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Gazzetta Ufficiale N. 113 del 17 Maggio 2006

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 27 aprile 2006, n.948
Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Ulteriori modifiche ed integrazioni alle circolari n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle confederazioni artigiane

Le circolari n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del
25 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni disciplinano le
modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488
rispettivamente al settore turistico-alberghiero ed al settore del
commercio. Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione
della norma agevolativa, si ravvisa l'esigenza di apportare alle
predette circolari alcune modifiche ed integrazioni, come gia'
peraltro avvenuto con l'emanazione della circolare n. 980814 del
7 marzo 2006 relativamente alle agevolazioni previste per il settore
industria, allo scopo di migliorare l'efficacia e la tempestivita'
dei controlli finali che correntemente si effettuano sui programmi di
investimento agevolati, consentendo alle imprese interessate di
predisporre per tempo la documentazione occorrente.
Alle circolari n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del
25 gennaio 2001 sono quindi apportate le modifiche e le integrazioni
di seguito indicate.
Con riferimento al punto 3.10 di entrambe le circolari sopra
richiamate.
Il penultimo periodo («La dichiarazione di cui .... .... l'elenco
di cui sopra») e' sostituito dai seguenti: «La dichiarazione di cui
si tratta deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale
incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni,
nonche' allegata alla documentazione finale di spesa di cui al
successivo punto 8, accludendo alla stessa dichiarazione l'elenco di
cui sopra. All'atto della presentazione della documentazione finale,
l'elenco dovra' essere integrato con l'indicazione del costo di
ciascun bene in esso indicato.».
L'ultimo periodo («La mancata .... delle agevolazioni») e'
sostituito dal seguente: «La mancata o incompleta tenuta di dette
scritture da' luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di
ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle
agevolazioni».
Dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «L'impresa
deve inoltre acquisire e conservare la documentazione utile a
comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti
e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui al
successivo punto 7 e della rendicontazione di spesa di cui al
successivo punto 8 (ad esempio, certificati di origine dei
macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione,
documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformita' di cui
alla Direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, ecc.). Tale
documentazione deve essere esibita dall'impresa su richiesta del
personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle
ispezioni, nonche' allegata in copia alla documentazione finale di
spesa di cui al successivo punto 8. La mancata o incompleta
esibizione di detta documentazione da' luogo a contestazione
all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale
o parziale delle agevolazioni».
Con riferimento al punto 7.5 di entrambe le circolari sopra
richiamate.
Dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Nei casi
di cui al successivo punto 7.6, la banca concessionaria, prima di
procedere all'erogazione parziale dell'ultima quota del contributo,
effettua accertamenti, secondo le modalita' ed i criteri indicati
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, anche sullo stato di funzionamento del programma
agevolato e sull'esistenza presso l'unita' produttiva dei beni
oggetto della documentazione finale di spesa, cosi' come dichiarati
dall'impresa. Per l'erogazione parziale di detta ultima quota il
termine di quindici giorni sopra indicato e' aumentato a
quarantacinque giorni».
Con riferimento al punto 8.2 di entrambe le circolari sopra
richiamate.
Dopo le parole «e dopo aver effettuato il pagamento delle relative
spese» sono aggiunte le seguenti: «nonche' aver avviato l'attivita'
agevolata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione finale
di spesa,».
Dopo le parole «comprovante l'effettuazione delle spese stesse»
sono aggiunte le seguenti: «corredata della documentazione di cui al
precedente punto 3.10 e delle dichiarazioni di cui al successivo
punto 8.4».
Con riferimento al punto 8.3 di entrambe le circolari sopra
richiamate.
Dopo le parole «ne comprovino l'avvenuto pagamento.». Sono aggiunte
le seguenti: «Per tutti i titoli di spesa di importo imponibile pari
almeno a Euro 50.000 dovra' essere trasmessa la documentazione
bancaria che ne comprovi l'avvenuto pagamento, fermo restando
l'obbligo a carico dell'impresa di produrre la medesima
documentazione anche per gli altri titoli di spesa su richiesta del
personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle
ispezioni.».
Con riferimento al punto 8.4 di entrambe le circolari sopra
richiamate.
Dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Alla documentazione
di spesa devono essere inoltre allegati la dichiarazione con
l'apposito elenco previsti al precedente punto 3.10, nonche' copia
della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di
cui al medesimo punto 3.10.».
Con riferimento al punto 8.5 di entrambe le circolari sopra
richiamate.
Dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i programmi la
cui spesa ammessa risulta almeno pari a tre miliardi di lire ovvero a
1.549.370,70 euro dovranno essere trasmessi al Ministero anche
l'elenco e la dichiarazione previsti al precedente punto 3.10,
nonche' copia della documentazione attestante il requisito di nuovo
di fabbrica di cui al medesimo punto 3.10.».
Con riferimento al punto 8.6 della circolare n. 900516 del
13 dicembre 2000.
Dopo le parole «apposite commissioni» sono aggiunte le seguenti:
«allo scopo di accertare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a
campione, dei beni riportati nell'elenco di cui al precedente punto
3.10, la tipologia dell'iniziativa realizzata, lo stato di attivita'
dell'unita' locale, gli obiettivi conseguiti con il programma
agevolato, con particolare riferimento a quelli produttivi,
occupazionali e di impatto ambientale, il rispetto delle norme
urbanistiche e di quelle per la tutela dell'ambiente mediante
l'acquisizione di idonea documentazione, nonche' le condizioni di
ammissibilita' dei singoli titoli di spesa, cosi' come proposta dalla
banca concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed
ai divieti, limitazioni e condizioni di cui all'art. 4 del
regolamento, al precedente punto 3.8 e ad altre direttive all'uopo
emanate dal Ministero.».
Con riferimento al punto 8.6 della circolare n. 900047 del
25 gennaio 2001.
Dopo le parole «apposite commissioni» sono aggiunte le seguenti:
«allo scopo di accertare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a
campione, dei beni riportati nell'elenco di cui al precedente punto
3.10, la tipologia dell'iniziativa realizzata, lo stato di attivita'
dell'unita' locale, gli obiettivi conseguiti con il programma
agevolato, con particolare riferimento a quelli produttivi,
occupazionali e di impatto ambientale, il rispetto delle norme
urbanistiche e di quelle per la tutela dell'ambiente mediante
l'acquisizione di idonea documentazione, nonche' le condizioni di
ammissibilita' dei singoli titoli di spesa, cosi' come proposta dalla
banca concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed
ai divieti, limitazioni e condizioni di cui all'art. 4 del
regolamento, al precedente punto 3.9 e ad altre direttive all'uopo
emanate dal Ministero.».
Con riferimento all'allegato n. 4a della circolare n. 900516 del
13 dicembre 2000 e all'allegato n. 9a della circolare n. 900047 del
25 gennaio 2001.
Dopo le parole «beni maggiormente rilevanti» sono aggiunte le
parole «, e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia
almeno pari a Euro 10.000,00,».
Con riferimento agli allegati numeri 24, 25, 26 e 27 della
circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 ed agli allegati numeri 30,
31, 32 e 33 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001.
Dopo le parole «allo stato nuovi di fabbrica» sono aggiunte le
seguenti: «cosi' come peraltro documentato, e che quelli maggiormente
rilevanti, e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia
almeno pari a Euro 10.000,00, sono singolarmente identificabili
attraverso l'elenco e la dichiarazione di cui al punto 3.10 della
circolare esplicativa».
Con riferimento agli allegati numeri 26 e 27 della circolare n.
900516 del 13 dicembre 2000 ed agli allegati numeri 32 e 33 della
circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001.
A conclusione della dichiarazione, prima della data e della
sottoscrizione, e' aggiunto il seguente alinea «- che l'impianto e'
in perfetto stato di funzionamento.».
Le modifiche e le integrazioni anzidette hanno efficacia per tutte
le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente
circolare, risultino gia' agevolate in via provvisoria e per le quali
le imprese non abbiano ancora prodotto alle banche concessionarie la
documentazione finale di spesa di cui all'art. 9 del decreto
ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed
integrazioni, fermo restando l'obbligo per tutte le imprese di
consentire al Ministero e/o alla banca concessionaria, ai sensi
dell'art. 11 dello stesso decreto ministeriale, ogni accertamento che
gli organismi preposti alle verifiche ritengano necessario.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro delle attivita' produttive Scajola


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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