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Gazzetta Ufficiale N. 119 del 24 Maggio 2006

AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 aprile 2006
Disposizioni urgenti in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. (Deliberazione n. 85/06).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 aprile 2006;
Visti:
la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991), in
particolare, l'art. 7;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la legge 23 agosto 2004, n. 239, in particolare l'art. 1,
comma 43;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 21 maggio 1998, n. 48/98;
la deliberazione dell'Autorita' 26 luglio 2000, n. 132/00;
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di
seguito: deliberazione n. 310/01);
la deliberazione dell'Autorita' 18 aprile 2002, n. 63/02;
la deliberazione dell'Autorita' 12 giugno 2003, n. 63/03;
l'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di
seguito: testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 6 agosto 2004, n. 145/04;
la deliberazione dell'Autorita' 30 novembre 2005, n. 254/05;
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di
seguito: deliberazione n. 288/05);
Viste:
le comunicazioni della S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: SIPPIC)
in data 20 gennaio 2006, prot. n. 68/06; 3 febbraio 2006, prot.
169/06; 15 febbraio 2006, prot. n. 226/06; 16 marzo 2006, prot. n.
367/06; 29 marzo 2006, prot. n. 492/06; 3 aprile 2006, prot. n.
511/06;
la comunicazione della Societa' elettrica Liparese S.n.c. in data
27 febbraio 2006, prot. dell'Autorita' n. 008344 del 7 aprile 2006;
la comunicazione della Federutility in data 1° marzo 2006, prot.
dell'Autorita' n. 008343 del 7 aprile 2006;
la comunicazione dell'Autorita' alla SIPPIC in data 24 marzo
2006, prot. EF/M06/1547/fl;
le comunicazioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico
(di seguito: Cassa) all'Autorita' in data 22 marzo 2006, prot.
Autorita' n. 006940 e 30 marzo 2006, prot. Autorita' n. 008061 del
4 aprile 2006;
Considerato che:
l'art. 7, comma 4, della legge n. 10/1991 prevede che «il CIP
puo' modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio
dell'anno precedente [...] qualora intervengano variazioni nei costi
dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo
significativo i costi di esercizio per l'anno in corso»;
i bilanci delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel
S.p.A. relativi all'anno 2005 non sono ancora disponibili;
l'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995, prevede che tra i
compiti trasferiti all'Autorita' vi e' quello di determinare, ai
sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 10/1991, le integrazioni
tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
con deliberazione n. 288/05 l'Autorita' ha modificato, a valere
dal 1° gennaio 2006, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della
componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in
acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile
utilizzato per la produzione di energia elettrica, di cui alla
deliberazione n. 182/00;
successivamente alla deliberazione n. 288/05 alcune imprese
elettriche minori hanno evidenziato l'esistenza di un consistente
disallineamento tra la copertura finanziaria garantita dalle aliquote
di integrazione erogate a titolo di acconto e i costi sostenuti dalle
medesime imprese per l'approvvigionamento del combustibile, in
particolare in relazione all'anno 2005;
la copertura dei costi di combustibile sostenuti dalle imprese
elettriche minori e' garantita in primo luogo dalle componenti
tariffarie definite dall'Autorita' e applicate ai prelievi di energia
elettrica da parte dei clienti finali ai sensi del testo integrato e,
in via residuale, dall'integrazione tariffaria;
come ricordato nella relazione tecnica alla deliberazione n.
288/05, a partire dai primi bimestri dell'anno 2004, si e' registrato
una tendenziale e crescente divergenza tra la dinamica del parametro
Ct e quella del prezzo del gasolio;
gli oneri finanziari connessi all'erogazione del servizio
elettrico rientrano tra i costi riconosciuti ai fini del calcolo
delle integrazioni tariffarie delle imprese elettriche minori; e che
l'adeguamento delle integrazioni erogate a titolo di acconto salvo
conguaglio e' finalizzato anche a contenere il ricorso
all'indebitamento da parte delle imprese elettriche minori, in attesa
della definizione delle aliquote definitive sulla base dell'analisi
dei dati di bilancio;
le imprese elettriche minori, ai sensi dell'art. 17 della
deliberazione n. 310/01 sono assoggettate all'obbligo di redigere e
sottoporre a revisione i prospetti di cui all'allegato 5 della
medesima deliberazione;
le informazioni desumibili dai prospetti di cui al precedente
punto sono rilevanti anche al fine di delimitare in maniera piu'
precisa rispetto a quanto consentito dal bilancio d'esercizio
previsto dalla normativa civilistica, i costi direttamente connessi
all'erogazione del servizio elettrico;
le aliquote attualmente erogate a titolo di acconto e salvo
conguaglio alle imprese rientranti nel novero delle imprese
elettriche minori, prendono a riferimento l'aliquota definitiva
relativa all'anno 1998;
Ritenuto opportuno:
consentire alle imprese elettriche minori di richiedere
l'applicazione a valere dal 1° gennaio 2005 del meccanismo di
aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di
integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori
costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di
energia elettrica introdotto con deliberazione n. 288/05;
