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Gazzetta Ufficiale N. 119 del 24 Maggio 2006

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 maggio 2006
Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 435/01/Cons. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili. (Deliberazione n. 266/06/Cons).

L'AUTORITA'
Nelle sue riunioni del consiglio del 27 aprile e del 16 maggio
2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la direttiva del Consiglio n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997,
n. 97/36/CE;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
Vista la delibera n. 435/01/Cons recante approvazione del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento ordinario n. 259;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice
delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
Vista la delibera n. 15/03/Cons, recante « Approvazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 febbraio 2003, n.
43;
Vista la delibera n. 399/03/Cons, recante «Approvazione del piano
nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF
DVB-T)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 28 gennaio 2004, n. 22;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
Italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento
ordinario;
Visto il decreto 22 dicembre 2005, n. 273 che fissa la nuova data
di swicht off dell'analogico entro l'anno 2008;
Vista la delibera n. 163/06/Cons del 22 marzo 2006, recante
«Approvazione di un programma di interventi volto a favorire
l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi
radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica
digitale»;
Vista la consultazione pubblica concernente una indagine
conoscitiva sulla fornitura di servizi televisivi broadcasting in
mobilita' mediante tecnologia DVB-H, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 272 del 22 novembre 2005;
Vista la delibera n. 61/06/CONS recante consultazione pubblica
sulla identificazione ed analisi del mercato dei servizi di
diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli
utenti finali, sulla valutazione di sussistenza del significativo
potere di mercato per le imprese ivi operanti (mercato n. 18 fra
quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei
prodotti e dei servizi della Commissione europea), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio
2006;
Vista la delibera n. 191/06/CONS del 4 aprile 2006, con la quale
l'Autorita' ha adottato lo schema di provvedimento recante
«Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri
verso terminali mobili», sottoposto a consultazione pubblica;
Tenuto conto delle risultanze della consultazione pubblica sullo
schema di provvedimento recante «Disciplina della fase di avvio delle
trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili» ed, in
particolare, viste le proposte di emendamenti formulate al predetto
schema di provvedimento pubblicato unitamente alla delibera n.
191/06/CONS;
Vista la nota del Ministero delle comunicazioni prot. n. 001676 del
4 maggio 2006, pervenuta all'Autorita' l'8 maggio 2006 (prot. n.
0019871), con la quale sono stati formulati alcuni commenti sullo
schema di provvedimento oggetto della consultazione, relativi, in
particolare, alla struttura di rete e agli impianti di potenza
inferiore a 200 Watt;
Considerato che gli aspetti segnalati dal Ministero delle
comunicazioni sono tenuti in debita considerazione e costituiranno
oggetto di una circolare esplicativa sulla disciplina in oggetto, che
l'Autorita' emanera' ai fini della sua applicazione omogenea;
Considerato che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della delibera n.
435/01/CONS, le disposizioni ivi stabilite sono adeguate
successivamente all'adozione dei piani di assegnazione delle
frequenze e sulla base dell'andamento della fase di avvio dei mercati
e dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;
Considerata l'opportunita' di integrare la citata delibera n.
435/01/CONS stabilendo una disciplina che, in accordo con i criteri e
principi direttivi contenuti nel codice delle comunicazioni
elettroniche e nel testo unico della radiotelevisione, e nel quadro
del programma di interventi volti a favorire l'utilizzazione
razionale delle frequenze nella prospettiva della conversione alla
tecnica digitale di cui alla delibera n. 163/06/CONS, consenta
l'avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili;
Considerata l'opportunita' che, alla luce del principio di
neutralita' tecnologica, ai soggetti che effettuano trasmissioni
televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applichi la
stessa disciplina prevista dalla normativa legislativa e
regolamentare vigente rispettivamente per i fornitori di contenuti
televisivi in tecnica digitale terrestre, per gli operatori di reti
digitali terrestri e per i fornitori di servizi digitali terrestri;
Considerato che, in particolare, i fornitori di contenuti
televisivi in tecnica digitale terrestre che diffondono programmi
verso terminali mobili sono tenuti al rispetto delle medesime norme
applicabili ai fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale
terrestre verso terminali fissi, ivi comprese le norme vigenti in
materia di diritto d'autore e quanto previsto dall'art. 5, comma 1,
lettera f), del testo unico della radiotelevisione;
Considerato che i fornitori di servizi, a seguito del recepimento
delle nuovo quadro comunitario sulle reti e i servizi di
comunicazione elettronica, sono soggetti al regime autorizzatorio di
cui all'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche e che i
soggetti gia' in possesso di abilitazione ai sensi della predetta
normativa, che intendono fornire servizi verso terminali mobili, sono
tenuti, altresi', contestualmente all'avvio del servizio stesso e
stante le peculiarita' del medesimo, ad adeguare la propria carta dei
servizi dichiarando la disponibilita' del servizio all'utente, in
particolare in relazione al grado di copertura del territorio
nazionale;
Considerato che, in relazione alla particolarita' della diffusione
digitale terrestre verso terminali mobili e' opportuno prevedere che,
nella fase di avvio di tale tecnologia, siano esclusi dal computo dei
programmi di cui all'art. 43, comma 8, del testo unico della
radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del
pubblico tramite terminali mobili;
Considerato che rimane fermo il rispetto del Piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva
terrestre in tecnica digitale che, comunque non prevede che
l'installazione degli impianti con ERP inferiore a 200 Watt sia
soggetta a pianificazione, ed il relativo programma di attuazione;
Ritenuto che, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali
terrestri verso terminali mobili, nel rispetto del principio di
tutela del pluralismo e della concorrenza di cui all'art. 29 della
delibera n. 435/01/CONS, e' opportuno prevedere che ciascun operatore
di rete non possa esercitare piu' di un blocco di diffusione per
programmi destinati alla ricezione su terminali mobili;
Considerato che la diffusione di programmi radiofonici digitali con
tecnologia DVB-H sara' oggetto di apposita regolamentazione a seguito
dell'effettivo avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in
tecnica digitale DAB- T e che e', inoltre, opportuno prevedere
l'integrazione della delibera n. 149/05/CONS per disciplinare le
trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale anche mediante gli
ulteriori standard disponibili;
Considerato che l'Autorita' di riservare di integrare ulteriormente
la citata delibera n. 435/01/CONS secondo le linee di indirizzo di
cui alla delibera n. 163/03/CONS ed in relazione all'evoluzione della
disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri
verso terminali mobili, anche tenendo conto delle dinamiche
concorrenziali del mercato televisivo;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:

