All'A.G.E.A ROMA:
- Area Coordinamento
- Area Organismo Pagatore
Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana -
(CONFAGRICOLTURA)
Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti (COLDIRETTI)
Alla Confederazione Italiana
Agricoltori - C.I.A.
Alla Confederazione Produttori
Agricoli - COPAGRI
Alla FAGRI - ROMA
All'UNIONZUCCHERO
Societa' SFIR
Gruppo SADAM Zuccherifici
CO.PRO.B./ITALIA ZUCCHERI
Allo Zuccherificio del Molise
A.N.B. Associazione Nazionale
Bieticoltori
C.N.B. Consorzio Nazionale
Bieticoltori
A.B.I. Associazione Bieticoltori
Italiani
A.B.M. Associazione Bieticoltori
Marsicani
CONS.MA.CA. Consorzio Marchigiano
Coop. Agricole
Allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni
comunitarie contenute nell'art. 9 del regolamento(CE) n. 493/2006
della Commissione del 27 marzo 2006, l'Amministrazione ritiene utile
precisare quanto segue:
1. Le imprese saccarifere che hanno stipulato contratti di
coltivazione con i coltivatori di barbabietole da zucchero, seminate
anteriormente al 1° gennaio 2006, trasmettono, entro il 25 maggio
2006, al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione
generale delle politiche agricole - POLAGR VIII, la seguente
documentazione:
a) l'elenco dei contratti di coltivazione stipulati con i
coltivatori per le barbabietole seminate anteriormente al 1° gennaio
2006, per ciascuno degli stabilimenti ove verranno trasformate tali
bietole;
b) l'elenco dei contratti di coltivazione stipulati con i
coltivatori per le barbabietole seminate a partire dal 1° gennaio
2006, relativi ai soli stabilimenti di cui al punto a).
Gli elenchi sopraindicati devono indicare, per ciascun produttore,
le quantita' contratte, le superfici interessate e le rispettive
particelle catastali.
Gli elenchi devono essere trasmessi su carta e su supporto
magnetico.
2. Le imprese interessate alla lavorazione delle barbabietole da
zucchero seminate anteriormente al 1° gennaio 2006, sono tenute ad
istituire apposita contabilita' tenuta in un unico registro vidimato
da autorita' riconosciute.
3. Le imprese interessate alla lavorazione delle barbabietole da
zucchero seminate anteriormente al 1° gennaio 2006, sono tenute a
comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali la data
di inizio delle relative lavorazioni, con almeno quindici giorni di
anticipo.
Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994
e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998,
la presente circolare non e' soggetta al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ne' alla
registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Roma, 12 maggio 2006
Il direttore generale delle politiche agricole Catania
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato