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento riguarda i procedimenti per i quali
l'ISVAP ha competenza anche nell'adozione del provvedimento finale
nonche' le fasi, esperite dall'Autorita', di procedimenti per i quali
altre Autorita' o Pubbliche Amministrazioni sono competenti
all'adozione del provvedimento finale. Degli uni e delle altre e'
data indicazione nella Tabella allegata.
2. Per ciascuno dei procedimenti (o fasi) indicati nella Tabella
sono individuati la norma di riferimento, il termine per la
conclusione, stabilito dalla legge o, in assenza di previsione
legislativa, individuato dall'ISVAP e l'unita' organizzativa
responsabile.
3. Per i procedimenti elencati nella lettera A) della Sezione II, e
sotto il n. 5, lettera C) della Sezione II, sono indicate solo le
unita' organizzative responsabili e le relative norme di riferimento.
Per detti procedimenti, ordinariamente avviati d'ufficio, si applica,
quando il termine non sia previsto dalla legge, quello finale di
novanta giorni, previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241/90,
salvo il diverso termine che, in relazione alla specificita' o
complessita' della fattispecie, o al contrario, all'urgenza di
provvedere, l'Autorita' individuera' in via previa di volta in volta.
4. I procedimenti sanzionatori sono gia' oggetto di apposito
Regolamento emanato dall'Autorita' in data 15 marzo 2006, n. 1; per i
procedimenti disciplinari previsti dal Codice delle assicurazioni di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Titolo XVIII,
Capo VIII, sono indicate unicamente le norme di riferimento e
l'unita' organizzativa responsabile, mentre la relativa procedura
sara' disciplinata dall'apposita normativa di attuazione del Codice
stesso.
5. Per i procedimenti volti all'emanazione di regolamenti ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del Codice delle assicurazioni l'unita'
organizzativa responsabile sara' individuata volta per volta.
6. Ove non diversamente disposto da norme legislative e
regolamentari, per i procedimenti di riesame di provvedimenti gia'
emanati valgono gli stessi termini stabiliti per il procedimento
principale.

Art. 2.
Individuazione dell'unita' organizzativa responsabile del
procedimento e responsabile del procedimento
1. L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale e' il Servizio indicato nella
Tabella di cui all'art. 1.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del
procedimento e' il dirigente o il funzionario preposto all'unita'
organizzativa competente alla trattazione della materia alla quale
inerisce il procedimento.
3. Il responsabile del procedimento puo' designare altro dipendente
assegnato all'unita'. In caso di assenza o di temporaneo impedimento
di quest'ultimo, il responsabile del procedimento riassume la
responsabilita' del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad
altro dipendente.
4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni
contemplate dall'art. 6 della legge n. 241/90.

Art. 3.
Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre
dalla data di ricevimento della istanza. La data di ricevimento e'
quella della protocollazione di arrivo all'Autorita'.
2. L'istanza deve essere predisposta nelle forme e nei modi
stabiliti dalla legge e/o da norme regolamentari, deve contenere
tutti gli elementi richiesti per l'adozione del provvedimento finale
ed essere corredata dalla prescritta documentazione.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o irregolare, viene
data comunicazione scritta all'istante con tempestivita', indicando
le cause dell'incompletezza o dell'irregolarita'. In questo caso, il
termine del procedimento decorre ex novo dalla data del completamento
o della regolarizzazione dell'istanza.

Art. 4.
Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dal
primo atto di impulso dell'ISVAP conseguente all'obbligo di
provvedere o, in casi particolari, dal diverso termine indicato nella
Tabella allegata. L'obbligo di provvedere sorge con il completamento
dell'istruttoria tendente ad accertare la sussistenza dei presupposti
di avvio del procedimento.
2. In presenza di atti propulsivi provenienti da altre Autorita' di
vigilanza o da altre amministrazioni pubbliche, il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento da parte dell'ISVAP dell'atto
propulsivo stesso, comprovata dalla data di protocollazione di arrivo
all'Autorita'.

Art. 5.
Sospensione e interruzione dei termini
1. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti che
presuppongono accordi o intese tra l'ISVAP e le corrispondenti
Autorita' estere sono sospesi per il tempo necessario a perfezionare
tali accordi o intese.
2. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti sono,
altresi', sospesi in pendenza del rilascio di pareri obbligatori da
parte di corrispondenti Autorita' estere o di altre Amministrazioni.
3. L'acquisizione di pareri facoltativi richiesti ad altre
Autorita' non comporta la sospensione dei termini stabiliti per la
conclusione dei singoli procedimenti. Nel solo caso di richiesta di
parere facoltativo all'Avvocatura dello Stato ed al Consiglio di
Stato, il responsabile del procedimento ne' da' comunicazione agli
interessati, indicandone la ragione. In pendenza del rilascio del
parere, i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti sono
sospesi. La durata della sospensione non puo' comunque superare i
termini previsti dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990.
4. Nel caso in cui l'Autorita' debba rilasciare parere obbligatorio
ed abbia rappresentato come organo adito la necessita' di ulteriori
elementi istruttori da acquisire presso altre Amministrazioni, il
termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso entro il termine di quindici giorni dall'acquisizione
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di
interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite
per legge o per regolamento.
6. Agli interessati viene comunicata la data dell'interruzione
ovvero quella di inizio e termine della sospensione.

Art. 6.
Comunicazione dell'avvio del procedimento
1. Salvo che sussistano particolari esigenze di celerita' del
procedimento, il responsabile del procedimento da' comunicazione
dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti
ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonche' ai soggetti
individuati o agevolmente individuabili, ai quali il provvedimento
possa arrecare pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale contenente le
indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241/90 e successive
modifiche.
3. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare,
anche prima delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti
cautelari, ove previsti dalla legge.

Art. 7.
Conclusione dei procedimenti
1. I termini riportati nell'allegata Tabella per la conclusione dei
procedimenti si riferiscono all'adozione del provvedimento o
dell'atto finale. Dell'avvenuta adozione viene data comunicazione
agli interessati con le stesse modalita' di cui all'art. 6.

Art. 8.
Preavviso di rigetto
1. Nei procedimenti ad istanza di parte, con esclusione delle
procedure concorsuali, il responsabile del procedimento, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda, invitandolo a fornire eventuali dati o documenti utili
ad evitare il rigetto. Si applica l'art. 10-bis della legge n.
241/90.

Art. 9.
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre
disponibile sul sito Internet dell'Autorita'.

Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il presidente

Allegato

Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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