IL CAPO DIPARTIMENTO per la sanita' pubblica veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche o
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11
marzo 1974, n. 101;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;
Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990
relativa a talune spese del settore veterinario;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n.
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e
distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante
obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico
delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo
della direttiva 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali
veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione
immunologica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al
riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma
dell'art. l, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva
91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce
misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei
prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario,
sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute;
Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo
approvvigionamento delle quantita' necessarie di vaccini o antigeni,
occorre stabilire le quantita' di vaccini e antigeni che dovranno
essere prodotte dagli istituti zooprofilattici sperimentali
incaricati;
Decreta:
Art. 1.
Le regioni e province autonome, in conformita' alle disposizioni di
cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prowedono
all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli
interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie
infettive e diffusive degli animali con i fondi alle medesime
assegnati sul Fondo sanitario nazionale - cap. 2700 del Ministero del
tesoro - esercizio finanziario 2006.
A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art.
2, le regioni e province autonome, nei casi in cui sia necessario
ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti
zooprofilattici sperimentali, possono provvedere alla stipula di
contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi
necessarie e i tempi di consegna delle stesse.
Art. 2.
Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute
costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di
vaccino.
L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di
antigeni grava sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della
salute per l'anno 2006.
Art. 3.
Le modalita' di produzione, di conservazione e di eventuale
trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti nonche' i prezzi di
cessione per unita' di prodotto sono specificati negli articoli che
seguono.
Art. 4.
E' incaricato della produzione di vaccino contro la peste suina
classica l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle
Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 203.000
dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di
acquisto stipulato dal Ministero della salute.
Detto quantitativo di vaccino verra' ottenuto trasformando 203.000
dosi di antigene virale gia' acquistato dal Ministero della salute
nel 2005.
Il prezzo di trasformazione dell'antigene in vaccino e' fissato in
0,12 euro per dose oltre IVA.
Art. 5.
E' incaricato della produzione di antigene virale per ottenere in
tempi brevi vaccino contro la peste suina classica l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in
Perugia, per un numero complessivo di 147.000 dosi che dovranno
essere pronte alle date indicate nel relativo contratto di acquisto
stipulato dal Ministero della salute.
Il prezzo di cessione del prodotto e' fissato in 0,18 euro per dose
oltre IVA.
Art. 6.
L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche,
produttore dell'antigene e del vaccino contro la peste suina classica
di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i
controlli di efficacia, di innocuita' e di sterilita' nonche' il
confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti
deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto
ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e
distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante
obbligatoria degli animali.
Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di
eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di
cui si renda necessario l'approvvigionamento, sara' cura del
Ministero della salute impartire all'istituto produttore le
necessarie disposizioni.
Art. 7.
I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli
articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 febbraio 2006
Il capo Dipartimento: Marabelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 284
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato