Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 115 del 19 Maggio 2006

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 12 maggio 2006
Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale.
Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento
della qualita' del servizio;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale
e' stata recepita nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE;
Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi
postali della Comunita';
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha
trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva 2002/39/CE;
Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre
2003, n. 384, in base al quale l'Autorita' di regolamentazione del
settore postale determina nella misura massima, sentito il Nucleo di
consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'
(N.A.R.S.) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, le
tariffe dei servizi riservati tenuto conto dei costi del servizio e
del recupero di efficienza, nonche' fissa i prezzi delle prestazioni
rientranti nel servizio universale, in coerenza con la struttura
tariffaria dei servizi riservati;
Visto, altresi', il comma 3-bis del menzionato art. 13, in base al
quale il fornitore del servizio universale e' tenuto ad applicare
eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate
in regime di trasparenza e non discriminazione, tenuto conto dei
costi evitati;
Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina la notifica
degli atti giudiziari a mezzo posta, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 24 maggio 1999,
che ha istituito il servizio «corriere prioritario»;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 aprile 2000,
recante «Conferma della concessione del servizio postale universale
alla societa' Poste Italiane S.p.A.»;
Vista la deliberazione del Ministero delle comunicazioni
22 novembre 2001, relativa alla spedizione di pubblicita' diretta per
corrispondenza, di invii promozionali, di stampe e libri per
l'estero;
Vista la deliberazione del Ministero delle comunicazioni
23 dicembre 2003, recante «Nuove tariffe dei servizi postali
riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno
e per l'estero relativi alla corrispondenza»;
Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministro
delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e la Societa' per azioni Poste Italiane;
Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77, recante
«Linee guida per la regolazione del settore postale», che prevede,
tra l'altro, che la manovra tariffaria, il contratto di programma ed
il piano d'impresa abbiano la medesima cadenza triennale;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 29 dicembre
2005, recante «Ambito della riserva postale per il mantenimento del
servizio universale»;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 febbraio
2006, recante, «Disposizioni in merito alla fornitura del servizio di
posta elettronica ibrida»;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 13 marzo 2006,
recante, «Indici di qualita' del servizio postale universale, periodo
2006-2008»;
Vista la proposta di revisione tariffaria presentata da Poste
Italiane S.p.A. in data 6 dicembre 2005, con la quale, in
applicazione del metodo del price cap previsto nelle sopra richiamate
Linee guida, vengono proposti adeguamenti tariffari relativamente ai
servizi di cui alla deliberazione del 23 dicembre 2003, al fine di
conseguire, mediante una rimodulazione della propria offerta, una
parziale copertura dei costi di erogazione del servizio ed una
riduzione dell'onere improprio derivante dagli obblighi di servizio
universale che rimane a carico del bilancio della societa';
Visto il parere del N.A.R.S. reso nella seduta dell'8 maggio 2006;
Visto il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni reso
nell'adunanza dell'11 maggio 2006;
Ritenuto, concordemente a quanto evidenziato dal NARS nel gia'
menzionato parere, che nell'ambito della corrispondenza commerciale
rientra anche la posta elettronica ibrida che conseguentemente viene
meno quale prodotto specifico come regolato dal decreto del Ministro
delle comunicazioni 17 febbraio 2006;
Verificata la coerenza del nuovo assetto tariffario cosi' delineato
con l'applicazione del price cap di cui alla menzionata deliberazione
CIPE 29 settembre 2003, n. 77:
Decreta:

Art. 1.
Invii di corrispondenza massiva
1. Sono «invii di corrispondenza massiva» gli invii di
corrispondenza non raccomandata e non rientranti nell'ambito di
applicazione della deliberazione del Ministero delle comunicazioni
22 novembre 2001, consegnati in grandi quantita' al fornitore del
servizio postale universale presso i punti di accesso individuati
dallo stesso fornitore;
2. Sono «invii omologati di corrispondenza massiva» gli invii di
corrispondenza di cui al comma precedente che abbiano superato la
procedura di omologazione di cui alle condizioni tecniche attuative
previste all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente decreto;
3. Per la spedizione nel territorio nazionale di quantitativi
prestabiliti di invii non omologati di corrispondenza massiva si
applicano le tariffe e i prezzi differenziati in relazione al peso
unitario, al formato e all'area di destinazione, secondo quanto
specificato nell'allegato 1, tabella a).
4. Alle spedizioni di invii omologati di corrispondenza massiva si
applicano le tariffe e i prezzi differenziati in relazione al peso
unitario degli invii, al formato e all'area di destinazione riportate
in allegato 1, tabella b).
5. In relazione alla destinazione le tariffe e i prezzi si
distinguono per aree geografiche come individuate dalla legge
3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia
e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge
8 giugno 1990, n. 142» in:
a) area metropolitana (AM): area di destinazione della
corrispondenza individuata dall'insieme dei codici di avviamento
postale con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai comuni di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;
b) capoluogo di provincia (CP): area di destinazione della
corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o
9, diversi da quelli ricadenti nelle aree metropolitane; c) area
extraurbana (EU): area di destinazione della corrispondenza
individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0 o 8.