Art. 1.
1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 7, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le modifiche al regolamento
concernente la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale,
riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce
parte integrante ed essenziale.
2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Napoli, 16 maggio 2006

Il presidente: Calabro'
I Commissari relatori
Innocenzi Botti - Lauria

Allegato A
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE TERRESTRE IN
TECNICA DIGITALE, DI CUI ALLA DELIBERA n. 435/01/CONS DEL
15 NOVEMBRE 2001. DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE
TRASMISSIONI DIGITALI TERRESTRI VERSO TERMINALI MOBILI. (DELIBERA
n. 266/06/CONS DEL 16 MAGGIO 2006).

Art. 1.
1. All'art. 3, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
«f-bis) l'eventuale diffusione di programmi televisivi numerici
destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili,
indicando se i programmi sono diffusi in chiaro o con un sistema di
codificazione con l'eventuale previsione di un corrispettivo per
l'accesso ai programmi».
2. All'art. 15, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
«i-bis) l'eventuale trasporto di programmi televisivi numerici
destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili».
Art. 2.
Dopo il capo VIII e' inserito:
«Capo VIII-bis
Disciplina della fase di avvio
delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili
Art. 39-bis.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) "DVB-H" Lo standard DVB-H (Digital Video
broadcasting-Handheld), adottato nel novembre 2004 dall'ETSI, con il
documento "Digital Video Broadcasting: Transmission System for
Handheld terminals (DVB-H)", ETSI EN 302 304 V1.1.1 (2004-11);
b) "trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali
mobili": la diffusione di programmi televisivi numerici destinati
alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili operanti in
standard DVB-H o in altro standard conforme a quanto previsto dagli
articoli 20 e 21 del codice delle comunicazioni elettroniche;
c) "testo unico della radiotelevisione": il decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177;
d) "codice delle comunicazioni elettroniche": il decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Art. 39-ter.
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica a tutti i servizi audiovisivi e
multimediali diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri e
destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, fatte
salve le disposizioni speciali di legge o regolamento.
Art. 39-quater.
Autorizzazioni per la fornitura di trasmissioni televisive
digitali terrestri verso terminali mobili
1. L'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso
terminali mobili e' soggetta all'autorizzazione per la fornitura di
contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica
digitale su frequenze terrestri, di cui al capo II del presente
regolamento.
2. I soggetti gia' titolari di autorizzazione per la fornitura di
contenuti conseguita ai sensi del capo II del presente regolamento,
ovvero gia' autorizzati alla diffusione di contenuti televisivi via
cavo o via satellite, che intendono diffondere trasmissioni
televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono
autorizzati all'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri
verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita
dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le
indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f-bis).
3. Ai soggetti che diffondono trasmissioni televisive digitali
terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme
previste dal presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo
per i fornitori di contenuti televisivi, ivi comprese quelle relative
ai limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti, alle norme
in materia di diritto d'autore, agli obblighi di trasparenza e a
quelli a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza. Tenuto
conto della particolarita' della diffusione digitale terrestre verso
terminali mobili, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali
terrestri verso terminali mobili sono esclusi dal computo dei
programmi di cui all'art. 43, comma 8, del testo unico della
radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del
pubblico tramite terminali mobili.
4. A garanzia dell'utenza, il principio di cui all'art. 4,
comma 1, lettera f), del testo unico della radiotelevisione, sulla
diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi
nazionali e locali in chiaro su terminali fissi, e' esteso alla
diffusione di programmi televisivi digitali terrestri verso terminali
mobili.
Art. 39-quinquies.
Autorizzazione alla fornitura dei servizi
1. L'autorizzazione alla fornitura di servizi di cui all'art. 12
del presente regolamento si consegue mediante presentazione di una
dichiarazione, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 25 del
codice delle comunicazioni elettroniche e consente la fornitura di
servizi anche verso terminali mobili.
