IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente
«Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali» ed in particolare il comma 1,
lettera s), che prevede, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del
relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, un'idonea
copertura finanziaria per la tutela del danno biologico da attuarsi
con adeguamento della tariffa dei premi;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'art. 55, comma, 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144»;
Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della
tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, di approvazione di
«Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico»,
«Tabella dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della
tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, che all'art. 2, rinvia la determinazione
della misura e delle modalita' dell'addizionale sui premi e
contributi, necessarie ai fini della copertura dell'onere
finanziario, ad un successivo decreto ministeriale su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000 concernente «Nuove
tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato,
terziario, altre attivita', e relative modalita' di applicazione»;
Visti il decreto ministeriale 19 maggio 2003 concernente
«Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle
gestioni industria e medici Rx, per gli anni 2000 e 2001, per la
copertura del danno biologico», il decreto ministeriale 24 marzo 2004
concernente «Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi
delle gestioni industria e medici Rx, per l'anno 2002 per la
copertura del danno biologico» e il decreto ministeriale 9 agosto
2005 concernente «Determinazione dell'addizionale sui premi
assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per l'anno 2003
per la copertura del danno biologico»;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
388 del 26 luglio 2005, concernente «Decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, art. 13. Determinazione dell'addizionale sui premi
assicurativi per l'anno 2004 per la copertura degli oneri relativi al
danno biologico delle gestioni industria e medici Rx»;
Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'addizionale
sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per
l'anno 2004.
Decreta:
Per l'anno 2004 l'addizionale sui premi assicurativi, di cui
all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, e' determinata per le gestioni industria e medici Rx nella misura
pari a 0,32% del premio assicurativo dovuto per il medesimo anno
2004.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2006
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 251
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato