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Gazzetta Ufficiale N. 113 del 17 Maggio 2006

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 10 maggio 2006
Modalita' operative di registrazione telematica degli atti giudiziari ed approvazione delle relative specifiche tecniche.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Visto l'art. 73 dello stesso decreto concernente la procedura per
la registrazione degli atti giudiziari ed in particolare il comma 2
che ha previsto la trasmissione dei relativi documenti secondo le
regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, ed in particolare gli articoli 10, comma 1
lettera c), 13, comma 3 e 67 commi 1 e 4-bis;
Visti l'art. 15, comma 2, e l'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 concernente la delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed altri enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le
disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
Visto l'art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, concernente il pagamento dei tributi e delle altre entrate con
mezzi diversi dal contante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante la disciplina sull'uso
di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia
di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, con cui sono
state rese operative, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo
n. 300 del 1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale
20 marzo 2001;
Considerata la necessita' di disciplinare la procedura che
consente la trasmissione per via telematica degli atti giudiziari
soggetti ad imposta di registro, ai fini della registrazione;

Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «servizio telematico»: il sistema informatico di connessione
che consente alle Amministrazioni giudiziaria e finanziaria di poter
reciprocamente trasmettere e ricevere dati e documenti relativi agli
atti giudiziari, ai fini della registrazione;
b) «modello informatico»: l'insieme dei dati, ivi compresi il
testo, concernenti le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari
soggetti ad imposta di registro, nonche' le altre informazioni
necessarie per eseguirne la registrazione;
c) «adempimento»: la registrazione degli atti giudiziari
individuati dall'art. 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
d) «allegati»: altri atti o documenti assunti a base degli atti
giudiziari, da assoggettare all'imposta di registro;
e) «utenti»: i funzionari addetti agli uffici
dell'amministrazione giudiziaria, che adempiono a quanto previsto
dall'art. 10, lettera c) del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
f) «file»: l'archivio elettronico predisposto e trasmesso
periodicamente dal Ministero della giustizia all'Agenzia delle
entrate, contenente i modelli informatici relativi ad uno o piu' atti
giudiziari, ai fini della registrazione.

Art. 2.
Approvazione del modello informatico e delle regole di trasmissione
1. E' approvato il modello informatico descritto dalle specifiche
tecniche di cui all'allegato 1.
2. Sono approvate le regole tecniche per la trasmissione degli
atti giudiziari riportate nell'allegato 2.
3. Entrambi gli allegati di cui ai commi 1 e 2 possono essere
modificati, successivamente alla pubblicazione del presente
provvedimento, sulla base di protocolli d'intesa tra le
amministrazioni interessate.

Art. 3.
Registrazione telematica degli atti giudiziari
1. In osservanza dell'obbligo previsto dall'art. 10, comma 1,
lettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, gli utenti richiedono la registrazione degli
atti giudiziari mediante invio per via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il termine previsto dall'art. 13, commi 1 e 3, del
predetto testo unico dell'imposta di registro, del modello
informatico unitamente agli eventuali allegati individuati dagli
utenti medesimi.
2. Il testo degli eventuali documenti assunti a base degli atti
giudiziari, diversi dagli allegati trasmessi con il modello
informatico, sono inviati agli uffici dell'Agenzia delle entrate, su
richiesta di questi ultimi.
3. I documenti di cui al comma 2 possono, ove possibile, essere
inviati per via telematica o consultati a distanza.

Art. 4.
Controlli di trasmissione
1. La trasmissione si considera non effettuata qualora il file
cui si riferisce risulti non elaborabile, in quanto non conforme alle
regole tecniche di cui all'allegato 2.
2. La trasmissione si considera non effettuata relativamente al
singolo atto, qualora questo risulti gia' trasmesso o le informazioni
in esso contenute non rispondano ai requisiti riportati nelle
specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

Art. 5.
Ricevute di trasmissione dei file
1. L'Agenzia delle entrate attesta l'esito dell'invio dei file
contenenti i dati per l'esecuzione dell'adempimento, mediante
apposita comunicazione resa disponibile agli utenti per via
telematica, nella quale sono indicati:
a) l'identificativo del file inviato dagli utenti,
b) il numero di protocollo attribuito al file dal sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate,
c) la data e l'ora di ricezione del file,
d) il numero degli atti contenuti nel file.
2. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, l'Agenzia delle
entrate comunica il rifiuto del file.

Art. 6.
Adempimenti connessi alla registrazione
1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a liquidare le
imposte e a eseguire la registrazione degli atti giudiziari, rende
noto per via telematica, entro il termine di cui all'art. 16,
comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, l'ammontare delle imposte dovute, ai fini del pagamento
delle stesse.
2. Gli uffici giudiziari, ad esclusione dei casi previsti
dall'art. 54, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, trasmettono alle parti costituite l'avviso di
deposito del provvedimento e, ove pervenuti per via telematica entro
il termine indicato al comma 1, l'ammontare delle imposte dovute e
gli eventuali estremi necessari per eseguire il relativo pagamento,
cosi' come indicati dall'Agenzia delle entrate.
3. I dati della liquidazione delle imposte sono resi noti anche
mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate e
il loro inserimento nel registro di cancelleria, reso disponibile per
via telematica nelle forme previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2000, n. 123.
4. Rimangono salvi gli altri obblighi previsti dalla normativa
vigente in capo agli uffici di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.
Esecuzione della registrazione per via telematica
1. L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha eseguito la
registrazione, rende disponibile per via telematica agli utenti
un'attestazione che tiene luogo delle annotazioni di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, contenente l'identificativo attribuito all'atto dal Ministero
della giustizia, nonche' il numero di protocollo e gli estremi di
registrazione attribuiti all'atto dal sistema informativo
dell'Agenzia delle entrate.
2. In esecuzione della disposizione di cui all'art. 73, comma 1,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la comunicazione agli utenti
dei dati di cui al comma 1 e' effettuata entro dieci giorni:
a) dall'accettazione del modello informatico, nei casi di
imposta prenotata a debito, a norma dell'art. 59 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) dal pagamento, negli altri casi.
3. Gli utenti annotano in calce o a margine dell'originale
dell'atto in possesso del loro ufficio la data, il numero di
registrazione, la somma dovuta e versata indicati nell'attestazione
di cui al comma 1. L'annotazione dell'avvenuta registrazione deve
essere apposta anche sugli eventuali allegati.

Art. 8.
Disposizioni di attuazione e graduale attivazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, a
decorrere dal 1° giugno 2006, limitatamente ai decreti ingiuntivi
esecutivi senza allegati ovvero con allegati gia' registrati, con
esclusione dei decreti ingiuntivi soggetti ad imposta sul valore
aggiunto, emessi a partire dalla suddetta data dai Tribunali di
Bologna e Genova.
2. A decorrere dal 1° settembre 2006 le disposizioni contenute
nel presente decreto si applicano alle sentenze di rigetto
dell'appello, soggette a tassazione fissa, e ai decreti ingiuntivi
esecutivi senza allegati ovvero con allegati gia' registrati, con
esclusione dei decreti ingiuntivi soggetti ad imposta sul valore
aggiunto, emessi dalla predetta data rispettivamente dalla Corte
d'appello di Roma e dal Tribunale di Roma.
3. Nei casi di malfunzionamento del sistema telematico che
impediscano il rispetto dei termini fissati per gli adempimenti da
assolvere, gli utenti, in deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2,
richiedono la registrazione degli atti giudiziari secondo le
previgenti modalita'. Detti malfunzionamenti devono essere
certificati e tempestivamente comunicati dalla competente struttura
centrale del Ministero della giustizia all'Agenzia delle entrate, o
viceversa, in relazione alla pertinenza del malfunzionamento occorso.
4. Con successivi decreti dirigenziali, l'Agenzia delle entrate,
di concerto con il Ministero della giustizia e con le altre
amministrazioni eventualmente interessate, dispone la progressiva
estensione delle modalita' di registrazione, oggetto del presente
decreto alle restanti tipologie di atti giudiziari e per ulteriori
aree geografiche.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate
Ferrara
Il Direttore generale della giustizia civile
del Ministero della giustizia
Papa

Allegati

Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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