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Gazzetta Ufficiale N. 115 del 19 Maggio 2006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2006
Criteri e modalita' per la determinazione del contributo a favore degli enti ex legge n. 40/1987, erogato ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge n. 40 del 14 febbraio 1987, recante norme per la
copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati
gestori di attivita' formative;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, relativo a
criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti
dalla predetta legge n. 40/1987;
Visto l'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini,
nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi
all'esercizio di deleghe legislative» che prevede la determinazione -
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - dei
criteri e delle modalita' di destinazione al finanziamento degli
interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40;
Considerato che nel punto 2 dell'art. 20-bis della legge
23 febbraio 2006, n. 51 sono confluite le risorse del contributo di
cui all'art. 80, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, avente
una diversa finalita' rispetto a quello della legge n. 40/1987:
Decreta:


Art. 1.
Enti beneficiari
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede agli
enti privati a carattere nazionale che svolgono attivita' di
promozione e coordinamento delle proprie sedi formative e orientative
operanti nel sistema di istruzione e formazione professionale, di
formazione superiore e di formazione continua dei lavoratori, in
riferimento alle competenze dello Stato, ai sensi dell'art. 2,
comma c) e h) della legge 28 marzo 2003, n. 53, ai sensi dell'art. 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'art. 17 della legge
24 giugno 1997, n. 196, contributi per le spese generali non coperte
da finanziamento pubblici relativi:
a) alla formazione inerente ai percorsi di cui ai decreti
legislativi n. 76 del 15 aprile 2005 e n. 226 del 17 ottobre 2005;
b) all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla
formazione post-diploma ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257;
c) alla formazione continua dei lavoratori di cui alla legge n.
236/1993, decreto legislativo 112/1998 e all'art. 118 della legge n.
388/2000.
2. Possono usufruire dei predetti contributi gli enti privati che
siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della stessa
legge nonche' svolgano attivita' di formazione professionale come
parte del sistema di istruzione pubblica, pari almeno al 60% in
termini finanziari, della complessiva attivita' dell'ente.

Art. 2.
Termine di presentazione delle richieste
1. Per l'anno 2006, in deroga al termine del 15 febbraio di ogni
anno stabilito dall'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51,
le richieste di contributo andranno presentate entro e non oltre
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Con successiva comunicazione della direzione generale competente
verranno individuate le modalita' per la richiesta di contributo.

Art. 3.
Ripartizione del contributo
1. Per l'anno 2006 il contributo erogabile a ciascun ente
beneficiario, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti
di cui all'art. 1, verra' determinato attraverso due modalita' di
calcolo:
a) Per i soli enti che risultano beneficiari nel triennio
2003-2005 di uno o piu' contributi ai sensi della legge n. 40/1987 i
parametri indicati nell'art. 3 del decreto ministeriale 125/1987
verranno desunti dai valori medi ottenuti nel suddetto triennio. Il
livello di classificazione all'art. 2 sara' quello prevalente nel
triennio, in caso di parita' sara' assegnato quello del contributo
piu' recente.
b) Per gli enti non compresi nel precedente punto a) l'entita'
del contributo verra' determinata a seguito dell'applicazione dei
criteri e modalita' stabiliti dal decreto ministeriale 125/1987.
c) La disponibilita' annuale viene ripartita per ciascun ente
secondo la quota di assegnazione derivante dall'applicazione dei
punti a) e b) e nei limiti della richiesta formulata ai sensi
dell'art. 2.
d) Eventuali economie che dovessero crearsi in base alle
modalita' di ripartizione di cui sopra saranno erogate in misura
proporzionale alla quota di assegnazione tra i soggetti aventi
diritto.

Art. 4.
Costi ammissibili
1. Sono ammissibili le seguenti tipologie dei costi:
a) Tutte le spese di gestione e funzionamento della sede centrale
come elencate nella circolare UCOFPL/VI/1231 del 16 aprile 1997.
b) Spese sostenute per il commissariamento delle strutture
territoriali, qualora rimangano a carico dell'ente nazionale,
comunque, relative alle spese generali della struttura.
c) T.F.R. come accantonamento figurativo di bilancio con
decorrenza esercizio 2006.
d) Spese legali qualora non relative a procedure di contenzioso
verso amministrazioni pubbliche nonche' controversie individuali di
lavoro tanto subordinato quanto autonomo.
2. In presenza di attivita' diverse da quelle di cui all'art. 1
l'Ente deve prevedere ed attuare un sistema di contabilita' analitica
e separata.

Art. 5.
Limite temporale dei costi ammissibili
1. In considerazione di quanto indicato in premessa al presente
decreto per l'anno 2006 il limite temporale dei costi ammissibili
decorre dall'esercizio finanziario 2002 ed include i costi relativi
all'esercizio finanziario 2006.

Art. 6.
Comitato di pilotaggio
1. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
sentito il coordinamento Stato Regioni, e' istituito il comitato di
pilotaggio. presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e composto da due rappresentanti del MLPS oltre il
Presidente, due rappresentanti del MIUR, due rappresentanti delle
Regioni e due rappresentanti designati dagli enti beneficiari.
2. Il Comitato indica annualmente le azioni finalizzate al
miglioramento qualitativo del sistema formativo che saranno
finanziate dagli enti destinatari del contributo ai sensi del
presente decreto, nella misura del 5% dell'ammontare del
finanziamento ottenuto.
3. Con riferimento al precedente comma, gli enti nazionali
destinatari dei contributi sono tenuti ad inviare al Comitato di
pilotaggio una relazione annuale contenente il monitoraggio del
risultato qualitativo degli interventi realizzati.

Art. 7.
Modalita' di erogazione
1. Con separato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilita' dell'anno 2006
e sulla base delle richieste presentate dagli enti interessati, a
ripanire il predetto contributo secondo i criteri e le modalita' di
cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 8.
Disposizioni transitorie
1. Le modalita' ed i criteri individuati nel presente decreto ai
sensi dell'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono
riferiti esclusivamente all'anno 2006.
2. Per i successivi esercizi finanziari, per l'individuazione dei
criteri e delle modalita' di erogazione del contributo si provvedera'
con nuovo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
da emanarsi entro il 31 dicembre 2006.

Art. 9.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto
valgono le disposizioni di cui alla legge n. 40/1987 al decreto
ministeriale 125/1987 e successive disposizioni.
2. Gli interventi finanziari saranno erogati nel rispetto delle
norme del trattato CE, nonche' dei regolamenti comunitari numeri 68 e
69/2001.

Art. 10.
Efficacia e pubblicazione
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia
dalla data di pubblicazione.
Roma, 18 aprile 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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