che il meccanismo di aggiornamento applicabile a valere dal
1° gennaio 2005 venga definito tenendo conto della dinamica dei
prezzi del gasolio a partire dall'anno 2004;
disporre che le imprese elettriche minori che presentano istanza
per accedere al meccanismo di cui sopra, mettano a disposizione
dell'Autorita' la documentazione a questa necessaria al fine di
accertare e verificare la sussistenza delle esigenze di maggiore
integrazione, erogate a titolo di acconto; e che in particolare tra
detta documentazione rientrino anche i bilanci certificati per gli
anni fino al 2005 e successivi, inclusivi dei prospetti di
informazione patrimoniale ed economica previsti dalla deliberazione
dell'Autorita' n. 310/01;
che il riconoscimento della maggiore integrazione derivante dai
meccanismi previsti dal presente provvedimento, con riferimento a
ciascuna impresa elettrica minore interessata, abbia termine con
l'approvazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria
relative all'anno 2005;
Delibera:
1. In alternativa a quanto disposto ai punti 1, 2 e 4 della
deliberazione n. 288/05, ciascuna impresa elettrica minore non
trasferita all'Enel S.p.A., puo' presentare alla Cassa istanza per la
rideterminazione dell'integrazione tariffaria erogata a titolo di
acconto e salvo conguaglio a valere dal 1° gennaio 2005, secondo le
modalita' di cui al presente provvedimento.
2. Con effetto a partire dal secondo bimestre dell'anno 2005, la
quota parte dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in
acconto a ciascuna impresa elettrica minore non trasferita all'Enel
S.p.A., relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile
utilizzato per la produzione di energia elettrica (di seguito:
componente combustibile) e' aggiornata dalla Cassa, su base
bimestrale, applicando la variazione percentuale dell'indice Giem,
registrata nel bimestre precedente, qualora detta variazione risulti
maggiore del 2%, in aumento o diminuzione, rispetto al valore
dell'indice Giem preso precedentemente a riferimento.
3. Al solo fine dell'applicazione di quanto previsto dai punti 2 e
4 della presente deliberazione, l'indice Giem pone a base 100 la
media bimestrale dei prezzi medi mensili del gasolio auto, come
riportati nelle statistiche della Direzione generale dell'energia e
le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive,
registrati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2003.
4. Per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa adegua, per
ciascuna impresa elettrica minore interessata, la componente
combustibile definitiva approvata relativa all'esercizio 1998 per un
coefficiente di adeguamento pari a 2,14. Il coefficiente di
adeguamento viene rideterminato, salvo quanto previsto al successivo
punto 11, in occasione della definizione delle aliquote definitive di
integrazione tariffaria relative ad anni successivi al 1998.
5. La maggiore integrazione tariffaria, calcolata secondo quanto
previsto dai precedenti punti 2, 3 e 4 della presente deliberazione,
e' erogata a titolo di acconto e salvo conguaglio.
6. Ai fini della verifica del disallineamento tra la copertura
finanziaria garantita dalle aliquote di integrazione erogate sulla
base della normativa in vigore antecedentemente la data di
pubblicazione della presente deliberazione e i costi sostenuti,
l'impresa che presenta l'istanza di cui al punto 1, invia
all'Autorita', entro trenta giorni dalla presentazione della medesima
istanza e laddove non vi abbia gia' provveduto, la seguente
documentazione relativa agli anni 2003, 2004 e 2005:
a) i bilanci di esercizio certificati ed i prospetti recanti le
informazioni patrimoniali ed economiche, redatti ai sensi dell'art.
17 della deliberazione n. 310/01, anch'essi accompagnati dalle
relative relazioni di certificazione;
b) le informazioni relative al servizio erogato e al combustibile
consumato per l'erogazione del servizio elettrico, ivi comprese le
fatture del combustibile acquistato, con separata evidenza degli
oneri relativi al trasporto, le certificazioni UTF sul combustibile
acquistato e le certificazioni UTF sull'energia elettrica prodotta,
come indicato nella modulistica predisposta dalla direzione tariffe
dell'Autorita' e da questa resa disponibile entro cinque giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.
7. Qualora alla scadenza prevista al punto precedente, la
documentazione di cui al punto 6, lettera a), afferente all'anno 2005
non sia disponibile, l'impresa elettrica minore interessata e' tenuta
ad inviare all'Autorita' il bilancio di esercizio certificato
relativo all'anno 2005 entro dieci giorni dalla sua approvazione e,
secondo la tempistica prevista dalla deliberazione n. 310/01, i
prospetti con le informazioni patrimoniali ed economiche redatti ai
sensi dell'art. 17 della medesima deliberazione, accompagnati dalla
relativa relazione di certificazione.
8. Con riferimento a ciascuna impresa elettrica minore interessata,
gli effetti del presente provvedimento cessano con l'approvazione
delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative
all'anno 2005, ovvero in sede di approvazione delle aliquote
definitive di integrazione tariffaria relative agli anni successivi
al 1998 e anteriori al 2005 qualora risultino comunque superati i
presupposti sulla base dei quali il presente provvedimento viene
emanato.
9. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua
pubblicazione.

Milano, 20 aprile 2006

Il presidente: Ortis


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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