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Gazzetta Ufficiale N. 124 del 30 Maggio 2006

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n.197

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di previdenza complementare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista
dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio Regionale della Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 5 aprile 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n.
430, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Previdenza complementare). - 1. La regione favorisce
l'accesso alla previdenza complementare regionale promovendo la
costituzione e il funzionamento di appositi fondi pensione o
stipulando apposite convenzioni con altri fondi pensioni gia'
esistenti.
2. La regione disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione statale, il funzionamento dei fondi
pensione a carattere regionale.
3. I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi
direttamente dei servizi forniti dalle strutture di supporto
istituite e delle misure ed interventi previsti dalle normative
regionali, in base a criteri stabiliti dalla regione, nel rispetto
della normativa comunitaria.
4. Ai fondi pensione a carattere regionale possono accedere coloro
che gia' aderiscono ad altri fondi pensione, nonche' il personale
ispettivo, dirigente, docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative della regione, il personale dipendente dalla
Azienda USL della Valle d'Aosta, i dipendenti statali e delle altre
pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale se e come
previsto dalla relativa normativa statale, in armonia con le
disposizioni contrattuali collettive regionali.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 24 aprile 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del
10 marzo 1948, e' il seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso».
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
(Modifiche e integrazioni agli statuti speciali per la
Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia
Giulia e per il Trentino-Alto Adige.), e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni
sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
1990, n. 12.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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