2. I soggetti gia' autorizzati alla fornitura di servizi, ai
sensi dell'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, che
intendono fornire servizi verso terminali mobili, si intendono
autorizzati alla fornitura di servizi verso terminali mobili a
seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero
delle comunicazioni. Contestualmente all'avvio del servizio, i
medesimi soggetti devono adeguare e pubblicare la propria carta dei
servizi indicando la disponibilita' del servizio all'utente anche in
relazione al grado di copertura del territorio nazionale, e
provvedere alla trasmissione della medesima all'Autorita'.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi
di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di
accesso ai servizi ed interoperabilita' di cui agli articoli 42 e 43
e al relativo allegato 2 del codice delle comunicazioni elettroniche.
4. Resta fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 12 del
presente regolamento.
5. La fornitura del servizio deve favorire l'accessibilita'
secondo criteri di non discriminazione, pluralismo, liberta' di
concorrenza e pari opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica.
Art. 39-sexies.
Licenza dell'operatore di rete
1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica
digitale, in ambito nazionale o locale, di cui al capo IV del
presente regolamento, consente la trasmissione anche solo verso
terminali mobili.
2. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive digitali
terrestri verso terminali mobili e' consentito a ciascun soggetto
titolare di licenza di operatore di rete, anche attraverso rapporti
di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 43, commi 13, 14 e 15,
del testo unico della radiotelevisione, di esercire non piu' di un
blocco di diffusione per la trasmissione di programmi verso terminali
mobili.
3. I soggetti gia' titolari di licenza di operatore di rete
televisivo, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali
terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati al
trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri verso
terminali mobili a seguito della presentazione di apposita
dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le
indicazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera i-bis).
4. Agli operatori di rete che diffondono trasmissioni televisive
digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse
norme previste dal presente regolamento e dal testo unico
radiotelevisivo per gli operatori di rete televisivi, ivi comprese
quelle relative ai limiti, anche con riguardo ai limiti richiamati
dall'art. 25, comma 2, del testo unico della radiotelevisione, a
quelli previsti dalla delibera n. 136/05/CONS e dalla delibera n.
163/06/CONS, ove applicabili, alla condivisione di infrastrutture e
impianti, alla disciplina degli accordi fra operatori di rete e
fornitori di contenuti e di servizi e agli obblighi di trasparenza.
5. Resta fermo il rispetto del Piano nazionale delle frequenze
terrestri per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e del
relativo programma di attuazione cosi' come specificato nella citata
delibera n. 163/06/CONS.
6. Entro sei mesi dall'avvio del servizio l'operatore di rete
trasmette all'Autorita' una relazione sulla progettazione della rete,
sulla fornitura del servizio, sulla qualita' trasmissiva e sulle
condizioni tecniche di offerta. Sulla base della relazione sono
stabiliti gli obiettivi di qualita' del servizio da includere nella
carta dei servizi di cui all'art. 12, comma 4, del presente
regolamento.
Art. 39-septies.
Disposizioni per la concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, commi 2, 6 e 10,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, la RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.a., quale concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo puo' diffondere contenuti televisivi digitali
terrestri, anche di servizio pubblico, verso terminali mobili, alle
condizioni previste dal presente capo, ad eccezione del blocco di
diffusione televisiva oggetto di riserva ai sensi del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, per l'espletamento del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, nel rispetto dei parametri tecnici ed
editoriali prescritti dal contratto di servizio nazionale.
Art. 39-octies.
Successivi adeguamenti
1. L'Autorita' adeguera' entro il 31 dicembre 2006 le
disposizioni del presente capo in relazione all'evoluzione della
disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri
verso terminali mobili, anche tenendo conto delle dinamiche
concorrenziali del mercato televisivo.
2. L'Autorita' adeguera', entro la data di cui al comma 1, il
regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle
trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla
delibera n. 149/05/CONS, per disciplinare le trasmissioni
radiofoniche digitali mobili mediante gli ulteriori standard
disponibili.».


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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