IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
con il quale e' stato istituito il «Fondo per interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Vista la richiesta del Presidente della provincia autonoma di
Bolzano, formulata con nota del 13 ottobre 2005, con la quale si
rappresenta la grave situazione di rischio in atto alle pendici del
Monte Croce in Val Badia che potrebbe creare situazioni di grave
pericolo ad alcune abitazioni della localita' San Leonardo nel comune
di Badia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 aprile 2004, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel
territorio della citta' di Bari in occasione del XXIV Congresso
Eucaristico Nazionale»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 marzo 2005, n. 3420, recante «Interventi conseguenti alla
dichiarazione di «grande evento» nel territorio della citta' di Bari
in occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale;
Vista la nota del 27 settembre 2005 del sindaco di Bari;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 marzo 2005, n. 3410, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di
Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 marzo 2003, n. 3266, recante: «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 ottobre 2005 con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e
23 ottobre 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 novembre 2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle
province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005»;
Viste le note, del 13 dicembre 2005, del Presidente della regione
Puglia e del Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di
emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in
ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di
grande navigazione;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383
del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di
Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali
portuali di grande navigazione», cosi' come integrata dall'art. 1
dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;
Vista la nota del 21 ottobre 2005 del Commissario delegato per
l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di
grande navigazione della laguna di Venezia;
Vista la nota del 26 ottobre 2005 del Presidente della regione
Veneto con la quale si esprime parere favorevole all'integrazione del
Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'ordinanza di
protezione civile n. 3383 del 2003, con un rappresentante del comune
di Mira;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre 2005, n. 3464, recante: «Ripartizione delle risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre
2004, n. 311»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
25 febbraio 2005 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione all'eccezionale movimento franoso verificatosi in localita'
Colle Grande nel territorio del comune di San Martino sulla Marrucina
in provincia di Chieti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
14 ottobre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza del sisma verificatosi l'8 ottobre 2005
nella Repubblica del Pakistan;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 ottobre 2005, n. 3470, recante: «Disposizioni urgenti di
protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso della
popolazione della Repubblica del Pakistan in seguito al verificarsi
del sisma dell'8 ottobre 2005, nonche' ad evitare maggiori danni a
persone o cose»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389
del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile
finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del
sud-est asiatico», nonche' le successive ordinanze di protezione
civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005,
n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402
del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile
2005, n. 3443 del 15 giugno 2005, n. 3449 del 15 luglio 2005 e n.
3452 del 1° agosto 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 giugno 2005 recante la proroga degli stati di emergenza in
relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici
verificatisi nella regione Campania;
Vista la nota del 21 ottobre 2005 del Dirigente del Settore
programmazione interventi di protezione civile della regione
Campania;
Vista la nota del 30 settembre 2005 del Presidente della regione
Emilia Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo
1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio dei comuni di Cengio (Savona ) e Saliceto (Cuneo) in
ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonche' il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, con il
quale il medesimo stato d'emergenza e' stato prorogato fino al
31 dicembre 2006;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999,
e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Interventi
urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante
dalla situazione di crisi socio-ambientale dell'area riguardante il
sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di
Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e
del fiume Bormida»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
5 agosto 2005, n. 3455, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di crisi
socio-ambientale determinatasi nel territorio dei comuni di Cengio e
Saliceto»;
Vista la nota in data 8 novembre 2005 del Prefetto di Genova -
Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 dicembre 2005, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2006,
dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria
in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia
di Terni il 16 dicembre 2000;
Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione
d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le
regioni Marche ed Umbria;
Viste le note dei Presidenti delle regioni Marche e Umbria, con le
quali sono state chieste alcune proroghe disposte con precedenti
ordinanze di protezione civile;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio
1998, n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980
del 27 aprile 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3022 del
17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre
2000 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3404 del 25 febbraio 2005, n.
