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Gazzetta Ufficiale N. 113 del 17 Maggio 2006

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 aprile 2006
Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2005/2006, di cui al regolamento CE n. 1493/99.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e
in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 relativi
all'istituzione di un regime di finanziamento comunitario per la
ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;
Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento CE n.
1493/1999 del Consiglio, che stabilisce l'assegnazione annuale da
parte della Commissione dell'Unione europea a ciascuno Stato membro
di una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che
tengono conto, tra l'altro, anche degli obiettivi di detto regime;
Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31
maggio 2000 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento
CE n. 1493/1999;
Vista la decisione CE C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005 che
fissa una ripartizione finanziaria indicativa tra gli Stati membri,
per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e
della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n.
1493/1999 del Consiglio per la campagna 2005/2006;
Visto il decreto del 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche
agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000, recante le norme di
attuazione dei suddetti regolamenti CE n. 1493/1999 e n. 1227/2000;
Considerato che, in relazione al soddisfacimento dei requisiti
previsti dalla normativa comunitaria, occorre stabilire un'analoga
ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dei 99,744
milioni di euro assegnati all'Italia con la citata decisione CE
C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005;
Considerata l'opportunita' di procedere al riparto di dette risorse
per l'80% sulla base del parametro storico della superficie vitata, a
sua volta distinta in superficie destinata a vini da tavola per il
60% e superficie destinata a VQPRD per il 40%, cosi' come risultante
dall'inventario del potenziale produttivo viticolo aggiornato alla
data del 1° settembre 2002, e per il rimanente 20% sulla base di un
parametro di efficienza calcolato sullo scostamento tra «spese
sostenute» ed «assegnazioni ricevute» nel periodo 2000/2005;
Tenuto conto delle previsioni di spesa formulate dalle regioni e
province autonome e trasmesse alla Commissione europea entro il
10 luglio 2005, ai sensi del citato regolamento CE n. 1227/2000, art.
16, comma 1, lettera d);
Considerato che i costi di ristrutturazione e riconversione dei
vigneti sono estremamente differenziati nell'ambito del territorio
italiano;
Considerata l'opportunita' di consentire alle regioni e alle
province autonome di poter fissare importi differenziati, anche
forfetari, all'interno del territorio di competenza, per permettere
ai produttori di beneficiare di un aiuto che possa corrispondere al
massimo al 50% e al 75% delle spese ammissibili, rispettivamente
nelle regioni fuori obiettivo 1 e nelle regioni appartenenti
all'obiettivo 1;
Considerato che le regioni e le province autonome dovranno tener
conto dei suddetti parametri nell'attuazione delle misure di cui
trattasi;
Considerato necessario assicurare la completa utilizzazione delle
risorse finanziarie e degli ettari assegnati all'Italia con la citata
decisione CE C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005, al fine di evitare
di incorrere nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 5 del citato
regolamento CE n. 1227/2000;
Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere una rimodulazione delle
disponibilita' finanziarie e degli ettari assegnati a ciascuna
regione e provincia autonoma, qualora non vengano raggiunti i livelli
di spesa e di ettari assegnati con il presente provvedimento;
Considerato che, al fine di garantire il pieno utilizzo delle
risorse assegnate all'Italia per la campagna 2005/2006, e' necessario
autorizzare le regioni e province autonome a presentare elenchi di
liquidazione aggiuntivi, nell'ordine del 20% delle rispettive
assegnazioni, a titolo di «overbooking»;
Considerato che l'entita' di detto «overbooking» potra' essere
rivista, qualora se ne ravvisi la necessita' ed in base alle
previsioni di spesa che dovranno essere aggiornate e verificate in
prossimita' della data fissata da AGEA Coordinamento per la
trasmissione dei relativi provvedimenti di liquidazione;
Considerato che la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta 9 febbraio
2006, ha espresso la mancata intesa sullo schema di decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la
ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse
finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti per la campagna 2005-2006, a seguito
dell'avviso contrario espresso dalla Regione siciliana;
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base al quale, a fronte di
un'intesa prevista dalla legge non raggiunta entro trenta giorni
dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con
propria deliberazione motivata;
Considerato che le risorse finanziarie oggetto del regime di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna
2005-2006 devono essere obbligatoriamente utilizzate entro la data
del 30 giugno 2006 e che, pertanto, e' necessario procedere al
riparto dei fondi assegnati;
Considerato che il meccanismo di rimodulazione introdotto con il
presente provvedimento tende a superare i problemi segnalati dalla
Regione siciliana, per quanto concerne l'aggiornamento dei criteri di
riparto dei fondi;
Preso atto di quanto comunicato dalla Regione siciliana con nota
del 13 aprile 2006;
Considerato che il Consiglio dei Ministri nella riunione del
27 aprile 2006, con deliberazione motivata, ha autorizzato l'adozione
del presente provvedimento;
Decreta:

Art. 1.
1. Le risorse finanziarie e gli ettari assegnati all'Italia con
decisione CE C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005 ai fini della
ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del
regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2005/2006,
sulla base delle indicazioni contenute in premessa, sono ripartiti
tra le regioni e le province autonome come riportato in allegato 1.

Art. 2.
1. Qualora, per la campagna 2005/2006, le spese sostenute e da
sostenere e i relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione
e riconversione, in una determinata regione o provincia autonoma, si
discostino dall'ammontare delle risorse finanziarie e degli ettari
assegnati alla stessa regione e provincia autonoma, ai sensi del
presente provvedimento, tali spese ed ettari sono compensati con
quelli di altre regioni e province autonome, proporzionalmente
all'entita' dei fabbisogni manifestati, sulla base delle previsioni
trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali entro e
non oltre il 30 aprile 2005.

Art. 3.
1. Per la sola campagna 2005/2006 e' autorizzata la trasmissione di
elenchi aggiuntivi a titolo di «overbooking» da parte delle regioni e
province autonome, nei limiti del 20% della quota rispettivamente
assegnata, come indicato in allegato 2, nel rispetto delle procedure
che saranno stabilite da AGEA Coordinamento.
2. Qualora se ne ravvisi la necessita', il limite del 20%
pro-regione puo' essere superato, alle condizioni che saranno
stabilite in prossimita' della scadenza fissata da AGEA per la
trasmissione dei relativi elenchi di liquidazione.

Art. 4.
1. Gli elenchi aggiuntivi di cui al precedente art. 3,
eventualmente non liquidabili a causa dell'esaurimento della relativa
disponibilita' finanziaria, a condizione che siano dichiarati
ricevibili da AGEA e dagli altri organismi pagatori, saranno
soddisfatti a valere sulle risorse che saranno messe a disposizione
per l'annualita' 2007, prima di procedere al riparto ordinario delle
stesse.

Art. 5.
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto 27 luglio 2000,
l'AGEA e gli altri Organismi pagatori emanano le opportune modalita'
di presentazione degli elenchi di liquidazione da parte delle regioni
e province autonome e comunicano al Ministero delle politiche
agricole e forestali gli importi effettivamente liquidati, unitamente
ai previsti dati di monitoraggio fisico e procedurale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro: Alemanno

Allegati


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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