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Gazzetta Ufficiale N. 119 del 24 Maggio 2006

AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 aprile 2006
Disposizioni in materia di modalita' di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. (Deliberazione n. 86/06).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 aprile 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, recante
attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica (di seguito: l'Autorita) 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di
seguito: deliberazione n. 281/05);
la lettera di Federutility in data 14 aprile 2006, prot. n.
735/06/E/e/UZ;
la lettera della societa' Enel Spa in data 20 aprile 2006, prot.
n. 129;
Considerato che:
con la deliberazione n. 281/05 l'Autorita' ha stabilito
condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti
elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori
hanno obbligo di connessione di terzi;
il combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 3,
comma 3.1, e di cui all'art. 14, comma 14.7, della deliberazione n.
281/05, stabilisce che, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della predetta deliberazione, i gestori di rete interessati
pubblichino e trasmettano all'Autorita' le modalita' e le condizioni
contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione di cui
all'art. 3 della medesima deliberazione (di seguito: modalita' e
condizioni contrattuali);
con le lettere sopra richiamate e' stata rappresentata
all'Autorita' l'esigenza di differire di almeno trenta giorni il
termine di cui al precedente alinea, per consentire la finalizzazione
delle modalita' e condizioni contrattuali nell'ottica di assicurare
condizioni di erogazione del servizio di connessione non
discriminatorie;
Ritenuto che sia opportuno:
differire di trenta giorni il termine per la trasmissione
all'Autorita' delle modalita' per l'erogazione del servizio di
connessione alle reti elettriche, di cui all'art. 14, comma 14.7,
della deliberazione n. 281/05, al fine di consentire opportune azioni
di coordinamento tra le diverse imprese distributrici finalizzate
all'adozione di modalita' e condizioni contrattuali che non
determinino situazioni di discriminazione nell'erogazione del
servizio di connessione;
Delibera:

1. Di differire di trenta giorni il termine di cui all'art. 14,
comma 14.7, della deliberazione n. 281/05.
2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore con decorrenza
dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 20 aprile 2006

Il presidente: Ortis


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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