3452 del 1° agosto 2005, emanate per fronteggiare la situazione di
emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli
eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1° agosto 2005,
con cui il Presidente della provincia di Rieti e' stato nominato
Commissario delegato per il definitivo superamento della situazione
di criticita' determinata dai summenzionati eventi sismici;
Vista la nota del 12 ottobre 2005, con cui il Presidente della
provincia di Rieti - Commissario delegato ha rappresentato la
necessita' di introdurre alcune modifiche ed integrazioni alla sopra
richiamata ordinanza n. 3452/2005;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre
2002, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti
a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno
colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;
Vista la nota del 13 settembre 2005 del Sindaco di Cortenova in
provincia di Lecco, con la quale e' stata rappresentata l'esigenza di
continuare a concedere contributi straordinari ai nuclei familiari
che ancora non sono rientrati nelle abitazioni oggetto degli
interventi di ricostruzione, in conseguenza del grave disagio subito
dagli stessi;
Vista la nota del 17 ottobre 2005 della regione Lombardia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18 luglio 2003, n. 3303, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza
socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo
interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del
Sistema Gran Sasso»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472
del 21 ottobre 2005, recante «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici
con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio
del comune di Cerzeto»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419
del 24 marzo 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei
territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450
del 16 luglio 2005, recante: «Primi interventi urgenti di protezione
civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai
gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in
atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento»;
Vista la nota del 16 novembre 2005 della Regione Siciliana -
Dipartimento regionale della protezione civile;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di
edifici istituzionali»;
Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che
dispone che alla definizione degli interventi per la messa in
sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le
condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante
l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e
Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La
Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione,
Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba
(Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato
di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
17622 dell'11 ottobre 2005 e la nota del direttore del settore
infrastrutture dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti
Sicilia-Calabria del 16 giugno 2005, prot. 16/ris;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3461/2005, n. 3498/2005, n. 3437/2005 e n. 3418/2005, per la messa in
sicurezza delle grandi dighe delle regioni Basilicata, Lazio,
Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio
2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto,
provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti
idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427
del 29 aprile 2005, recante «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni conseguenti a gravissimi dissesti idrogeologici
con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio
del comune di Cerzeto»;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio del 1°dicembre 2005;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,
con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che
hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati
prorogati fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e
Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300
dell'11 luglio 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004 e n. 3469 del
13 ottobre 2005;
Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di
accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione
utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali, nonche'
facilitare il ritorno alle normali condizioni di vita, disponendo
misure agevolative in favore dei soggetti interessati dagli eventi
calamitosi di cui sopra;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Per i necessari ed urgenti interventi di messa in sicurezza
della frana in atto alle pendici del Monte Croce in Val Badia, che
minaccia la popolazione della localita' di San Leonardo nel comune di
Badia, e' assegnata alla provincia autonoma di Bolzano la somma di
euro 3.000.000,00 a carico del Fondo per interventi straordinari,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre
2003, n. 326, del quale e' stata accertata la relativa
disponibilita'.
Art. 2.
1. Per le indispensabili iniziative poste in essere in occasione
delle celebrazioni del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale tenutesi
nella citta' di Bari, e di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 aprile 2004, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzato a trasferire al Sindaco di Bari l'importo di euro
130.700,00, a carico del Fondo della protezione civile, rispetto a
cui e' stata accertata la relativa disponibilita'.
Art. 3.
1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3410 del 4 marzo 2005 e' soppresso il periodo «a
valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 203, della legge
28 dicembre 2004, n. 311».
2. In relazione all'attuale consistenza dell'impegno richiesto al
consulente giuridico, di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 16 aprile 2004, e'
soppresso il periodo «collocato in posizione di fuori ruolo per la
durata dell'incarico,».
3. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del
7 marzo 2003, cessa alla data di adozione della presente ordinanza.
4. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005, le parole «di Bari» sono
soppresse.
5. Il Commissario delegato - Prefetto Tommaso Blonda, per
l'espletamento dei compiti assegnatigli ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005,
e' autorizzato ad avvalersi di un Comitato tecnico di supporto con
funzioni consultive all'uopo costituito, composto da sei unita' di
personale individuate dal medesimo Commissario delegato, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
1. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso
impegno del personale del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nei territori del sud
est asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n.
3389/2004, l'indennita' operativa prevista dall'art. 1, comma 4,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del
29 dicembre 2004, e' elevata del 20%.
Art. 5.
1. Il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 2,
comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3383 del 3 dicembre 2004, e' integrato con un rappresentante
designato dal comune di Mira.
Art. 6.
1. Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 29 settembre 2005, n. 3464, l'importo complessivo di
euro 600.000,00 relativo ai contributi assegnati alla regione Abruzzo
e' destinato per la situazione emergenziale di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, inerente
alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il medesimo
territorio regionale.
Art. 7.
1. In relazione all'eccezionale movimento franoso verificatosi in
localita' Colle Grande nel territorio del Comune di San Martino sulla
Marrucina in provincia di Chieti e di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005, al fine di procedere
con ogni urgenza all'espletamento delle necessarie iniziative dirette
al superamento del predetto contesto emergenziale e' assegnata alla
regione Abruzzo la somma di euro 3.000.000,00 a carico del Fondo per
interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni
nella legge 24 novembre 2003, n. 326, rispetto a cui e' stata
accertata la relativa disponibilita', in deroga alle procedure da
detta normativa previste.
Art. 8.
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 ottobre 2005, n. 3470, e' aggiunto il seguente
comma: «3. Il Dipartimento della protezione civile e', altresi',
autorizzato a consentire l'utilizzazione da parte delle Autorita'
locali dei necessari beni e materiali da impiegare per consentire il
pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della
popolazione interessata, nonche' a rimborsare le spese sostenute,
d'intesa con il medesimo Dipartimento, dalle diverse componenti del
servizio nazionale della protezione civile, individuate ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992, coinvolte nelle iniziative
poste in essere, anche localmente, per fronteggiare il contesto
calamitoso in questione».
