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Gazzetta Ufficiale N. 113 del 17 Maggio 2006

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 maggio 2006
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, contenenti idrazide maleica, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL CAPO DIPARTIMENTO per la sanita' pubblica veterinaria la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di
attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di recepimento della
direttiva 2003/31/CE della Commisione dell'11 aprile 2003, relativo
all'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;
Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003 che
indica il 31 dicembre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della
sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato
decreto 20 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla
commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria
dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di
iscrizione della sostanza attiva stessa;
Considerato altresi' che le imprese titolari delle autorizzazioni
dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto
dovranno presentare un fascicolo conforme ai requisiti di cui
all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 entro il
30 giugno 2006, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto
20 giugno 2003, pena la revoca dell'autorizzazione;
Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 dicembre
2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva idrazide
maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato fatto salvi gli
adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto
20 giugno 2003;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
Decreta:

Art. 1.
1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente
decreto, contenenti la sostanza attiva idrazide maleica, sono
ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2013, data di
scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4,
del citato decreto 20 giugno 2003, in applicazione dei principi
uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

Il capo Dipartimento: Marabelli

Allegato


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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