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Gazzetta Ufficiale N. 113 del 17 Maggio 2006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 settembre 2005
Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base
nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennita'
integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di
riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le
gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente
sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno
precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti
nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non
inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2005, concernente la
rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie
e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive, per gli anni 2002, 2003 e 2004;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
262 del 1° giugno 2005;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2004 rispetto all'anno
2003, calcolata dall'ISTAT, pari al 2 per cento;
Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Decreta:

Art. 1.
La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle
rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate
dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro
superstiti, e' fissata in euro 45.092,29 con effetto dal 1° luglio
2005.

Art. 2.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere
riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e
4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base
per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Il Ministro della salute Storace

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 340


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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