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Gazzetta Ufficiale N. 124 del 30 Maggio 2006

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2006
Regolamento per la prestazione di attivita' e servizi a favore di terzi.

IL PRESIDENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero
della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 9469
del 27 gennaio 2006, con la quale e' stato approvato il «regolamento
per la prestazione di attivita' e servizi a favore di terzi»;
Vista la nota dell'Istituto del 27 febbraio 2006, prot. n. 003928,
con la quale la deliberazione n. 9469 e' stata trasmessa al Ministero
della istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di
quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge
9 maggio 1989, n. 168, e constatata l'assenza di rilievi da parte
degli organi vigilanti;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Dispone:
1. Che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del «regolamento per la prestazione di
attivita' e servizi a favore di terzi», nel testo allegato alla
presente disposizione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4,
della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Frascati, 22 maggio 2006

Il presidente: Petronzio

Allegato
REGOLAMENTO PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA'
E SERVIZI A FAVORE DI TERZI

Art. 1.
Norme generali
1.1. Le strutture dell'INFN possono svolgere attivita' e
prestazioni per conto di terzi, secondo le norme del presente
regolamento e nel rispetto dei criteri fissati dagli organi
deliberativi dell'INFN.
1.2. Sono vietate le attivita' e prestazioni per conto terzi che
ostacolino lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'INFN o che
presentino conflitto d'interessi con quelli dell'INFN.
1.3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente
regolamento tutte le attivita' e prestazioni svolte in collaborazione
con amministrazioni ed enti pubblici, anche esteri ed internazionali,
e soggetti privati per lo svolgimento di attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica, se collegate ai compiti istituzionali
dell'INFN e caratterizzate dall'interesse prevalente o concorrente
dell'Istituto.
Art. 2.
Definizioni
2.1. Ai fini del presente regolamento per attivita' e prestazioni
si intendono, in via esemplificativa, le attivita' e prestazioni di
ricerca, studio, lavorazioni e trattamenti di materiali, analisi,
misurazioni, tarature e prove, consulenza e formazione non rientranti
nei compiti istituzionali dell'INFN e caratterizzati dalla prevalenza
dell'interesse dei terzi.
2.2. Sono terzi le amministrazioni e gli enti pubblici o privati,
anche esteri ed internazionali, diversi dall'INFN.
Art. 3.
Ambito soggettivo
3.1. Le attivita' e le prestazioni di cui all'art. 1 sono svolte,
di norma, con l'impiego prevalente di risorse umane e strumentali
della struttura interessata all'esecuzione del contratto e
nell'ambito dell'orario di lavoro, come definito dal vigente CCNL.
3.2. Le attivita' e le prestazioni di cui all'art. 1 sono svolte
in via primaria dal personale dipendente afferente la struttura che
abbia manifestato la propria disponibilita', con preferenza per
quello a tempo pieno e con modalita' comunque atte a garantire il
prioritario e regolare svolgimento delle attivita' istituzionali,
compatibilmente con gli obblighi di servizio. Il personale dipendente
afferente una struttura diversa da quella interessata potra'
partecipare solo previa autorizzazione del direttore della struttura
di appartenenza.
3.3. La partecipazione del personale ricercatore e tecnologo,
tecnico ed amministrativo deve essere svolta nell'ambito dei
rispettivi profili professionali e delle competenze acquisite.
Art. 4.
Determinazione del corrispettivo
4.1. Per le attivita' e prestazioni di cui all'art. 1 deve essere
previsto un corrispettivo congruo e adeguato, tenuto conto della
natura della prestazione.
4.2. Il corrispettivo deve essere determinato in modo da
consentire comunque la copertura di tutti gli oneri derivanti dal
contratto, al lordo degli oneri e imposte nella misura di legge, e
considerando le limitazioni d'uso commerciale dei beni acquisiti
dall'INFN per le proprie finalita' istituzionali; in particolare:
1) costo per:
a) eventuale acquisto o noleggio di beni, materiali di
consumo e servizi necessari allo svolgimento dell'attivita';
b) eventuale ammortamento e manutenzione delle attrezzature
tecnico-scientifiche impiegate nella esecuzione;
c) personale di cui all'art. 3, impegnato nell'esecuzione
della prestazione, al lordo dei relativi oneri a carico
dell'Istituto;
d) eventuali spese di missione del personale coinvolto per
l'esecuzione delle attivita';
e) eventuali contratti per prestazioni professionali o
collaborazioni esterne, al lordo dei relativi oneri a carico
dell'Istituto;
f) eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita';