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da
donazioni ed atti di liberalita' da destinare all'attuazione
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
ottobre 2005, n. 3470.
3. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nella
Repubblica del Pakistan colpito dagli eventi calamitosi di cui
all'ordinanza di protezione civile n. 3470/2005, e' riconosciuta per
tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennita'
operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di
missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di
straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo
impiego.
4. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti
dalle attivita' necessarie a fronteggiare gli eventi di cui al
presente articolo il Dipartimento della protezione civile puo'
avvalersi di due unita' di personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, per la durata del contesto emergenziale.
5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad avvalersi di una unita' di
personale appartenente all'Amministrazione dello Stato
particolarmente esperto nelle attivita' emergenziali di protezione
civile, e di cui in premessa, in posizione di comando. Il predetto
personale continua a beneficiare del trattamento economico previsto
dal contratto collettivo di lavoro di appartenenza.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale e'
stata accertata la relativa disponibilita'.
Art. 9.
1. In relazione al contesto esigenziale prospettato dalla regione
Campania con la nota del 21 ottobre 2005, protocollo n. 0867684, e
per la realizzazione dei necessari ed urgenti interventi di cui
all'elenco alla stessa nota allegato da porre in essere sulla base di
un apposito programma per fronteggiare i gravi dissesti idrogeologici
in atto, ed al fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone e a cose, e' assegnata alla medesima Regione
la somma di euro 3.000.000,00 a carico del Fondo della protezione
civile, del quale e' stata accertata la relativa disponibilita'.
Art. 10.
1. Tenuto conto di quanto rappresentato dalla regione Emilia
Romagna, con la nota protocollo n. 81038/AMB/ASS/05 del 30 settembre
2005, e' assegnata all'Agenzia interregionale per il fiume Po la
somma di euro 3.500.000,00 a carico del Fondo della protezione
civile, per la realizzazione, sulla base di un apposito programma, di
interventi urgenti necessari alla messa in sicurezza del bacino del
fiume Po.
Art. 11.
1. Il Prefetto di Genova - Commissario delegato ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio
2005, ai fini del piu' proficuo e tempestivo espletamento delle
attivita' da porre in essere per il superamento del contesto
emergenziale inerente alla crisi socio-ambientale dell'area
riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei
comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di
Cuneo e del fiume Bormida, e' autorizzato ad avvalersi di cinque
esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative, in
aggiunta a quelli previsti dall'ordinanza di protezione civile n.
2986 del 1999 e successive modificazioni.
2. I compensi da corrispondere ai predetti esperti sono determinati
nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati
al Commissario delegato.
Art. 12.
1. In relazione agli eventi sismici che hanno colpito il territorio
della regione Umbria il 26 settembre 1997 e di cui al decreto del
Presidente del Consiglio del 23 dicembre 2004 citato in premessa, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e' autorizzato ad assegnare alla Comunita' delle
Clarisse un contributo straordinario di euro 978.000,00, a carico del
Fondo della protezione civile, per gli adempimenti necessari alla
ristrutturazione del Monastero di S. Agnese ubicato nella citta' di
Perugia, gravemente danneggiato dai predetti eventi sismici.
2. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390, e' prorogato
fino 31 dicembre 2006, con oneri posti a carico delle disponibilita'
di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie
successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo
art. 15.
Art. 13.
1. Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2006, i poteri commissariali
conferiti al Presidente della provincia di Rieti ai sensi dell'art.
3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3452 del 1° agosto 2005.
2. Per l'espletamento delle attivita' necessarie al definitivo
superamento del contesto di criticita' nel territorio della provincia
di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre
1997, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 e
successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della provincia
di Rieti - Commissario delegato si avvale di una struttura all'uopo
istituita. A tal fine il Commissario delegato e' autorizzato a
stipulare contratti di consulenza con esperti nel limite di
un'unita', nonche' a reperire personale dipendente della regione e
degli enti locali in posizione di comando o distacco, nel limite
massimo di quattro unita', cui potranno essere corrisposti gli
emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 il Commissario
delegato provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili
destinate alle spese di funzionamento della struttura commissariale
di cui al 1° e 2° piano stralcio degli interventi approvato
rispettivamente con delibere del sub-Commissario pro-tempore
rispettivamente n. 14 del 1° marzo 1999 e successive modifiche ed
integrazioni e n. 5 del 26 gennaio 2002 e successive modifiche ed
integrazioni.
4. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n.
3404/2005 e' soppresso.
Art. 14.
