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Gazzetta Ufficiale N. 114 del 18 Maggio 2006

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, per il biennio economico 2004-2005.

In data 9 maggio 2006, alle ore 11, presso la sede dell'ARAN, ha
avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona del presidente consigliere Raffaele Perna e le
seguenti:

Organizzazioni sindacali                    |Confederazioni sindacali
   ---------------------------------------------------------------------
   CGIL FP (firmato)....                       |  CGIL (firmato)....
   ---------------------------------------------------------------------
   CISL FPS (firmato)....                      |  CISL (firmato)....
   ---------------------------------------------------------------------
   UIL FPL (firmato)....                       |  UIL (firmato)....
   ---------------------------------------------------------------------
   Coordinamento sindacale autonomo            |
   (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael,   |
   Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal,  |
   Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel (firmato)....      |  CISAL (firmato)....
   ---------------------------------------------------------------------
   DICCAP - Dipartimento enti locali camere di |
   commercio - polizia municipale              |
   (Snalcc-Fenal-Sulpm) (firmato)....          |  CONFSAL (firmato)....

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico
2004-2005.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO
DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 1°
GENNAIO 2004/31 DICEMBRE 2005

Titolo I
PARTE ECONOMICA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza
1. Il presente Contratto collettivo si applica al personale
dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle
autonomie locali, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, in servizio alla data del 1°
gennaio 2004 o assunto successivamente.
2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo dal
1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del
trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo,
restano in vigore le disposizioni dei precedenti C.C.N.L.
Capo II
Il trattamento economico
Art. 2.
Stipendi tabellari
1. Lo stipendio tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo
delle diverse categorie, come definito nella tabella A allegata al
C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, e' incrementato degli importi mensili
lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A, allegata al
presente contratto, con le decorrenze ivi previste.
2. A seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, gli
importi annui dello stipendio tabellare iniziale e di sviluppo del
sistema di classificazione sono rideterminati a regime, con
decorrenza dal 31 dicembre 2005, secondo le indicazioni delle
allegate tabelle B e C.
3. Sono confermati: la tredicesima mensilita', secondo la
disciplina dell'art. 3 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, con le
modifiche introdotte dall'art. 43 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, e
dell'art. 5 del presente C.C.N.L., la retribuzione individuale di
anzianita', ove acquisita, nonche' gli altri eventuali assegni
personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compreso
quello previsto dall'art. 29, comma 4, del C.C.N.L. del 22 gennaio
2004.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal
servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente
contratto di parte economica, relativa al biennio 2004-2005, gli
incrementi di cui all'art. 2, comma 1, e all'allegata tabella A hanno
effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella
tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di
quiescenza; agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio,
dell'indennita' sostitutiva del preavviso, del TFR nonche' di quella
prevista dall'art. 2122 del codice civile (indennita' in caso di
decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del C.C.N.L. del 1° aprile
1999 e del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, gli incrementi dei valori
delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di
classificazione previsti nell'art. 2, comma 1, e nella allegata
tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.
Art. 4.
Incrementi delle risorse decentrate
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale
ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal
31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse
decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio
2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari
dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
2. In aggiunta alle disponibilita' derivanti dal comma 1, gli
enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3,
incrementano dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006 le
risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22
gennaio 2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali,
calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:
a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa
del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;
b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora
il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore
al 25%.
3. In aggiunta alle disponibilita' derivanti dal comma 1, i
comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del
decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora il rapporto tra spesa
del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39%, a
decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006,
incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del
C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 fino ad un massimo dello 0,7% del monte
salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
4. Le Camere di commercio, qualora il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere
dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le
risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22
gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari
dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta
a tale aumento, le Camere di commercio incrementano, con decorrenza
dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, le risorse
decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio
2004 nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali,
calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:
a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa
del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 34% ed il 26%;
b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora
il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore
al 26%.
5. Le regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e
spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al
35%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006,
incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del
C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5%
del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla
dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le regioni, qualora il
rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della
spesa sanitaria sia uguale o inferiore al 35%, incrementano, con
decorrenza dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, le
risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, fino ad un massimo
dello 0,7% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa
alla dirigenza.
6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei
commi precedenti, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere per
l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31,
comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo massimo
corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa
capacita' di spesa. Con il C.C.N.L. relativo al quadriennio 2006-2009
saranno individuati specifici parametri finanziari anche per gli enti
del presente comma.
7. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano
applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente
deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
8. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi
precedenti per l'incremento delle risorse decentrate e' effettuata
con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo
all'anno 2005.
Art. 5.
Tredicesima mensilita'
1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilita'
nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.
2. L'importo della tredicesima mensilita' e' pari alla
retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2,
lettera c) del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, come sostituito
dall'art. 10 del presente C.C.N.L., spettante al lavoratore nel mese
di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. Il diritto alla tredicesima mensilita' matura per 365esimi in
proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa e'
corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal
primo gennaio dello stesso anno.
4. Ai fini del computo dell'ammontare della tredicesima
mensilita', sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione
lavorativa, tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di
giustificata assenza dal lavoro per le quali e' prevista comunque la
corresponsione della retribuzione in misura intera o ridotta.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore
all'anno e nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la
tredicesima mensilita' e' dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti
sono i giorni di servizio prestato ed e' calcolata con riferimento
alla retribuzione di cui al comma 2 spettante al lavoratore
nell'ultimo mese di servizio.
6. Per il personale titolare di posizione organizzativa, ai sensi
dell'art. 8 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 e dell'art. 10 del
C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, nel caso di conferimento di incarico in
corso d'anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del
rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della
determinazione dell'importo della tredicesima mensilita' spettante,
ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione,
si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla
effettiva durata dell'incarico.
7. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi
dell'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, trova applicazione la
medesima disciplina prevista nel comma 2.
8. I ratei giornalieri della tredicesima non spettano per i
periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o
in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del
trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal
servizio per motivi disciplinari.
9. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la
tutela della maternita', trovano applicazione le regole stabilite nel
decreto legislativo n. 151/2001; i ratei giornalieri della
tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di
congedo per malattia del figlio per i quali e' prevista la
corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina
dell'art. 17, commi 5 e 6, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.
10. Per i periodi temporali di assenza che comportino la
riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima
mensilita', relativo ai medesimi periodi, e' ridotto nella stessa
proporzione della riduzione del trattamento economico.
11. La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non
lavorativi, a seguito di articolazione della prestazione lavorativa
su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini della
maturazione della tredicesima mensilita' nei casi in cui ricadano
all'interno dei periodi di assenza per i quali viene esclusa la
computabilita', ai sensi del comma 8.
12. La presente disciplina trova applicazione a far data dal 31
dicembre 2006; da tale data sono disapplicate le disposizioni
dell'art. 3 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, con le modifiche
introdotte dall'art. 43 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.
Art. 6.
Personale incaricato di posizioni organizzative
1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 32, comma 40,
del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del
2003, sono altresi' destinate ad incrementare, anche ad integrazione
del limite percentuale massimo stabilito dall'art. 10, comma 3, del
C.C.N.L. del 31 marzo 1999, la retribuzione di risultato del
personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per
materia che partecipi a progetti finalizzati, da svolgere oltre
l'orario di lavoro ordinario, relativi all'attivita' istruttoria
connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.
Art. 7.
Compensi per particolari responsabilita'
1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. del 1°
aprile 1999 e' sostituita dalla seguente:
«f) compensare in misura non superiore a Euro 2500 annui lordi:
l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilita' da parte del personale delle categorie B e C quando
non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11,
comma 3, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999; le specifiche
responsabilita' affidate al personale della categoria D, che non
risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni
organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del
C.C.N.L. del 31 marzo 1999. La contrattazione decentrata stabilisce
le modalita' di verifica del permanere delle condizioni che hanno
determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente
lettera.».
2. E' disapplicata, dalla data di sottoscrizione definitiva del
presente contratto collettivo, la disciplina dell'art. 36, comma 1,
del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.
Art. 8.
Disposizioni per il personale delle categorie A e B
1. E' confermata per il personale che viene assunto in profili
della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione
economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione
verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione
economica orizzontale, di cui all'art. 5 del C.C.N.L. del 31 marzo
1999, l'indennita' di Euro 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4,
comma 3, del C.C.N.L. del 16 luglio 1996.
Titolo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 9.
Disposizioni in materia di inquadramento economico del personale
1. In caso di passaggio tra categorie nonche' di acquisizione di
uno dei profili di cui all'art. 3, comma 7, del C.C.N.L. del 31 marzo
1999, ai sensi dell'art. 4 del medesimo C.C.N.L. del 31 marzo 1999,
al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale
previsto per la nuova categoria o profilo. Qualora il trattamento
economico in godimento, acquisito per effetto della progressione
economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare
iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la
differenza assorbibile nella successiva progressione economica.
2. L'importo dell'assegno personale di cui al comma 1, fino al
suo completo riassorbimento, e' ricompreso nella nozione di
retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lettera b) del C.C.N.L. del
14 settembre 2000, come sostituito dall'art. 10 del presente C.C.N.L.
3. La disciplina del comma 2 trova applicazione solo per i
passaggi tra categoria e l'acquisizione di uno dei profili di cui