Art. 2.
Condizioni tecniche del servizio di invii di corrispondenza massiva
1. Ai fini della consegna presso i punti di accesso alla rete
postale pubblica degli invii di cui all'art. 1, il fornitore del
servizio postale universale:
a) individua i punti di accesso per il servizio di cui all'art.
1, li comunica all'Autorita' di regolamentazione del settore postale
e li rende pubblici sul proprio sito web;
b) osserva il principio di non discriminazione nella fornitura
del servizio applicando condizioni analoghe a parita' di circostanze;
c) predispone condizioni tecniche attuative sulle modalita' di
fornitura del servizio in conformita' alle disposizioni del presente
provvedimento. Tali condizioni stabiliscono procedure e modalita'
operative quali omologazione degli invii, quantitativi annui e per
singola spedizione nonche' relativi punti di accettazione, modalita'
di consegna, modalita' di prelavorazione e confezionamento, orari per
la consegna degli invii, procedure di fatturazione, descrizione
dettagliata delle specifiche tecniche, nonche' misure adottate per
garantire la qualita' dei servizi forniti. Le condizioni tecniche e
le successive modificazioni sono comunicate all'Autorita' di
regolamentazione del settore postale per l'approvazione ai sensi
dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e rese pubbliche
anche sul sito web del fornitore del servizio postale universale.

Art. 3.
Invii di corrispondenza non massiva
1. Agli invii di corrispondenza diretti nel territorio nazionale,
diversi da quelli di cui al precedente art. 1, si applicano le
tariffe e i prezzi stabiliti in allegato 1, tabella c), secondo gli
standard di confezionamento e i formati previsti in allegato 2,
tabelle a) e b).
2. Agli invii che non rispettano lo standard di confezionamento si
applica la tariffa prevista per il formato E ovvero, se rientrante
nel formato E, la maggiorazione per il porto di peso successivo.
3. Agli invii di corrispondenza diretti all'estero si applicano le
tariffe ed i prezzi di cui all'allegato 1, tabella d), definiti in
relazione alla zona di destinazione, sulla base dei formati indicati,
per dimensioni e peso, nell'allegato 2, tabella c).

Art. 4.
Invii di corrispondenza registrata
1. I prezzi degli invii raccomandati e degli invii assicurati per
l'interno e per l'estero sono indicati nell'allegato 1,
tabelle e), f), g) e h).
2. All'avviso di ricevimento per l'interno si applica la tariffa
prevista per gli invii di primo porto di peso diretti nel territorio
nazionale di cui al precedente art. 3.
3. All'avviso di ricevimento per l'estero degli invii diretti alle
zone 1, 2 e 3 si applica la tariffa per gli invii di primo porto di
peso per l'estero della zona 1.
4. Le tariffe per la spedizione di plichi contenenti atti
giudiziari sottoposti alla procedure di cui alla legge n. 890 del
1982, comprensive del relativo avviso di ricevimento, sono indicate
nell'allegato 1, tabella i).

Art. 5.
Condizioni generali di servizio
1. Il fornitore del servizio universale, ai sensi dell'art. 22,
comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999, provvede ad
adeguare le condizioni generali di servizio alle previsioni contenute
nel presente decreto, entro trenta giorni dalla sua entrata in
vigore.

Art. 6.
Tariffe e prezzi speciali
1. Qualora il fornitore del servizio universale applichi tariffe e
prezzi speciali, ridotti rispetto alle tariffe e ai prezzi di cui al
presente decreto, agisce nel rispetto dei principi di cui all'art.
13, comma 3-bis del decreto legislativo n. 261 del 1999.
2. Il fornitore del servizio universale opera affinche' le
riduzioni di tariffe e prezzi di cui al comma precedente siano
giustificate da costi evitati e non gravino sull'onere del servizio
universale, dandone evidenza nella separazione contabile di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
3. Le tariffe e i prezzi speciali nonche' eventuali condizioni
associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati
all'Autorita' di regolamentazione del settore postale e resi pubblici
anche sul sito web del fornitore del servizio universale.

Art. 7.
Qualita' dei servizi
1. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione degli
obiettivi di qualita' previsti all'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo n. 261 del 1999, agli invii di corrispondenza di cui agli
articoli 1 e 3 del presente decreto sono applicati gli obiettivi di
qualita' di seguito indicati:
a) gli obiettivi di qualita' del servizio di corrispondenza
massiva in ambito nazionale per il periodo 2006-2008 sono i seguenti:

             |J+3 |J+5
anno 2006 |94,00% |99,00%
anno 2007 |94,00% |99,00%
anno 2008 |94,00% |99,00%

b) gli obiettivi di qualita' del servizio di corrispondenza non
massiva in ambito nazionale per il periodo 2006-2008 sono i seguenti:

             |J+1 |J+3
anno 2006 |88,00% |99,00%
anno 2007 |88,50% |99,00%
anno 2008 |89,00% |99,00%

Art. 8.
Abrogazione di norme
1. Il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 febbraio 2006 e'
abrogato.

Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

Il Ministro: Landolfi

Registrato alla Corte dei Conti il 16 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 146

Allegato 1

pag. 58
pag. 59
pag. 60
pag. 61
pag. 62

 

Allegato 2

pag. 63
pag. 64


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it