La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del
Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo
stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata al spesa
di euro 305.650 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 328.175
annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5518):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
28 dicembre 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
I, II, V, VII e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
17, 24 febbraio 2005; e il 10 novembre 2005.
Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il
22 novembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3662):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 novembre 2005 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
30 novembre 2005 ed il 20 dicembre 2005.
Esaminato in aula e approvato il 22 dicembre 2005.
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL GUATEMALA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
del Guatemala, (qui di seguito denominati le Parti" ), desiderosi di
rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi,
nonche' di favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che
lo sviluppo delle relazioni culturali contribuira' ad una migliore
reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico e
scientifico, hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Le Parti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro
territorio, si adopereranno per promuovere e realizzare attivita' che
favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
i due Paesi, cosi' come la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento
della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.
Le due Parti incoraggeranno altresi' quelle attivita' culturali che
possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori
tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei
due Paesi.
ARTICOLO 2
Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le
rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione
delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori
e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura
dell'altra Parte contraente nelle proprie Universita' ed in altri
Istituti di istruzione superiori, nonche' nelle istituzioni
scolastiche. mediante l'attivazione di Cattedre e corsi impartiti da
Lettori e Conferenzieri.
ARTICOLO 3
Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive
amministrazioni' archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due
Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e
di' esperti.
ARTICOLO 4
Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di
comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al
finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti
dalle formne di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli
accordi complementari da esso derivanti.
ARTICOLO 5
Ciascuna delle due Parti favorira' sul proprio territorio, su base
di reciprocita' e di comune accordo, la creazione di Istituzioni
culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le
migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attivita'
di tali istituzioni.
ARTICOLO 6
Le Parti rafforzeranno altresi', la collaborazione nel campo
dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni
sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.
ARTICOLO 7
Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e
laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da
stipulare in base al presente Accordo.
ARTICOLO 8
Ciascuna delle due Parti si sforzera' di incrementare la
collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le
traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere
di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.
ARTICOLO 9
Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori
della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti
visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca
partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di
rilievo.
ARTICOLO 10
Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i
rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di
informazioni, materiale ed esperti
ARTICOLO 11
Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le
reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e
reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione,
l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni
culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti
ed altri oggetti di valore.
ARTICOLO 12
Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze
nei settori dello sport e della gioventu'.
ARTICOLO 13
Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti
umani e delle liberta' civili e politiche, nonche' in quello delle
pari opportunita' tra i due sessi e della tutela delle minoranze
etniche, culturali e linguistiche.
ARTICOLO 14
Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione
scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni
scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di
comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia
dell'ambiente.
Detta cooperazione sara' attuata attraverso visite di esperti dei
due Paesi, lo scambio di informazioni e documentazione,
l'organizzazione congiunta di seminari, conferenze e mostre, la
realizzazione di studi e progetti di ricerca comuni, ed ogni altra
attivita' concordata dalle Pari nell'ambito delle finalita' dei
presente Accordo.
Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i
due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici
accordi ed intese tra Universita', Enti di ricerca e associazioni
scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi
multilaterali.
ARTICOLO 15
Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia,
antropologia e scienze affini, nonche' nella valorizzazione,
conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, anche ai
fini di una collaborazione nel settore turistico, e faciliteranno nel
proprio territorio le attivita' delle missioni di studiosi di questi
settori dell'altra Parte.
ARTICOLO 16
Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio
l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e
delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito
delle attivita' indicate nel presente Accordo.
ARTICOLO 17
Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprieta'
intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo.
A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi
internazionali firmati da entrambe le parti. Qualora necessario
entrambi le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno
Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta'
intellettuale.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di
proprieta' intellettuale e derivate dall'attivita' cooperativa ai
sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza
il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a
quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di proprieta'
intellettuale.
Le Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie fra gli Enti
statali e pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto
degli obblighi derivanti da Accordi specifici.
ARTICOLO 18
Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti
decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunira'
alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo
sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi
esecutivi pluriennali.
ARTICOLO 19
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione
della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno
comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento
delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente
Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere denunciato in
qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua
notifica all'altra Parte. Tale denuncia non incidera' sull'esecuzione
dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza
dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.
Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente
tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate entreranno
in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua
entrata in vigore.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto a Roma il 27 ottobre 2003 in due originali, ciascuno nelle
lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL GUATEMALA
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato