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Gazzetta Ufficiale N. 15 del 19 Gennaio 2006

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2005
Disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali. (Provvedimento n. 2404).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di
competenza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante
attuazione della direttiva 91/674 CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante
l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio
2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;
Visti in particolare l'art. 3 del citato decreto legislativo
38/2005 che disciplina l'obbligo, a partire dall'esercizio 2005, per
le societa' che esercitano le imprese che rientrano nell'ambito di
applicazione del citato decreto legislativo 173/97 di redigere i
bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali
emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board) ed
omologati in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'art. 6
del citato Regolamento n. 1606/2002 (di seguito IAS/IFRS); nonche'
l'art. 9 del medesimo decreto legislativo 38/2005 che sancisce che i
poteri attribuiti all'ISVAP dall'art. 6, comma 1 e dall'art. 83 del
citato decreto legislativo 173/97 siano esercitati in conformita'
agli IAS/IFRS;
Considerata la necessita' di fornire indicazioni alle imprese in
ordine alle forme tecniche che le imprese devono adottare nella
redazione di conti consolidati IAS/IFRS, in modo da garantire un
adeguato livello di comparabilita' dei dati di settore;
Considerata l'opportunita' di chiarire le interrelazioni tra le
disposizioni nazionali relative all'obbligo di redigere il bilancio
consolidato (articoli 58 e 60 del decreto legislativo 173/97) e le
disposizioni recate dagli IAS/IFRS (IAS 27), tenendo conto delle
osservazioni formulate in proposito dalla Commissione europea con
documento del novembre 2003;
Dispone:

Art. 1.
Destinatari delle disposizioni
1. Il presente provvedimento si applica:
a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno
sede legale nel territorio della Repubblica;
b) alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno
Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica
le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la
riassicurazione;
c) alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno
Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della
Repubblica la sola riassicurazione;
d) alle imprese controllanti, costituite in Italia che hanno come
unico o principale oggetto l'assunzione di partecipazioni di
controllo nonche' la gestione e la valorizzazione di tali
partecipazioni allorche' le imprese controllate sono esclusivamente o
principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione
che, ai sensi degli articoli 58 e 60 del d. lgs. 173/97 e del
Provvedimento ISVAP n. 1111 del 5 febbraio 1999, sono tenute alla
redazione di conti consolidati.

Art. 2.
Forme tecniche del bilancio consolidato
1. Le imprese richiamate all'art. 1 redigono il proprio bilancio
consolidato in conformita' ai prospetti di bilancio (stato
patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del
patrimonio netto e rendiconto finanziario) annessi al presente
provvedimento.
2. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio consolidato, le
imprese riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata
rilevanza nei paragrafi di Nota Integrativa relativi all'area
tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
«stato patrimoniale per settore di attivita»;
«conto economico per settore di attivita»;
«area di consolidamento»;
«dettaglio delle partecipazioni non consolidate»;
«dettaglio degli attivi materiali e immateriali»;
«dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori»;
«dettaglio delle attivita' finanziarie»;
«dettaglio delle attivita' e passivita' relative a contratti
emessi da compagnie di assicurazione allorche' il rischio
dell'investimento e' sopportato dalla clientela e derivanti dalla
gestione dei fondi pensione»;
«dettaglio delle riserve tecniche»;
«dettaglio delle passivita' finanziarie»;
«dettaglio delle voci tecniche assicurative»;
«proventi e oneri finanziari e da investimenti»;
«dettaglio delle spese della gestione assicurativa».
Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in
nota integrativa ma non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto
fermo l'obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste
dagli IAS/IFRS, anche se non esplicitamente richiamate dal presente
provvedimento.
3. E' consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci
previste dai prospetti, purche' cio' non pregiudichi la chiarezza e
l'unitarieta' degli stessi. In particolare, i prospetti di stato
patrimoniale e conto economico per settori di attivita' devono essere
completati con l'aggiunta di apposite colonne per ciascun settore di
attivita' in cui il gruppo e' impegnato in misura significativa.

Art. 3.
Istruzioni per la compilazione dei prospetti
1. Le imprese redigono i prospetti di bilancio e di nota
integrativa seguendo le istruzioni per la compilazione allegate al
presente provvedimento. Tali istruzioni indicano, per ciascuna voce
di bilancio, il riferimento agli IAS/IFRS attualmente in vigore.
Detti riferimenti devono intendersi automaticamente aggiornati in
virtu' delle successive modifiche introdotte nell'ordinamento
comunitario ai sensi del citato regolamento 1606/2002.

Art. 4.
Area di consolidamento
1. Nel definire l'area di consolidamento, le imprese di cui
all'art. 1 del presente provvedimento integrano le disposizioni
nazionali in materia di controllo con quanto previsto dagli IAS/IFRS.
Pertanto la nozione di controllo e le correlate disposizioni
nazionali in materia di obblighi di consolidamento configurano
soltanto il perimetro minimo dell'area di consolidamento da integrare
secondo le disposizioni dello IAS 27.

Art. 5.
Trasmissione all'ISVAP del bilancio consolidato
1. Le imprese di cui all'art. 1 del presente provvedimento
trasmettono il proprio bilancio consolidato al- l'ISVAP entro trenta
giorni dalla data di approvazione.
2. I tracciati record da utilizzare per la trasmissione informatica
dei dati, insieme alle relative istruzioni di compilazione, saranno
emanati entro il 15 febbraio 2006.

Art. 6.
Abrogazioni
1. E' abrogato il Capitolo 4 (istruzioni riguardanti alcuni conti
del bilancio consolidato) del provvedimento ISVAP n. 735 del
1° dicembre 1997 in materia di piano dei conti delle imprese di
assicurazione.

Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore con la redazione del
bilancio dell'esercizio 2005.
2. In sede di prima applicazione, le imprese che intendono
avvalersi della facolta' concessa dagli IAS/IFRS di operare il
confronto con i valori dell'esercizio precedente senza procedere alla
rideterminazione dei valori relativi a strumenti finanziari e poste
assicurative secondo, rispettivamente, lo IAS 39 e l'IFRS 4 possono
non compilare le colonne relative all'esercizio 2004 nei prospetti
annessi al presente provvedimento. In tal caso dette imprese
adotteranno modalita' alternative di confronto chiare ed adeguate tra
i dati dell'esercizio 2005 e i dati dell'esercizio 2004, fornendo il
dettaglio quantitativo delle differenze ed illustrando sotto il
profilo qualitativo le ragioni che rendono non significativo il
confronto analitico delle voci del bilancio 2005 con quelle
dell'esercizio precedente.

Art. 8.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il presidente: Giannini

Allegato

Per l'allegato da pag. 7 a pag. 42 fare riferimento al supporto cartaceo


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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