g) nonche' ogni altra spesa, non compresa nei punti
precedenti, prevedibile e direttamente incidente sul costo
complessivo della prestazione;
2) spese di carattere generale gravanti sulla struttura
interessata, determinate forfettariamente in una misura non inferiore
al 15 per cento dell'importo dei costi effettivi individuati di cui
al precedente punto 1).
4.3. Oltre agli oneri di cui al precedente capoverso, il
corrispettivo deve tener conto anche del valore dell'eventuale
cessione dei diritti di proprieta' intellettuale derivanti dalle
attivita'.
4.4. Il corrispettivo deve inoltre prevedere una percentuale di
utile non inferiore al 20 per cento dell'importo delle voci
individuate ai precedenti capoversi 4.2 e 4.3, tenuto conto del
numero del personale direttamente coinvolto, nonche' della qualita' e
quantita' dell'impegno richiesto da ciascuno.
Art. 5.
Assegnazione del corrispettivo
5.1. La parte del corrispettivo relativa alle voci di cui ai
precedenti punti 4.2 e 4.3 sara' iscritta tra le entrate del bilancio
dell'INFN.
5.2. La restante parte, corrispondente all'utile di cui al punto
4.4, sara' utilizzata anche per la costituzione di un fondo di
incentivazione del personale la cui destinazione terra' conto
dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa
deliberazione sara' assunta dal consiglio direttivo, previa
consultazione con le organizzazioni sindacali. Gli uffici competenti
liquideranno tale compenso in favore del personale interessato previa
disposizione del presidente, dopo la riscossione totale dei
corrispettivi.
Art. 6.
Regole di procedura
6.1. I terzi presentano richiesta scritta di attivita' e
prestazioni al direttore della struttura presso la quale dovranno
essere svolte.
6.2. Il direttore, previa valutazione di compatibilita'
dell'esecuzione della prestazione richiesta con le attivita'
istituzionali in corso presso la propria struttura, trasmette
all'organo di cui al comma seguente una relazione contenente:
larichiesta del terzo;
la valutazione di compatibilita';
il programma delle attivita' con indicazione dei tempi e degli
strumenti necessari alla loro esecuzione;
l'indicazione del responsabile dell'attivita' insieme al
personale direttamente coinvolto;
proposta di corrispettivo valutata sulla base degli elementi
indicati nell'art. 4, tenuto conto della natura delle attivita' e
delle altre risorse necessarie alla loro esecuzione.
6.3. La giunta esecutiva dell'INFN e' delegata ai sensi degli
artt. 10, comma 4, lettera q) e 12, comma 4, lettera g) del
regolamento generale, ad approvare le proposte di prestazione conto
terzi, qualunque sia il loro valore economico, previo accertamento
della congruita' ed economicita' della proposta, nonche' la verifica
che l'esecuzione della prestazione o attivita':
non rientri nei compiti istituzionali dell'Istituto;
sia caratterizzata dall'interesse prevalente del committente;
sia compatibile con e non ostacoli l'attivita' istituzionale
dell'Istituto;
non presenti conflitto d'interessi con quelli dell'Istituto.
6.4. Ai fini dell'assegnazione del corrispettivo, il direttore
della struttura interessata, al completamento delle prestazioni
contrattuali, presenta al presidente un rapporto conclusivo che
illustra i risultati dell'attivita', il consuntivo delle spese e
degli oneri sostenuti nonche' il resoconto delle prestazioni svolte
dagli operatori coinvolti nell'esecuzione della stessa.
Art. 7.
Elementi di contratto
7.1. I contratti sono redatti per iscritto e devono contenere
almeno le seguenti indicazioni:
committente e strutture INFN coinvolte;
responsabile dell'attivita';
oggetto della prestazione;
corrispettivo della prestazione;
modalita' e tempi previsti per l'esecuzione della prestazione;
divieto di rinnovo tacito;
termini e modalita' del pagamento, incluse eventuali
anticipazioni;
eventuali penali per l'inadempimento, in misura non superiore
al 10 per cento del corrispettivo contrattuale e con espressa
esclusione della risarcibilita' dell'eventuale danno ulteriore;
proprieta', condizioni e modalita' di utilizzazione e di
eventuale pubblicazione dei risultati, ivi compresi eventuali
brevetti;
eventuali condizioni di riservatezza delle attivita' e dei
relativi risultati;
divieto di citare l'INFN per scopi pubblicitari;
eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita'.
7.2. La proposta di contratto e' approvata dalla giunta esecutiva
con il provvedimento previsto all'art. 6.3.
Art. 8.
Entrata in vigore
8.1. Le norme del presente regolamento si applicano ai contratti
stipulati dopo la pubblicazione del relativo testo in Gazzetta
Ufficiale.
8.2. I compensi previsti a favore del personale saranno assegnati
e corrisposti dopo l'approvazione della deliberazione di cui alla
seconda parte dell'art. 5.2.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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