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Gazzetta Ufficiale N. 119 del 24 Maggio 2006

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 marzo 2006
Condizioni per la stipula dei contratti di locazione transitori e dei contratti per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in assenza di convocazione, da parte dei comuni, delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori ovvero per la mancata definizione degli Accordi di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 431/98.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1, della citata legge 431/98,
cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
8 gennaio 2002, n. 2, che stabilisce che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti convochi, ogni tre anni, le
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di
individuare i criteri generali da assumere a riferimento per la
realizzazione degli accordi da definire in sede locale tra le stesse
associazioni ai fini della definizione dei canoni di locazione
relativamente ai contratti di cui all'art. 2, comma 3, della medesima
legge;
Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999,
sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge;
Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del
5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999,
serie generale, n. 67, con il quale sono stati definiti, sulla base
della citata Convenzione nazionale, criteri generali per la
realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula
dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431;
Visto il decreto interministeriale infrastrutture e
trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, con il
quale sono stati definiti, in mancanza di un unico accordo tra le
organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e dei conduttori,
criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in
sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche'
dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione
per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della
stessa legge;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come
modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004,
n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che
stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissi con
apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i
contratti di cui all'art. 5 della citata legge, nel caso in cui non
vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della
proprieta' edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti
gli appositi Accordi locali;
Considerato che per molti comuni non risultano definiti detti
Accordi sulla base del citato decreto interministeriale
infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 41, comma
3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2004,
n. 184, concernente la riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on. Ugo Giovanni
Martinat all'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento
per le opere pubbliche e per l'edilizia;
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre
2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;
Decreta:

Art. 1.
Contratti di locazione di natura transitoria
1. Nei comuni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro
dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile
2003, serie generale, n. 85, nei quali non siano state convocate le
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori ovvero non
siano stati definiti gli Accordi locali in applicazione del citato
decreto, le fasce di oscillazione dei canoni per i contratti di
locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della
predetta legge n. 431 del 1998 sono quelle risultanti dagli Accordi
previgenti gia' sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
stessa legge. In tal caso i limiti inferiori e superiori delle fasce
di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni
ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di
sottoscrizione degli Accordi, al mese precedente la data di
sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
2. Per quei comuni di cui al precedente comma, per i quali non
siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge n. 431 del 1998, ne' in attuazione del decreto
interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, serie
generale, n. 67, ne' in attuazione del decreto interministeriale
infrastrutture e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale
dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, si fa riferimento, per
quanto attiene alle fasce di oscillazione dei canoni, all'Accordo,
stipulato ai sensi del citato art. 2, comma 3, della legge n. 431 del
1998 e in attuazione del predetto decreto interministeriale
infrastrutture e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002,
vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza
territoriale anche situato in altra regione. Qualora l'Accordo
assunto a riferimento contempli fasce di oscillazione diversificate
per aree omogenee, si applica un'unica fascia di oscillazione
costituita dal valore minimo e dal valore massimo riscontrabili per
l'insieme delle aree omogenee del comune di riferimento.
3. Ai sensi del comma 2, art. 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro
dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile
2003, serie generale, n. 85, le parti contrattuali possono concordare
una variazione del canone stabilito all'interno delle fasce di
oscillazione, come individuate nei commi 1 e 2 del presente articolo,
fino a un massimo del 20 per cento, per tenere conto, anche per
specifiche zone, di particolari esigenze locali da indicarsi in
contratto.
4. Gli Accordi territoriali come individuati nei commi 1 e 2 del
presente articoli s'intendono richiamati anche nelle loro altre
previsioni e specificatamente ai fini della determinazione delle
fattispecie che consentono la stipula dei contratti di natura
transitoria. In ogni comune le parti possono comunque stipulare,
indipendentemente dalle esigenze individuate negli Accordi locali,
contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi
esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore
o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare,
collegata ad un evento certo a data prefissata.

Art. 2.
Contratti di locazione per studenti universitari
1. Nei comuni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro
dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile
2003, serie generale, n. 85, nei quali non siano state convocate le
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori ovvero non
siano stati definiti gli Accordi di cui all'art. 5, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, in applicazione del citato decreto, le
fasce di oscillazione dei canoni per i contratti di locazione per
studenti universitari sono quelle risultanti dagli Accordi previgenti
gia' sottoscritti ai sensi del suddetto art. 5, comma 3, della legge
n. 431 del 1998. In tal caso i limiti inferiori e superiori delle
fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le
variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla
data di sottoscrizione degli Accordi, al mese precedente la data di
sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
2. Per quei comuni di cui al precedente comma, per i quali non
siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell'art. 5, comma 3, della
legge n. 431 del 1998, ne' in attuazione del decreto
interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, serie
generale, n. 67, ne' in attuazione del decreto interministeriale
infrastrutture e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale
dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, si fa riferimento
all'Accordo vigente, stipulato in applicazione del decreto da ultimo
citato ai sensi del predetto art. 5, comma 3, della legge n. 431 del
1998, nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza
territoriale anche situato in altra regione. Qualora l'Accordo
assunto a riferimento contempli fasce di oscillazione diversificate
per aree omogenee, si applica un'unica fascia di oscillazione
costituita dal valore minimo e dal valore massimo riscontrabili per
l'insieme delle aree omogenee del comune di riferimento.

Art. 3.
Disposizioni comuni
1. Per tutti i contratti stipulati in applicazione del presente
decreto si adottano i tipi di contratto e la tabella oneri accessori
allegati al decreto interministeriale infrastrutture e
trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, ed
eventuali successivi aggiornamenti. Il riferimento all'Accordo
territoriale s'intende sostituito con il riferimento al presente
decreto negli articoli 3 dei tipi di contratto allegati E e F al
precitato decreto. I canoni nel corso della locazione verranno
aggiornati nella misura contrattata dalle parti e comunque non
superiore al 75% della variazione ISTAT dell'indice nazionale dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente.
2. Gli Accordi integrativi relativi ai contratti di locazione di
natura transitoria e per studenti universitari, per le compagnie
assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici
detentori di piu' di cento unita' immobiliari destinate ad uso
abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul
territorio nazionale, e gli enti previdenziali pubblici, sono
definiti sulla base degli Accordi territoriali individuati secondo le
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4.
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il vice Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 289


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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