1. La regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, puo'
provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di
assistenza, anche economica, in favore delle famiglie che hanno
usufruito del contributo ex art. 1 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, che alla data di cessazione
dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma
sistemazione. Il contributo economico dovra' essere commisurato alle
reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari accertate dalle
amministrazioni comunali con modalita' definite dalla regione e in
misura comunque non superiore a quello percepito; ai relativi oneri
si provvede a valere sulle economie realizzatesi nell'ambito delle
risorse finanziarie assegnate alla medesima regione Lombardia ai
sensi dell'ordinanza di protezione civile sopra citata.
Art. 15.
1. Per il completamento delle attivita' inerenti al recupero del
patrimonio storico - artistico ed archeologico, danneggiato dagli
eventi alluvionali che il 4 novembre 1966 hanno colpito la Citta' di
Firenze, e' assegnato alla Soprintendenza Speciale per il Polo
Museale Fiorentino un contributo straordinario di euro 250.000,00 a
carico del Fondo della protezione civile, da destinare al restauro e
alla conservazione dell'«Ultima Cena» di Giorgio Vasari.
Art. 16.
1. Il Presidente generale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici subentra, in qualita' di Commissario delegato, in tutti gli
incarichi affidati al Direttore dei Servizi integrati infrastrutture
e trasporti per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, ai sensi delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente
n. 3303 del 18 luglio 2003, n. 3419 del 24 marzo 2005 e n. 3450 del
16 luglio 2005 citate in premessa, nonche' negli incarichi affidati
in qualita' di soggetto attuatore.
Art. 17.
1. L'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005 e' soppresso.
2. Al consulente giuridico di cui all'art. 8, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del
16 luglio 2005, e' corrisposto il compenso stabilito ai sensi
dell'art. 6, comma 3, della medesima ordinanza di protezione civile.
Art. 18.
1. In relazione agli stati emergenziali di cui in premessa ed alla
necessita' di assicurare l'espletamento delle funzioni del Registro
italiano dighe rispetto ad interventi di carattere indifferibile,
anche tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del
decreto legge n. 79/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 139/2004, e con le procedure ivi previste, il Registro italiano
dighe e' autorizzato ad effettuare assunzioni di personale con
contratto a tempo determinato entro il limite massimo di e 2.500.000;
i relativi oneri sono posti a carico del medesimo Registro italiano
dighe.
2. Il dott. ing. Rosario De Francesco e' nominato Commissario
delegato in sostituzione del Direttore del Settore infrastrutture del
Servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Sicilia
e Calabria di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, e provvede a porre in essere
le iniziative per la messa in sicurezza delle dighe di Pasquasia
(Comune di Enna) e di Cuba (Comune di Centuripe Enna) con i poteri
previsti dalla citata ordinanza n. 3418/2005.
Art. 19.
1. Considerata la necessita' di disporre con assoluta urgenza
l'attuazione degli interventi finalizzati ad avviare l'attivita' di
ricostruzione presso il sito individuato, e tenuto conto della
necessita' di rimuovere le condizioni di grave disagio in cui versa
attualmente la popolazione della frazione di Cavallerizzo interessata
dal grave evento calamitoso, il soggetto attuatore - Direttore del
S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna nominato
ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005, procede alle
aggiudicazioni dei lavori anche sulla base del solo progetto
definitivo o preliminare, eventualmente provvedendo al conferimento
di appalti integrati. E' in facolta' del soggetto attuatore disporre
per la corresponsione di premi di incentivazione per accelerare
l'esecuzione dei lavori.
2. Per il compimento delle attivita' finalizzate alla
delocalizzazione ed alla ricostruzione della frazione di
Cavallerizzo, il Soggetto attuatore, ove ritenuto indispensabile, e
autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7; 8, 9,
10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32,
33, 34, 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, nonche' alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, nel
rispetto della previsione di cui all'art. 7, lettera c) della
direttiva comunitaria n. 93/37.
3. Per garantire il necessario supporto tecnico amministrativo al
Soggetto attuatore nello svolgimento delle attivita' finalizzate al
superamento dell'emergenza, e' istituita apposita struttura di
missione composta da cinque unita', di cui due appartenenti al
S.I.I.T. - settore infrastrutture Calabria e Sicilia e tre
appartenenti al SIIT - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e
Sardegna, nonche' da estranei alla pubblica amministrazione nel
numero massimo di tre unita' da assumersi con contratto a tempo
determinato, ed individuate con scelta di carattere fiduciario,
tenuto conto della professionalita' richiesta e delle pregresse
esperienze lavorative.
4. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo, a fronte
dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attivita' da
porre in essere ai sensi della presente ordinanza, e' autorizzato a
svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 70
ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati dalla normativa
vigente.
Art. 20.
1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n.
3469/2005, citata in premessa, dopo le parole «posizione economica
C2», e' aggiunto il seguente periodo «nonche' di due unita' di
personale appartenente all'area B - posizione economica B3».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2005
Il Presidente: Berlusconi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato