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Gazzetta Ufficiale N. 114 del 18 Maggio 2006

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 marzo 2006
Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2006, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12,
che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in
particolare l'art. 45, comma 3;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;
Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in
particolare, l'art. 1, comma 1;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante
«Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il
triennio 2005-2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
31 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 2004;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente:
«Regolamento recante modalita' e criteri di attribuzione del
contributo previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»;
Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite
e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il
gioco del Lotto, Enalotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Totip,
lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto
del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle
emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
Visto il «Codice di autoregolamentazione TV e minori» approvato
dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il
5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni
firmatarie il 29 novembre 2002;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in
materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 41,
comma 9;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente
«Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti
televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e
integrazioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il
testo unico della radiotelevisione;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006), ed, in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;
Decreta:

Art. 1.
1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del
decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente:
«Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti
televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni», di
seguito indicato come «regolamento», a favore delle emittenti
televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, per l'anno 2006, deve essere inviata, in
duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo
raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente bando, al comitato regionale per le
comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al Comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data
apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede
della tempestivita' dell'invio. Ciascuna emittente puo' presentare la
domanda:
1) per la regione o la provincia autonoma nella quale e' ubicata
la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;
2) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la
medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento,
raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di
quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma
irradiata. In questo caso l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di
provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino
televisivo, specificando, altresi', se la copertura e' totale o
parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di
provincia, della provincia o del comune, servite. In entrambi i casi
di cui ai citati punti 1) e 2), l'emittente, qualora non sia a
carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non
inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per il solo
punto 2) almeno un dipendente.
2. La domanda deve contenere a pena di esclusione dalla
graduatoria:
a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente
richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio
rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli
obblighi contabile cui essa e' tenuta ai sensi della normativa
vigente;
c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del
richiedente;
d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per
l'anno 2005 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di
ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole
all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze
alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680,
come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1997, n. 269, costituisce, in ogni caso condizione per l'erogazione
totale del contributo;
e) la dichiarazione di adesione al «Codice di
autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita
di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del Lotto,
Enalotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Totip, lotterie e
giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del
sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle
emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002 e al
«Codic di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV»
approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo
il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle
associazioni firmatarie il 29 novembre 2002.
3. Nella domanda devono essere indicati gli elementi, previsti
dall'art. 4 del regolamento, che si intendono sottoporre a
valutazione; la domanda e' corredata da idonea documentazione atta a
comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere
comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite
dichiarazioni ai sensi del decreto Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, devono essere indicati:
a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2003-2005,
intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4,
ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti
la domanda per piu' regioni o province autonome deve essere indicata
la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di
ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia
autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile in quanto
l'emittente televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente
sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente
stessa dovra' essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di
domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione
servita in tali regioni o province autonome;
b) il personale dipendente, per singola emittente, applicato allo
svolgimento dell'attivita' televisiva, in riferimento all'anno 2005,
suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lettera b) del
regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu'
regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del
personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attivita'
televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma.
4. La domanda deve, altresi', contenere:
a) la dichiarazione di essere in regola con il versamento dei
contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a),
del regolamento;
b) la dichiarazione e di non essere assoggettata a procedura
concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b),
del regolamento;
c) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del
canone di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del
regolamento;
d) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere
televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d), del regolamento;
e) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate alla
societa' titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico
relativo al pagamento del contributo.
5. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una
attivita', anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver
instaurato il regime di separazione contabile; nel caso il
richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del
contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno
schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento
con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di
separazione contabile.
6. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto
dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, il Comitato regionale per le comunicazioni
e, ove non costituito, il Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni -
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di
radiodiffusione, di seguito denominato «Ministero», non oltre
quindici giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande
per l'ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda
presentata da ciascuna emittente.
7. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i
comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo
aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare
del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a
comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al
Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche. Le graduatorie
devono indicare analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento
di valutazione di cui all'art. 4 del regolamento, attribuiti secondo
quanto indicato nella tabella A allegata al regolamento. Non e'
consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che ricadano
nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto
salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a
carattere comunitario.
8. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i
casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c),
del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun
ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il
contributo e' erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti
aventi titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle
emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del
trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unita' superiore,
secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento.
9. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti
risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del comma 7 e' erogato
un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al
quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno
2006.
10. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non
costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro
i sessanta giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie
di cui al comma 7, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455,
sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate
in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1,
lettere a) e b), del regolamento, ove le medesime non siano state
corredate, all'atto della domanda, dalla documentazione di cui
all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del regolamento. I medesimi
organi sono, altresi', tenuti a disporre le verifiche previste dal
citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.
11. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e
secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.
12. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della Radiotelevisione i
provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei
contributi e per l'esclusione dagli stessi previsti dall'art. 2,
commi 2 e 3, del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorita' per
le Garanzie nelle comunicazioni per violazione dell'art. 4, comma 1,
lettera b), nonche' dall'art. 34, commi 1 e 2, del sopracitato
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, anziche' quelli in
precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13
dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Il presente atto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il Ministro: Landolfi

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 45


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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