all'art. 3, comma 7, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 intervenuti
successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente C.C.N.L.;
dalla medesima data e' disapplicata la disciplina dell'art. 15,
comma 2, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999.
Art. 10.
Nozione di retribuzione
1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente, salvo quelle voci
del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione
decentrata integrativa prevede diverse modalita' temporali di
erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti
del comparto regioni-autonomie locali e' definita come segue:
a) retribuzione mensile che e' costituita dal valore economico
mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1, B1,
C1, D1) nonche' per le altre posizioni d'accesso previste nelle
categorie B e D (B3 e D3) e dall'indennita' integrativa speciale,
conglobata ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. del 22
gennaio 2004;
b) retribuzione base mensile che e' costituita dal valore della
retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi
economici derivanti dalla progressione economica nella categoria,
dagli assegni personali non riassorbibili di cui all'art. 29,
comma 4, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 nonche' dagli altri assegni
personali, riassorbibili, di cui all'art. 9, comma 1.
c) retribuzione individuale mensile che e' costituita dalla
retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b), dalla
retribuzione individuale di anzianita', dalla retribuzione di
posizione nonche' da altri eventuali assegni personali a carattere
continuativo e non riassorbibile;
d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che e'
costituita dall'importo della retribuzione individuale per 12
mensilita' cui si aggiunge il rateo della 13ª mensilita' nonche'
l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennita'
contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento, ivi
compresa l'indennita' di comparto di cui all'art. 33 del C.C.N.L. del
22 gennaio 2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di
rimborso spese o a titolo di indennizzo nonche' quelle pagate per
trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente
retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto,
ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, si procede al
conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la
corrispondente retribuzione mensile per 26.
5. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di
riposo di cui all'art. 18, comma 6 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, il
trattamento economico e' lo stesso previsto per i giorni di ferie.
6. La presente disciplina sostituisce, a seguito della
sottoscrizione definitiva del C.C.N.L., quella dell'art. 52 del
C.C.N.L. del 14 settembre 2000. Tutti i richiami alle previsioni
dell'art. 52 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 contenuti nelle
vigenti disposizioni contrattuali devono intendersi riferiti ai
corrispondenti commi e lettere del presente articolo.
Art. 11.
Incarico di vice-segretario
1. Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario,
secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per
diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti
in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario
comunale e provinciale titolare della relativa funzione.
2. La percentuale di 1\over 3 dello stipendio in godimento del
segretario, prevista dall'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del
1980, costituisce l'importo massimo che puo' essere erogato dall'ente
a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere
finanziario per l'ente medesimo; tale limite e' sempre unico a
prescindere dal numero dei soggetti beneficiari.
3. La percentuale di 1\over 3 dello stipendio, di cui all'art.
41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, deve essere individuata in
relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento
allo stipendio teorico annuale del vice segretario.
4. Il vice segretario e' unico ed e' l'unico legittimato a
sostituire il segretario nel rogito degli atti, laddove quest'ultimo
sia assente o impedito.
Art. 12.
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennita' sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono
fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a
cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a
dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianita' di servizio oltre
dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al
comma 1 sono ridotti alla meta'.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo
giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei termini di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta a corrispondere all'altra
parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di
trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da
questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni
dirette al recupero del credito.
5. E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di
risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso,
sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non puo' avvenire durante il
periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si da'
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita' a tutti
gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione
corrisponde agli aventi diritto l'indennita' sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del codice civile
nonche' una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non
goduti.
9. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi
computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lettera c);
l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della
tredicesima mensilita' maturato, in conformita' alla disciplina
dell'art. 5; l'indennita' di comparto, di cui all'art. 33 del
C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; le altre voci retributive gia'
considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di
fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del C.C.N.L. del 14
settembre 2000.
10. La presente disciplina sostituisce, a seguito della
sottoscrizione definitiva del presente C.C.N.L., quella dell'art. 39
del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, come sostituito dall'art. 7 del
C.C.N.L. del 13 maggio 1996, che dalla medesima data e' disapplicato.
Art. 13.
Disposizioni in materia di buoni pasto
1. Nell'ambito della complessiva disciplina degli articoli 45 e
46 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, gli enti individuano, in sede
di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e
limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di
garantire il regolare svolgimento delle attivita' e la continuita'
dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilita' di introdurre
modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico
riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile,
all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla
attivita' delle biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono
pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di
durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa,
che potra' essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun
turno di lavoro.
Art. 14.
Norma programmatica
1. Con la stipulazione del prossimo C.C.N.L. relativo al
quadriennio normativo 2006-2009, gli oneri connessi alla retribuzione
di posizione e di risultato delle posizioni organizzative degli enti
dotati di personale con qualifica dirigenziale sono posti a carico
del bilancio degli enti stessi; con il medesimo C.C.N.L. sara'
disciplinata l'attuazione della presente norma.

Tabella A
INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE
(Valori in euro da corrispondere per tredici mensilita)

 |                   |Dal 1° febbraio    |Dal 31 dicembre
   Categoria|Dal 1° gennaio 2004|2005               |2005
   ---------------------------------------------------------------------
   D6       |45,35              |58,43              |17,03
   ---------------------------------------------------------------------
   D5       |39,89              |51,39              |14,98
   ---------------------------------------------------------------------
   D4       |39,89              |51,39              |14,98
   ---------------------------------------------------------------------
   D3       |39,89              |51,39              |14,98
   ---------------------------------------------------------------------
   D2       |35,63              |45,90              |13,38
   ---------------------------------------------------------------------
   D1       |35,63              |45,90              |13,38
   ---------------------------------------------------------------------
   C5       |36,37              |46,85              |13,65
   ---------------------------------------------------------------------
   C4       |34,79              |44,82              |13,06
   ---------------------------------------------------------------------
   C3       |34,79              |44,82              |13,06
   ---------------------------------------------------------------------
   C2       |33,79              |43,53              |12,68
   ---------------------------------------------------------------------
   C1       |33,79              |43,53              |12,68
   ---------------------------------------------------------------------
   B7       |34,32              |44,22              |12,89
   ---------------------------------------------------------------------
   B6       |30,87              |39,77              |11,59
   ---------------------------------------------------------------------
   B5       |30,87              |39,77              |11,59
   ---------------------------------------------------------------------
   B4       |30,87              |39,77              |11,59
   ---------------------------------------------------------------------
   B3       |30,87              |39,77              |11,59
   ---------------------------------------------------------------------
   B2       |29,13              |37,52              |10,93
   ---------------------------------------------------------------------
   B1       |29,13              |37,52              |10,93
   ---------------------------------------------------------------------
   A5       |29,43              |37,91              |11,05
   ---------------------------------------------------------------------
   A4       |28,02              |36,10              |10,52
   ---------------------------------------------------------------------
   A3       |28,02              |36,10              |10,52
   ---------------------------------------------------------------------
   A2       |27,35              |35,23              |10,27
   ---------------------------------------------------------------------
   A1       |27,35              |35,23              |10,27
 Tabella B
   NUOVA  RETRIBUZIONE  TABELLARE  .ce02;  (Valori  in  euro  per dodici
   mensilita' cui si aggiunge la tredicesima mensilita)
 |                   |Dal 1° febbraio    |Dal 31 dicembre
   Categoria|Dal 1° gennaio 2004|2005               |2005
   ---------------------------------------------------------------------
   D6       |25.082,80          |25.783,96          |25.988,32
   ---------------------------------------------------------------------
   D5       |23.622,82          |24.239,50          |24.419,26
   ---------------------------------------------------------------------
   D4       |22.489,72          |23.106,40          |23.286,16
   ---------------------------------------------------------------------
   D3       |21.450,10          |22.066,78          |22.246,54
   ---------------------------------------------------------------------
   D2       |19.596,53          |20.147,33          |20.307,89
   ---------------------------------------------------------------------
   D1       |18.559,35          |19.110,15          |19.270,71
   ---------------------------------------------------------------------
   C5       |19.262,52          |19.824,72          |19.988,52
   ---------------------------------------------------------------------
   C4       |18.558,35          |19.096,19          |19.252,91
   ---------------------------------------------------------------------
   C3       |17.910,86          |18.448,70          |18.605,42
   ---------------------------------------------------------------------
   C2       |17.392,94          |17.915,30          |18.067,46
   ---------------------------------------------------------------------
   C1       |16.929,23          |17.451,59          |17.603,75
   ---------------------------------------------------------------------
   B7       |17.325,88          |17.856,52          |18.011,20
   ---------------------------------------------------------------------
   B6       |16.883,26          |17.360,50          |17.499,58
   ---------------------------------------------------------------------
   B5       |16.548,47          |17.025,71          |17.164,79
   ---------------------------------------------------------------------
   B4       |16.236,29          |16.713,53          |16.852,61
   ---------------------------------------------------------------------
   B3       |15.969,60          |16.446,84          |16.585,92
   ---------------------------------------------------------------------
   B2       |15.395,01          |15.845,25          |15.976,41
   ---------------------------------------------------------------------
   B1       |15.108,11          |15.558,35          |15.689,51
   ---------------------------------------------------------------------
   A5       |15.456,93          |15.911,85          |16.044,45
   ---------------------------------------------------------------------
   A4       |15.129,42          |15.562,62          |15.688,86
   ---------------------------------------------------------------------
   A3       |14.829,72          |15.262,92          |15.389,16
   ---------------------------------------------------------------------
   A2       |14.533,55          |14.956,31          |15.079,55
   ---------------------------------------------------------------------
   A1       |14.314,17          |14.736,93          |14.860,17

