Capo I
Missione umanitaria, di stabilizzazione
e di ricostruzione in Iraq
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito dalla
legge 31 luglio 2005, n. 158, recante disposizioni urgenti per la
partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq;
Vista la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
n. 1637 dell'8 novembre 2005 sulla situazione in Iraq;
Vista l'azione comune 2005/190/PESC, adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata
dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata
EUJUST LEX;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la continuazione della
partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e
di ricostruzione dell'Iraq, nonche' la prosecuzione, in condizioni di
sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Missione umanitaria, di stabilizzazione
e di ricostruzione in Iraq
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di fornire sostegno al
Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza
alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella
Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le
attivita' operative della missione sono finalizzate, oltre che ai
settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi
interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il
governo iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle
fasce piu' deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione,
delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei
servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente
articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi
di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita'
generale dello Stato.
Art. 2.
Organizzazione della missione
1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e'
affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.
Art. 3.
Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al
presente capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi
1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 219.
2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si
applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49.
Art. 4.
Corso di formazione per magistrati
e funzionari iracheni
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895
per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati
e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia,
nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata
EUJUST LEX.
2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennita' orarie e dei
rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli
interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e delle spese di
vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i
sussidi didattici.
Capo II
Missione militare internazionale in Iraq
Art. 5.
Partecipazione di personale militare
alla missione internazionale in Iraq
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.
2. Nell'ambito della missione di cui al comma 1, il comandante del
contingente militare e' autorizzato, nei casi di necessita' e
urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e
lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di
contabilita' generale dello Stato, entro il limite complessivo di
euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita'
della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi
essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata,
per l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000.
3. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 541.297
per la partecipazione di esperti militari italiani alla
riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni,
nonche' alle attivita' di formazione e addestramento del personale
delle Forze armate irachene.
Art. 6.
Trattamento assicurativo
1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq,
nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di
protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato
generale e' attribuito il trattamento assicurativo previsto
dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per
l'anno 2006, la spesa di euro 8.605.
Art. 7.
Indennita' di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla
data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale,
al personale di cui all'articolo 5, comma 1, e' corrisposta per tutta
la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura
del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi
corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali.
2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1 e' calcolata sul
trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennita' di cui ai commi 1 e 2, e' corrisposta nella misura
intera incrementata del 30 per cento al personale di cui all'articolo
5, comma 3, e, nell'ambito della missione di cui all'articolo 5,
comma 1, al personale impiegato nella NATO Training Mission (NTM), se
il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
Art. 8.
Valutazione del servizio prestato
in missioni internazionali
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente
decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti
dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre
1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Art. 9.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare impiegato nella missione di cui
all'articolo 5 si applicano il codice penale militare di guerra e
l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui
agli articoli 1 e 5 sono puniti sempre a richiesta del Ministro della
giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a
danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del
Tribunale di Roma.
Art. 10.
Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle
acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti
individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12.
Art. 11.
Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, alla
missione internazionale di cui all'articolo 5 si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari
complessivamente a euro 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato