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Gazzetta Ufficiale N. 14 del 18 Gennaio 2006

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 2006, n.10

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla
legge 31 luglio 2005, n. 157, recante disposizioni urgenti per la
partecipazione italiana a missioni internazionali;
Vista l'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 12 dicembre 2005, relativa alla missione
dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di
Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah
(EUBAM Rafah);
Vista la risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza
dell'ONU il 14 dicembre 2005, relativa alla missione denominata
United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP);
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alle
missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonche' la
prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Partecipazione di personale militare
a missioni internazionali
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active
Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito
dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
2. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione internazionale International Security Assistance Force
(ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
3. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale
militare, compreso il personale appartenente al corpo militare
dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine
di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni
internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.
157, di seguito elencate:
a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata
ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui
ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.
5. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex
Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.
157.
6. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione internazionale Temporary International Presence in Hebron
(TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno
2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare
al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge
31 luglio 2005, n. 157.
8. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito
dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106
per la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica
del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge
31 luglio 2005, n. 157.

Art. 2.
Missione UE di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di
Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah
(EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio
dell'Unione europea del 12 dicembre 2005.

Art. 3.
Missione ONU a Cipro
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311
per la partecipazione di personale militare alla missione delle
Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di
sicurezza il 14 dicembre 2005.

Art. 4.
Missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione
NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.

Art. 5.
Prosecuzione delle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi
1. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di
euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e
servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e
l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione,
secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti
e lavori da eseguire in economia.

Art. 6.
Consiglieri diplomatici
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354
per l'invio in Afghanistan, di un funzionario diplomatico per
l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del
comandante della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2.
2. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186
per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per
l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del
comandante della missione ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 7.
Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali
1. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali,
nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui
all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei
contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessita' e
urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e
lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di
contabilita' generale dello Stato, entro i seguenti limiti
complessivi:
a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;
b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;
c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.
2. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.

Art. 8.
Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria
rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
15.

Art. 9.
Partecipazione di personale delle Forze di polizia
a missioni internazionali
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404
per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di
Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
2. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
3. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264
per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina
denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.
157.
4. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415
per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia
dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
5. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787
per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle
attivita' per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di
assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in
Moldavia e Ucraina.

Art. 10.
Indennita' di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla
data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale,
al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi
1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4 e 6 e agli articoli 2, 4 e 9,
comma 1, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta
allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e
continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto
3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento,
detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale
che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e
all'articolo 4, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in
servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in
Afghanistan, e' calcolata sul trattamento economico all'estero
previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che
partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 5, nella misura
intera.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che
partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3, lettera d),
5, 7, 8 e 9, e agli articoli 3 e 9, commi 3 e 4, nella misura intera,
incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
5. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta ai funzionari
diplomatici di cui all'articolo 6 nella misura intera incrementata
del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui
all'articolo 6, comma 1, l'indennita' e' calcolata sul trattamento
economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Oman.
6. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9,
comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge
8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3
della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento
dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 11.
Valutazione del servizio prestato
in missioni internazionali
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al
presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi
previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi
30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive
modificazioni.

Art. 12.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare
di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i
reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del
Tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui
all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e agli articoli 2, 3, 4 e
9, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e
l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 6 del 2002.

Art. 13.
Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle
acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti
individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20.

Art. 14.
Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14,
commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 15.
Attivita' di ricerca scientifica a fini
di prevenzione sanitaria
1. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la
prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale
indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri
elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di
militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di
individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire
fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Art. 16.
Interpretazione autentica di disposizioni in materia
di trattamenti economici per servizi prestati all'estero
1. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli
articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961,
n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre
1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici
ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare
disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e
disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei
compensi per il lavoro straordinario.

Art. 17.
Modifica dell'articolo 1, comma 102, lettera c)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662
1. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «al personale militare estero»
sono sostituite dalle seguenti: «al personale militare e civile delle
Forze armate estere».

Art. 18.
Modifica dell'articolo 3, primo comma, lettera b)
della legge 21 novembre 1967, n. 1185
1. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre
1967, n. 1185, dopo le parole: «titolare esclusivo della potesta' sul
figlio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai soli fini del rilascio
del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni
militari internazionali».

Art. 19.
Modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, e
all'articolo 23 della legge 23 agosto 2004, n. 226
1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dall'anno 2005»;
b) al comma 3, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n.
311,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006,
mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della
legge 23 agosto 2004, n. 226,».
2. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
sono apportate le seguenti modificazioni;
a) alla lettera b), le parole: «821 unita» sono sostituite dalle
seguenti: «478 unita»;
b) alla lettera c), le parole: «749 unita» sono sostituite dalle
seguenti: «406 unita».

Art. 20.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,
escluso l'articolo 19, pari complessivamente a euro 324.508.207 per
l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 17 gennaio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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