Tabella C

Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti dichiarano che gli incrementi delle risorse decentrate
derivanti dalla corretta applicazione dell'art. 32, comma 2 e
comma 7, in relazione alle finalita' da quest'ultimo stabilite, del
C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 sono confermati e restano
definitivamente acquisiti nelle disponibilita' per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttivita'.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti congiuntamente dichiarano che, ai fini della valutazione
della sussistenza dei parametri di cui all'art. 4, non sono valutate
le spese del personale ex LSU stabilizzato presso gli enti del
comparto, con contratto a termine o con contratto a tempo
indeterminato, solo per la parte corrispondente ai contributi a tal
fine previsti dalla vigente legislazione statale e regionale e fino a
che questi siano erogati.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti prendono atto della circostanza che l'ampia formulazione
dell'art. 1, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 consente di
ricomprendere nel suo ambito applicativo tutti i processi di
trasformazione e riforma delle IPAB, anche quelli comportanti una
trasformazione giuridica in senso privatistico della natura delle
stesse.
Dichiarazione congiunta n. 4
Con riferimento alla disciplina dell'art. 2, comma 1, le parti
concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale
riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni
di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura piu'
elevata rispetto all'importo attribuito dal presente C.C.N.L. al
personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso
dall'esterno (B3, D3) e' finanziato con le risorse nazionali del
C.C.N.L. medesimo e, quindi, e' anch'esso a carico dei bilanci degli
enti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Il DICCAP (SNALCC, FENAL, SULPM) sottoscrive il contratto delle
regioni e delle autonomie locali, biennio 2004-2005, anche se
considera anacronistica la struttura del comparto stesso che va
rivista alla luce del diverso rilievo costituzionale/istituzionale
degli enti.
Si sottolinea in particolare la diversita' di funzione tra il
personale amministrativo degli enti territoriali, le funzioni del
personale della polizia locale sempre piu' complesse e trasversali
alle esigenze di piu' enti.
Non si puo' infine dimenticare la vocazione di servizio
all'economia dei dipendenti delle camere di commercio e di tutti
quegli enti del sistema camerale che versano oggi in una situazione
di massima sperequazione, una vera giungla retributiva, pur svolgendo
le medesime funzioni e percependo il proprio trattamento economico
dalla stessa fonte, il bilancio camerale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La chiusura del biennio economico 2004-2005 per l'ennesima volta
non ha affrontato il tema dell'indennita' dovuta al personale delle
camere di commercio che, unico nella storia dell'impiego pubblico e
privato, ha visto ridotto il proprio trattamento economico del 16% a
fronte di un conclamato e vantato (da parte degli enti) marcato
aumento della produttivita'.
La sperequazione retributiva colpisce soprattutto i nuovi
assunti, che non si puo' dimenticare, costituiscono il futuro degli
enti.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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